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Sentenza

Sentenza n. 2368/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del decreto assegnazione cattedre 2025/2026 recante prot. n. -OMISSIS- del 04/10/2025, consegnato alla ricorrente in data 11/02/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (36 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze;

Giustizia amministrativa202601204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione delle cattedre per l’anno scolastico 2025/2026 e PEI della minore, con assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di 36 ore di frequenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione delle cattedre, il PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026 e gli atti connessi, chiedendo anche l’accertamento del diritto della minore, affetta da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a ottenere un insegnante di sostegno per tutte le 36 ore settimanali di frequenza, previa valutazione delle concrete esigenze. La diagnosi funzionale aveva evidenziato la necessità di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità. Il PEI riconosceva un fabbisogno di guida costante, tempi dilatati e pause strutturate, ma gli atti impugnati avevano assegnato soltanto 22 ore di sostegno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo il decreto monocratico cautelare adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’amministrazione ha riesaminato gli atti e ha integrato le ore di sostegno scolastico, soddisfacendo la pretesa azionata. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha tuttavia posto le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando la palese discrasia tra il fabbisogno accertato nel PEI e il numero di ore inizialmente assegnate, nonché il fatto che l’integrazione è intervenuta soltanto in ottemperanza al decreto cautelare. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base del decreto monocratico cautelare che ha ordinato il riesame degli atti e la riformulazione del PEI con assegnazione delle ore di sostegno necessarie.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Rileva ai fini della qualificazione della disabilità della minore come grave e della valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina gli atti impugnati e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • Nella determinazione delle spese di un giudizio divenuto improcedibile per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti e dell’andamento processuale.
  • In materia di sostegno scolastico, la quantificazione delle ore deve essere coerente con il fabbisogno concreto risultante dalla documentazione funzionale e dal PEI; la riconosciuta necessità di guida costante e di sostegno specializzato può rendere illogica una assegnazione significativamente inferiore all’orario di frequenza, se non adeguatamente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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