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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato contesta la qualificazione del fatto come violazione dell"art. 495 c.p. anziché dell"art. 496 c.p., sostenendo che, pur avendo fornito false generalità agli operanti durante un controllo, subito dopo avrebbe dichiarato le proprie reali generalità, sicché la condotta sarebbe più correttamente inquadrabile nell"art. 496 e non nella più grave fattispecie di cui all"art. 495. La sentenza impugnata (GIP di Genova) aveva applicato, ai sensi dell"art. 444 c.p.p., la pena di 8 mesi per art. 495 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui fornire false generalità agli organi di polizia mentre si è privi di documenti integra la falsa attestazione di cui all"art. 495 c.p.; il fatto è consumato al momento della mendace dichiarazione, quindi la successiva comunicazione delle reali generalità è irrilevante ai fini della punibilità. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell"art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Strumento del patteggiamento utilizzato dal GIP per applicare la pena concordata (qui mesi otto di reclusione) per il reato contestato

  • art. 495 c.p.

    Considerata applicabile: la dichiarazione mendace resa da chi è sprovvisto di documenti e attesta personalmente le proprie generalità costituisce falsa attestazione; la condotta è consumata al momento della dichiarazione mendace

  • art. 496 c.p.

    Fattispecie distinta dalla 495; nella vicenda non ritenuta applicabile perché manca l"elemento dell"identificazione mediante documenti e la dichiarazione aveva carattere attestativo essenziale per l"identificazione

  • legge n.125 del 2008

    Richiamata per il testo modificato dell"art. 495 c.p., che ha ampliato la portata della fattispecie di falsa attestazione rispetto all"art. 496

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per i ricorsi inammissibili/manifestamente infondati: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se durante un controllo una persona è priva di documenti e fornisce false generalità, la condotta integra l"art. 495 c.p. (falsa attestazione) e non l"art. 496 c.p.
  • La successiva comunicazione delle reali generalità non annulla il reato: il delitto si consuma al momento della dichiarazione mendace se quella dichiarazione ha funzione attestativa in assenza di altri mezzi di identificazione
  • La valutazione rilevante è la funzione attestativa della dichiarazione resa agli organi di polizia; la presenza o assenza di documenti di identificazione può determinare la differenziazione tra 495 e 496
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili dalla Cassazione e comportano la condanna alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
  • L"accordo di patteggiamento ai sensi dell"art. 444 c.p.p. produce una pena omologata dal giudice del merito che può essere sindacata in Cassazione solo entro i limiti di ammissibilità del ricorso

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