Cassazione Civile, Ordinanza n. 28571/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità ispettiva per il pagamento di una somma rilevante, pari a euro 178.940,40, in relazione a infrazioni accertate con verbale del 16 febbraio 2015. In appello è stata respinta l'opposizione proposta dal destinatario dell'ingiunzione, con conferma della pretesa sanzionatoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 14 e 28 L. n. 689/1981 e dell'art. 2943 c.c., sostenendo che l'ordinanza fosse stata emessa oltre il termine quinquennale di prescrizione e che il verbale ispettivo non potesse interrompere la prescrizione perché non notificato personalmente a uno dei destinatari, privo dell'indicazione delle sanzioni e delle norme violate, non espressivo di una volontà interruttiva e proveniente dall'INPS anziché dall'ITL. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse deciso senza ammettere le prove orali articolate e facendo esclusivo affidamento sulle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori in sede di accertamento ispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava in diritto l'idoneità del verbale interlocutorio del 22 agosto 2014 a interrompere la prescrizione, richiamando il principio secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento volto all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione, se espressivo della pretesa punitiva dell'amministrazione, vale come atto interruttivo ex art. 2943 c.c. Ha invece dichiarato inammissibile la restante parte della censura perché fondata su questioni di fatto nuove, non specificamente dedotte nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché volto solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rivisitazione del merito, profili riservati al giudice di merito; inoltre ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che essa ricorre solo quando l'onere della prova venga attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio. È stata inoltre rilevata l'inutilità di rinnovare la notifica del ricorso all'intimato, poiché il ricorso è stato comunque rigettato; nulla è stato disposto sulle spese e è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 L. n. 689/1981
Il verbale di contestazione, se inserito nel procedimento sanzionatorio e idoneo a esprimere la pretesa dell'amministrazione, può assumere efficacia ai fini della contestazione e dell'interruzione della prescrizione.
art. 28 L. n. 689/1981
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative.
art. 2943 c.c.
Ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, che faccia valere la pretesa dell'amministrazione, è idoneo a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio o l'esito della prova.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo che le doglianze dei ricorrenti integrino un vizio scrutinabile nei termini invocati.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per affermare l'esigenza di evitare attività processuali inutili e formalità superflue in funzione della ragionevole durata del processo.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato quale base procedurale della proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale non occorre un atto formale specificamente denominato come diffida o messa in mora: è sufficiente qualsiasi atto del procedimento sanzionatorio che manifesti in modo univoco la volontà dell'amministrazione di far valere la propria pretesa punitiva.
- Le contestazioni relative alla mancanza di notifica personale, alla carenza di indicazioni essenziali dell'atto o all'organo che abbia materialmente formato o notificato il verbale, se non risultano trattate nella sentenza impugnata e non sono state dedotte con precisione nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione perché introducono questioni di fatto nuove.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia stato erroneamente distribuito l'onere della prova; non è invece utilizzabile per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove o tratto le conclusioni dal compendio istruttorio.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito né una nuova ponderazione dell'attendibilità dei testimoni o delle risultanze istruttorie, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e non presenti vizi denunciabili nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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