Sentenza n. 895/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 321/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 321/2024, relativa al diniego di sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria e alla disciplina regionale delle condizioni di ammissibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria e associazioni)
Prevale il privato
La controversia
La comproprietaria aveva chiesto la sottrazione di alcuni fondi agricoli all'attività venatoria ai sensi dell'art. 15 l. n. 157/1992 e dell'art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 8/1994, deducendo ragioni etiche e morali incompatibili con la caccia. L'amministrazione aveva respinto l'istanza rilevando l'assenza di colture ad alta specializzazione, l'estraneità delle ragioni etiche alle ipotesi previste dalla DGR Emilia-Romagna n. 1869/2018 e l'asserito ostacolo alla pianificazione faunistico-venatoria derivante dalla collocazione del fondo in area vocata alla presenza di ungulati. Le ricorrenti avevano impugnato sia il diniego sia l'art. 3 della DGR, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina nazionale e regionale, violazione dell'art. 117 Cost. e delle garanzie convenzionali ed europee della libertà di coscienza, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e sviamento. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti errori di giudizio e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione dell'art. 15 l. n. 157/1992, dell'art. 15 l.r. n. 8/1994 e del principio di legalità, oltre all'omessa pronuncia sui vizi motivazionali del diniego. La Regione aveva eccepito l'indeterminatezza dell'appello per il riferimento a un diverso provvedimento; il Comitato degli ATC aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo comunque inequivocabilmente individuabili la sentenza appellata e il provvedimento oggetto del giudizio. Ha accolto invece l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comitato degli ATC della Provincia di Ravenna, disponendone l'estromissione perché non era controinteressato formale né sostanziale. Nel merito ha riformato la sentenza del TAR e accolto l'appello. Interpretando l'art. 15, comma 4, l. n. 157/1992 e l'art. 15, comma 2, l.r. n. 8/1994, ha stabilito che la richiesta generale del proprietario di sottrarre il fondo all'attività venatoria deve essere accolta quando non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, senza che la legge subordini tale richiesta a motivi tipizzati. Le ipotesi relative alla salvaguardia di colture specializzate, produzioni sperimentali o attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale sono ulteriori e autonome rispetto all'ipotesi generale. È quindi illegittimo l'art. 3 della DGR n. 1869/2018 nella parte in cui trasforma tali ipotesi in un elenco tassativo e subordina anche esse alla compatibilità con il piano faunistico-venatorio. Ne consegue che la richiesta può essere presentata anche per ragioni etiche o morali, senza necessità di esaminare il parametro convenzionale invocato. Il diniego è stato annullato anche perché la motivazione sull'asserito ostacolo alla pianificazione era generica e astratta: l'amministrazione non aveva indicato gli obiettivi specifici del piano né gli elementi concreti idonei a dimostrare che la sottrazione del fondo avrebbe ostacolato la pianificazione. Il riferimento alle colture specializzate era inoltre inconferente, poiché l'istanza era fondata esclusivamente su ragioni etiche e morali. L'annullamento è disposto salvo il riesercizio del potere, nel quale l'amministrazione dovrà esaminare anche la motivazione etica o morale e verificare concretamente, con adeguata motivazione, l'eventuale ostacolo alla pianificazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, l. n. 157/1992
è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale
La norma contempla un'ipotesi generale di sottrazione su richiesta del proprietario, subordinata alla sola condizione che la sottrazione non ostacoli la pianificazione faunistico-venatoria, e ulteriori ipotesi specifiche, autonome e non tassative rispetto a quella generale.
art. 15, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 8/1994
La Regione, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale
La disciplina regionale conferma l'ipotesi generale di sottrazione non ostativa al piano e le ulteriori ipotesi di salvaguardia previste dalla legge statale.
art. 10 l. n. 157/1992
La pianificazione faunistico-venatoria costituisce il parametro rispetto al quale l'amministrazione deve verificare in concreto l'eventuale ostacolo derivante dalla sottrazione del fondo.
art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 8/1994
La norma costituisce la base regionale della disciplina della sottrazione dei fondi all'attività venatoria.
DGR Emilia-Romagna n. 1869 del 5 novembre 2018, art. 3
Le richieste sono accolte, a condizione che non ostacolino l’attuazione del Piano Faunistico-Venatorio, nei casi in cui l’attività venatoria risulti in contrasto con l’esigenza di salvaguardia delle fattispecie di seguito indicate
È illegittima nella parte in cui qualifica come tassative le ipotesi di sottrazione e subordina alla compatibilità con il piano anche le ipotesi specifiche che la legge primaria considera autonome.
art. 9 CEDU
Il suo esame è stato ritenuto superfluo, poiché la possibilità di chiedere la sottrazione per ragioni etiche e morali deriva già dalla disciplina nazionale e regionale correttamente interpretata.
Massime di principio
- La disciplina che consente al proprietario di chiedere la sottrazione del fondo all'attività venatoria prevede, in via generale, l'accoglimento dell'istanza quando la sottrazione non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria; tale ipotesi non è subordinata alla deduzione di motivi tipizzati e può quindi essere fondata anche su ragioni etiche o morali.
- Le ipotesi di sottrazione finalizzate alla salvaguardia di colture agricole specializzate, produzioni sperimentali o attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale costituiscono ipotesi ulteriori e autonome rispetto alla richiesta generale del proprietario; una disciplina regionale non può trasformarle in un elenco tassativo né assoggettarle a condizioni ulteriori non previste dalla legge primaria.
- Il diniego di sottrazione di un fondo all'attività venatoria, fondato sull'asserito ostacolo alla pianificazione faunistico-venatoria, deve indicare in modo specifico gli obiettivi del piano e gli elementi fattuali che dimostrano il concreto pregiudizio derivante dalla sottrazione del fondo; il mero richiamo alla presenza di ungulati e alla necessità di tutela delle aree agricole integra una motivazione generica e astratta.
- Quando l'istanza di sottrazione è fondata esclusivamente su ragioni etiche o morali, è inconferente motivare il diniego con l'assenza di colture agricole specializzate o con la mancata dimostrazione della loro vulnerabilità alla caccia.
- In sede di riesercizio del potere conseguente all'annullamento del diniego, l'amministrazione deve esaminare anche le ragioni etiche o morali addotte dal proprietario e svolgere una verifica concreta e adeguatamente motivata sulla loro eventuale incompatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria.
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