Cassazione Penale, Sentenza n. 38347/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione volta a censurare: 1) l'esclusione da parte della Corte territoriale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131‑bis c.p., nonostante la mancata consumazione del reato e una esecuzione definita goffamente; 2) la dosimetria della pena e il giudizio di equivalenza applicato alle circostanze attenuanti generiche. L'imputato era stato ritenuto responsabile di reato tentato ai sensi degli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 e 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo (tenuità) è inammissibile per genericità e perché la Corte territoriale ha motivato la non riconducibilità alla particolare tenuità, evidenziando la rilevanza della condotta non come maldestrema ma non compatibile con la causa di non punibilità; il secondo motivo (dosimetria e equivalenza) è inammissibile perché la valutazione della gravità, della pena e del confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizio di illogicità o arbitrarietà, circostanza non dimostrata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo di reato; il fatto è stato ricondotto nella forma tentata e giudicato alla luce di tale disposizione
art. 624 cod. pen.
Norma sul delitto di rapina; il ricorrente è stato ritenuto responsabile di rapina (tentata) ai sensi di questa disposizione
art. 625, primo comma, n. 2 e 4 cod. pen.
Richiama le aggravanti previste per il delitto; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le aggravanti contestate
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, anche considerando le modifiche normative, la nozione non si applicasse alla concreta condotta perché la motivazione del giudice di merito ha escluso la 'particolare tenuità' valorizzando la non maldestra natura della condotta
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti dalla norma
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Prevede la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in sede di Corte di Cassazione; qui rese e richiamate nel processo
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce conseguenze per ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. è necessario articolare deduzioni puntuali e dimostrare in modo specifico l'esiguità del profitto, la minima offensività e la tenuità dell'azione: censure generiche in Cassazione sono spesso inammissibili
- Il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti e la dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo per vizio di motivazione, illogicità o arbitrarietà manifesta
- La Cassazione esige che la sentenza impugnata motivi espressamente rispetto alle specifiche deduzioni prospettate: se il rigetto emerge dalla struttura argomentativa complessiva la decisione può risultare adeguatamente motivata
- Motivi vaghi o ricostruzioni assertive della vicenda processuale sono frequentemente dichiarati inammissibili: in cassazione è necessario circostanziare l'errore di diritto o la contraddizione logica nel provvedimento impugnato
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso quando le questioni appaiono prevalentemente di merito
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