Sentenza n. 10490/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensiva - degli Atti Dispositivi nn. 10 e 13 del 21.02.2025 con cui l’Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa - Marina Militare (ex art. 17 co. 5 D. Lgs. n. 36/2023) ha disposto l’aggiudicazione, a favore del RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco, rispettivamente, del Lotto 1 [CIG B28F99046A] e del Lotto 4 [CIG B28F9936E3], oggetto della «Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, della durata di quattro anni, per l’affidamento dei servizi relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze delle UU.NN./sommergibili/galleggianti/enti della Marina militare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3»; - del Provvedimento prot. n. 0002156 MUGCRA del 25.02.2025 con cui, in pari data, l’Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa - Marina Militare, in esito alla Procedura aperta sopra indicata, ha comunicato alla ricorrente (ex art. 90 co. 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023), a mezzo PEC, l’aggiudicazione e il nome degli offerenti cui sono state aggiudicati i lotti dell’accordo quadro; - del PV n. 17 del 20.02.2025 nella parte in cui la Commissione, in esito alla valutazione della documentazione integrativa prodotta dal RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco, ha ritenuto la stessa idonea alla comprova dei requisiti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del RTO, accluso al Disciplinare di Gara; - del PV n. 9 del 4.02.2025 nella parte in cui la Commissione, in fase di verifica dei requisiti di cui al paragrafo 3 del RTO, in esito alla valutazione della documentazione prodotta dal RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco, rilevata la mancata evidenza dell’iscrizione della società Hsi Consulting srl negli appositi elenchi regionali di cui all’art. 3 dell’Accordo 17.06.2004: “Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante: «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell’autocontrollo»”, ha proposto di avviare un’ulteriore attività di integrazione documentale anche sul punto specifico dell’iscrizione negli elenchi regionali; - della Comunicazione del 17.01.2025 nella parte in cui il RUP ha rinnovato al RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco la richiesta di fornire documentazione comprovante i requisiti di partecipazione alla procedura di gara ed il possesso dei requisiti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del RTO, verificato che l’operatore economico non aveva provveduto nei termini indicati nella comunicazione del 23.12.2024; - del PV n. 103 del 19.12.2024 nella parte in cui la Commissione, ai sensi delle previsioni di cui al paragrafo 21 del Capitolato d’oneri ed all’articolo 17 co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, ha proposto l’aggiudicazione dei Lotti da 1 a 4 della procedura, previo esito positivo della verifica del rispettivo possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, al RTI costituendo Hsi-Delta-Sige-Agribioeco; - di tutti i PV, se ed in quanto interpretabili in senso avverso all’odierna ricorrente, e, segnatamente, dei PV n. 99 del 27.11.2024, n. 83 del 24.10.2024, n. 73 del 9.10.2024 e n. 64 23.09.2024; - ove occorra, di tutti gli atti della lex specialis, se ed in quanto lesiva degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto, precedente, presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazioni dei lotti 1 e 4 di una procedura aperta telematica per la stipula di un accordo quadro quadriennale relativo ai servizi di controllo delle acque destinate al consumo umano, nonché gli atti presupposti concernenti la verifica dei requisiti, la congruità dell'offerta e la documentazione integrativa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le aggiudicazioni dei lotti 1 e 4, chiedendo anche l'aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, il risarcimento del danno. Il primo motivo deduceva la carenza, in capo alla mandataria del RTI aggiudicatario, dell'iscrizione negli elenchi regionali previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004, sostenendo che si trattasse di un requisito di partecipazione da possedere già al momento dell'offerta. Il secondo motivo contestava il giudizio di congruità dell'offerta, caratterizzata da un ribasso del 55,23%, sotto i profili dei costi di trasporto dei campioni, dei tempi di consegna e della disponibilità e sufficienza della strumentazione tecnica; la ricorrente prospettava anche dichiarazioni non veritiere. Il terzo motivo denunciava la violazione della lex specialis e del principio di risultato, sostenendo che il RTI avrebbe dovuto essere escluso per avere caricato tardivamente sul Fascicolo Virtuale la documentazione richiesta dal RUP, senza poter beneficiare del differimento del termine. Il quarto motivo contestava la dichiarazione relativa al fatturato specifico di una mandante, superiore al fatturato globale risultante dal bilancio, deducendo una falsa dichiarazione con effetto espulsivo automatico. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione tecnica sull'offerta, successivamente integrata, relativa ai costi di trasporto, ai tempi di consegna e alla strumentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e confermato gli atti impugnati. Quanto al primo motivo, ha qualificato l'iscrizione negli elenchi regionali come requisito particolare di esecuzione, non come requisito di partecipazione, sulla base della collocazione della prescrizione nel Requisito Tecnico Operativo, della risposta della stazione appaltante ai quesiti di gara e della funzione del requisito; pertanto il possesso non doveva essere dimostrato già con l'offerta. Quanto al secondo motivo, la verificazione ha evidenziato una sottostima dei costi di trasporto rispetto ai 3 euro per campione indicati dal RTI, ma l'incremento stimato avrebbe ridotto il ribasso a una percentuale comunque superiore a quella della ricorrente e non avrebbe eroso il margine di profitto della commessa, indicato in circa 650.000 euro. La verifica ha inoltre ritenuto adeguati, per tipologia e quantità, gli strumenti disponibili presso i laboratori del RTI e compatibili i tempi di consegna, anche mediante trasporto aereo per la Sardegna. Le irregolarità iniziali nell'elencazione della strumentazione non sono state ritenute decisive, anche perché la strumentazione risultava effettivamente disponibile e il relativo possesso era comunque riconducibile alla fase esecutiva. Quanto al terzo motivo, il termine del 16 gennaio 2025 per il caricamento documentale non era stato qualificato come perentorio né accompagnato da una comminatoria di esclusione; la sua scadenza non poteva quindi produrre automaticamente la decadenza e il successivo differimento non era illegittimo. Quanto al quarto motivo, l'inesattezza relativa al fatturato di una mandante non comportava automatica esclusione: le dichiarazioni non veritiere rilevano come grave illecito professionale solo quando siano concretamente idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante e a compromettere la fiducia nell'operatore. Poiché il requisito di fatturato doveva essere posseduto dal RTI nel suo complesso ed era comunque ampiamente soddisfatto, la discrasia non aveva incidenza determinante. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 6.000 euro per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori, nonché al pagamento di 10.000 euro per la verificazione.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta telematica.
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente il criterio del minor prezzo per servizi standardizzati, applicato nella gara.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Disciplina il soccorso istruttorio attivato nella fase iniziale della procedura.
art. 113 d.lgs. 36/2023
Ricondotto dal TAR ai requisiti particolari di esecuzione, da possedere nella fase esecutiva e non necessariamente al momento dell'offerta.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Esprime il principio di tassatività delle cause di esclusione, impedendo di attribuire effetto espulsivo automatico a un termine non qualificato come decadenziale.
art. 1 d.lgs. 36/2023
valorizza i poteri discrezionali dell’Amministrazione nel perseguimento dell’interesse pubblico e ripudia automatismi e formalismi nell’attuazione concreta delle regole
Il principio di risultato legittima, nel caso concreto, il differimento di un termine ordinatorio e impone una lettura non formalistica delle regole di gara.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Le dichiarazioni inesatte non determinano automaticamente l'esclusione, ma possono rilevare come grave illecito professionale quando incidano concretamente sulle decisioni della stazione appaltante.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Rileva, in collegamento con l'art. 95, comma 1, lett. e), per valutare se la dichiarazione inesatta costituisca grave illecito professionale e comprometta l'affidabilità dell'operatore.
art. 120, comma 13, c.p.a.
È stato richiamato per la valutazione dell'ammissibilità del ricorso cumulativo contro le aggiudicazioni di due lotti; il TAR ha ritenuto ammissibile il cumulo in presenza di identità dei motivi.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare monocratica è stata rigettata; la successiva fase cautelare non ha condotto alla sospensione degli atti.
Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004, art. 3
La prescrizione relativa all'iscrizione negli elenchi regionali è stata qualificata come requisito di esecuzione e non di partecipazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis colloca un requisito tecnico-operativo nel documento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio e la stazione appaltante lo qualifica espressamente come requisito particolare di esecuzione, tale requisito non deve essere necessariamente posseduto al momento della presentazione dell'offerta, salvo diversa e chiara previsione della disciplina di gara.
- La verifica di anomalia riguarda l'offerta nel suo complesso e nella sua complessiva economicità; la sottostima di singole voci di costo non comporta l'inattendibilità dell'offerta se, considerando l'impatto complessivo, rimane un margine di profitto significativo e l'offerta conserva il primato rispetto alle concorrenti.
- Il termine assegnato dalla stazione appaltante per il caricamento della documentazione non è perentorio né produce automaticamente l'esclusione se la relativa comunicazione non lo qualifica espressamente come decadenziale e non prevede una comminatoria espulsiva, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
- Una dichiarazione inesatta resa in gara non determina automaticamente l'esclusione dell'operatore economico, ma rileva come grave illecito professionale soltanto se è concretamente idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante e a compromettere la fiducia nell'operatore.
- Quando il requisito economico-finanziario deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, un'inesattezza relativa alla quota di fatturato di una singola mandante non è espulsiva se non incide sul raggiungimento della soglia complessiva richiesta dalla lex specialis.
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