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Sentenza

Sentenza n. 558/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza e l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 30/2024 pubblicata in data 30/01/2024, nell'ambito del procedimento rg 700/2023, corretta in data 25/02/2025 e notificata in data 28/02/2025, non appellata, passata in giudicato passata in giudicato con la quale accertava e dichiarava il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico della carta docenti di euro 500,00 annui dagli a.s. 2018/2019 all'as. 2023/2024.

Giustizia amministrativa202503535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva accertato il diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 30/2024, corretta il 25 febbraio 2025, notificata al Ministero il 28 febbraio 2025, non appellata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Il ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato e chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, mentre l'Ufficio Scolastico di Vercelli non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'omessa esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, liquidandole in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    Ha costituito la base normativa per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente, non sia stato eseguito dopo l'infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; in tal caso non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
  • La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando le vicende di mancata esecuzione del giudicato presentino potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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