Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2025/50

Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

Normativa europea32025L0050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva mira a ridurre i costi e i tempi delle procedure di sollievo dalle ritenute alla fonte in eccesso, standardizzando in tutta l’Unione il certificato digitale di residenza fiscale e introducendo meccanismi comuni di esenzione alla fonte o di rimborso rapido. Il sistema è costruito per rafforzare la tracciabilità della catena di pagamento, il ruolo degli intermediari finanziari certificati e gli strumenti antiabuso, con obblighi di registrazione, comunicazione e adeguata verifica. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità significativi su assetto del sistema, casi esclusi, responsabilità e sanzioni, ma devono rispettare obiettivi e standard minimi comuni e recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2028, con applicazione generale dal 1º gennaio 2030.

Direttiva che istituisce un quadro armonizzato per il rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale e per procedure più rapide e sicure di esenzione/rimborso delle ritenute alla fonte in eccesso su dividendi di azioni negoziate e, se previsto, interessi di obbligazioni negoziate.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri per le norme sul certificato digitale di residenza fiscale (capo II) e alle persone fisiche ed entità residenti fiscalmente nella loro giurisdizione. Il capo III si applica agli Stati membri che prelevano ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi di azioni negoziate e che non dispongono di un sistema completo di esenzione, oppure che superano la soglia del rapporto di capitalizzazione di mercato dell’1,5% per quattro anni consecutivi; gli Stati membri con sistema completo di esenzione e sotto soglia possono scegliere di applicarlo e, se lo fanno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, la scelta è irrevocabile. La direttiva riguarda anche, se lo Stato membro lo prevede, gli interessi su obbligazioni negoziate. Sono rilevanti esclusioni e limitazioni per taluni casi ad alto rischio, per taluni organismi di investimento collettivo, per schemi pensionistici e per gli Stati membri con sistemi nazionali completi ed efficienti sotto soglia.

Direttiva (UE) 2025/50 relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per agevolare il sollievo dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi di azioni negoziate e, se scelto dallo Stato membro, sugli interessi di obbligazioni negoziate. L’intervento risponde all’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri, migliorare la certezza giuridica e rafforzare gli strumenti contro frodi e abusi fiscali, inclusi schemi Cum/Ex e Cum/Cum.

Obiettivi e logica normativa

L’impianto è costruito su tre pilastri: certificazione digitale della residenza fiscale, tracciabilità della catena di pagamento attraverso intermediari finanziari certificati e procedure accelerate di esenzione o rimborso. La direttiva non impone agli Stati membri di uniformare integralmente i propri sistemi, ma fissa standard minimi comuni, lasciando margini di scelta su configurazione dei sistemi, casi di esclusione, responsabilità e sanzioni.

Ambito di applicazione e soglia di mercato

Il capo II si applica a tutti gli Stati membri e a tutte le persone fisiche ed entità residenti fiscalmente nella loro giurisdizione. Il capo III si applica agli Stati membri che applicano la ritenuta in eccesso sui dividendi di azioni negoziate e che non dispongono di un sistema completo di esenzione, oppure che hanno un rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato pari o superiore all’1,5% per quattro anni consecutivi, sulla base delle ultime quattro pubblicazioni ESMA disponibili al 31 dicembre 2028. Gli Stati membri con sistema completo di esenzione sotto soglia possono optare per l’applicazione del capo III; tale scelta è irrevocabile. Una volta attivato, il capo III resta applicabile anche se in seguito vengono meno le condizioni originarie.

Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)

Gli Stati membri devono disporre di un processo automatizzato per rilasciare l’eTRC alle persone fisiche ed entità considerate residenti a fini fiscali. Il certificato va rilasciato entro 14 giorni di calendario, salvo necessità di ulteriori verifiche, e deve contenere i dati anagrafici o identificativi, l’indirizzo, la data di rilascio, il periodo considerato, l’autorità emittente e, se del caso, i riferimenti alle convenzioni contro le doppie imposizioni. L’eTRC copre al massimo un anno solare o un esercizio fiscale ed è riconosciuto dagli altri Stati membri come prova della residenza, salvo prova contraria. La Commissione adotta formulari elettronici standard e protocolli tecnici; l’allegato I prevede il sigillo elettronico, formati leggibili da uomo e macchina e la stampabilità del certificato.

Intermediari finanziari certificati e portale europeo

Gli Stati membri interessati devono istituire un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati, pubblicato e aggiornato tramite il portale europeo gestito dalla Commissione. L’iscrizione è obbligatoria per i grandi enti che gestiscono i pagamenti e per i depositari centrali di titoli che agiscono come agenti della ritenuta; gli altri intermediari possono iscriversi su richiesta se soddisfano i requisiti di residenza fiscale, autorizzazione a svolgere attività di custodia e conformità AML. La Commissione gestisce il portale come punto unico di accesso e scambio informativo; gli Stati membri restano pienamente responsabili delle decisioni di iscrizione, diniego, cancellazione e delle misure conseguenti.

Comunicazione delle informazioni e tracciabilità della catena di pagamento

Gli intermediari finanziari certificati devono trasmettere, entro il secondo mese successivo al pagamento, le informazioni elencate nell’allegato II, sezione A-E, con possibili estensioni alle sezioni F e G. La direttiva consente due modalità: comunicazione diretta all’autorità competente o comunicazione indiretta lungo la catena di pagamento, fino all’agente della ritenuta o a un intermediario designato. Le informazioni devono essere sufficienti a ricostruire la catena dei pagamenti e a identificare il beneficiario finale, ma limitate a quanto effettivamente disponibile all’intermediario. I dati vanno conservati per dieci anni; i dati personali devono poi essere cancellati o anonimizzati.

Esenzione alla fonte, rimborso rapido e rimborso normale

L’articolo 11 pone le condizioni per l’attivazione delle procedure accelerate: autorizzazione del titolare registrato e verifica della sua ammissibilità da parte dell’intermediario certificato. Gli Stati membri possono escludere taluni casi ad alto rischio, in particolare acquisti nei cinque giorni precedenti la data ex dividendo, accordi finanziari non regolati o risolti prima della data ex dividendo, presenza di intermediari non certificati nella catena, richieste di esenzione non fondate su convenzioni fiscali e dividendi superiori a 100.000 EUR per titolare e data di pagamento. La soglia non si applica, tra gli altri, a schemi pensionistici obbligatori e a taluni organismi di investimento collettivo regolamentati. Se l’esenzione o il rimborso rapido non sono disponibili, resta sempre applicabile un sistema di rimborso normale.

Adeguata verifica e dichiarazioni del titolare registrato

Per ottenere l’esenzione, l’intermediario certificato deve acquisire una dichiarazione del titolare registrato sul diritto all’esenzione, sull’eventuale status di beneficiario effettivo, sugli accordi finanziari e sull’obbligo di segnalare cambiamenti. Deve inoltre verificare l’eTRC o documentazione equivalente, il diritto all’aliquota corretta e, per i dividendi, l’eventuale acquisto nei cinque giorni precedenti la data ex dividendo e l’esistenza di accordi finanziari rilevanti. Le verifiche possono essere svolte su base annuale, salvo mutamenti di circostanze. Per gli investimenti indiretti, l’articolo 15 prevede una disciplina specifica che consente di far valere i diritti degli OIC o degli investitori sottostanti, con dichiarazioni aggiuntive e informazioni di attribuzione delle quote di dividendi o interessi.

Responsabilità e sanzioni

Gli Stati membri devono prevedere regole nazionali che consentano di imputare agli intermediari finanziari certificati la perdita totale o parziale di gettito quando non rispettano gli obblighi della direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva non disciplina in modo esaustivo altri profili di responsabilità, che restano per il resto rimessi al diritto nazionale.

ESMA, valutazione della Commissione e dati statistici

L’ESMA deve pubblicare annualmente, dal 2026 al più tardi, la capitalizzazione di mercato e il relativo rapporto per ciascuno Stato membro entro 120 giorni lavorativi dall’inizio di ogni anno e presentare alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia di calcolo entro il 31 ottobre 2025. La Commissione deve valutare entro il 31 dicembre 2032 l’impatto dei meccanismi di comunicazione e della deroga per gli Stati membri sotto soglia, e successivamente riesaminare la direttiva entro il 31 dicembre 2034 e poi ogni cinque anni. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione dati statistici annuali secondo un elenco che sarà definito dalla Commissione con procedura comitologica.

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri possono limitare taluni diritti dell’interessato nei limiti strettamente necessari per salvaguardare gli interessi pubblici fiscali e antifrode. Intermediari certificati e autorità competenti sono qualificati come titolari del trattamento. La conservazione dei dati non può eccedere il tempo necessario per le finalità della direttiva e deve comunque rispettare le norme nazionali di prescrizione.

Recepimento e applicazione temporale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2028 e applicarle dal 1º gennaio 2030. Gli Stati che, al momento del recepimento, soddisfano le condizioni per l’esclusione dal capo III e non intendono applicarlo devono informare la Commissione entro il 31 dicembre 2028; se in seguito mutano i presupposti, devono adeguarsi nei termini previsti dall’articolo 2. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme sul rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) e sulla procedura di esenzione da qualsiasi ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi di azioni negoziate e, se applicabile, sugli interessi di obbligazioni negoziate, pagati a titolari registrati residenti fiscalmente fuori dallo Stato membro della fonte.

Ambito di applicazione e criteri di attivazione del capo III

L’articolo 2 prevede l’applicazione generale dei capi I e IV a tutti gli Stati membri e del capo II a tutte le persone fisiche ed entità residenti fiscalmente nella loro giurisdizione. Il capo III si applica agli Stati membri che concedono l’esenzione dalla ritenuta in eccesso sui dividendi di azioni negoziate se non hanno un sistema completo di esenzione oppure se, sulla base delle ultime quattro pubblicazioni ESMA disponibili al 31 dicembre 2028, il rapporto di capitalizzazione di mercato è pari o superiore all’1,5% per ciascuno dei quattro anni consecutivi. Uno Stato membro con sistema completo di esenzione può scegliere di applicare il capo III se il rapporto è inferiore all’1,5% per almeno uno dei quattro anni consecutivi; se sceglie questa opzione, la scelta è irrevocabile. Lo Stato membro che supera la soglia deve applicare il capo III entro cinque anni dalla quarta pubblicazione consecutiva che conferma il superamento della soglia. Il capo III può essere applicato anche ai dividendi su obbligazioni negoziate, se lo Stato membro lo prevede.

Definizioni chiave

L’articolo 3 contiene le definizioni operative, tra cui: ritenuta alla fonte in eccesso; azioni negoziate e obbligazioni negoziate; intermediario finanziario e intermediario finanziario certificato; entità; organismo di investimento collettivo; titolo; agente incaricato dell’applicazione della ritenuta; titolare registrato; data di registrazione, data ex dividendo, data di pagamento; accordo finanziario; catena di pagamento dei titoli; sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, sistema di rimborso rapido e sistema di rimborso normale; sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte; capitalizzazione di mercato e rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato. È inoltre previsto che, per i certificati di deposito, lo Stato membro della fonte possa considerare il detentore del certificato come titolare registrato.

Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)

L’articolo 4 impone agli Stati membri di prevedere un processo automatizzato di rilascio dell’eTRC alle persone fisiche o entità considerate residenti fiscalmente nella loro giurisdizione. Il certificato va rilasciato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta, sulla base delle informazioni note all’autorità, salvo necessità di ulteriore tempo, nel qual caso il richiedente va informato dei motivi del ritardo. L’eTRC deve contenere gli elementi elencati all’articolo 4, paragrafo 2, e può coprire al massimo un anno solare o un esercizio fiscale; vale come prova della residenza per il periodo considerato, salvo invalidazione totale o parziale da parte dello Stato emittente. Gli Stati membri devono riconoscere l’eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova della residenza fiscale, salvo prova contraria. La Commissione adotta atti di esecuzione per i formulari elettronici standard, il regime linguistico e i protocolli tecnici.

Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati

L’articolo 5 impone agli Stati membri interessati di istituire un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati e di designare un’autorità competente per la sua tenuta. Il registro contiene almeno nome, data di registrazione, contatti e identificativi dell’intermediario (EUID, LEI o numero equivalente). Gli Stati membri devono consentire, su accordo, che un intermediario certificato assuma gli obblighi di un intermediario non certificato della stessa catena di pagamento. I registri sono accessibili al pubblico tramite il portale europeo e aggiornati almeno mensilmente.

Portale europeo degli intermediari finanziari certificati

L’articolo 6 affida alla Commissione lo sviluppo e la gestione del portale, direttamente o tramite terzi, quale punto di accesso elettronico per le richieste di iscrizione e lo scambio di informazioni tra Stati membri su iscrizioni, dinieghi, cancellazioni e misure adottate. Gli Stati membri devono assicurare l’immissione nel portale delle informazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 e l’interoperabilità dei registri nazionali. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle specifiche tecniche del portale.

Obbligo di iscrizione e procedura di registrazione

L’articolo 7 impone l’iscrizione obbligatoria ai grandi enti che gestiscono pagamenti di dividendi e, se del caso, interessi, nonché ai depositari centrali di titoli che agiscono come agenti della ritenuta. Altri intermediari possono chiedere la registrazione se soddisfano i requisiti dell’articolo 8. L’articolo 8 richiede, per l’approvazione entro tre mesi, prova della residenza fiscale in uno Stato membro o in una giurisdizione terza non inclusa nelle liste UE delle giurisdizioni non cooperative/ad alto rischio, autorizzazione a svolgere attività di custodia (se pertinente) e conformità alle norme antiriciclaggio. È possibile richiedere garanzie nei casi di residenza in paesi terzi senza meccanismi di recupero fiscale adeguati. Il rifiuto è possibile in presenza di reati/violazioni con perdita di gettito o di indagini per frode/abuso; l’intermediario può ripresentare domanda una volta rimediate le cause del rigetto.

Cancellazione dal registro e divieto di chiedere l’esenzione

L’articolo 9 prevede la cancellazione obbligatoria quando l’intermediario lo chiede o non soddisfa più i requisiti di registrazione. La cancellazione o il divieto di presentare richieste di esenzione possono essere disposti anche per inadempimenti agli obblighi della direttiva o della normativa AML, per reati/violazioni con perdita di gettito o per indagini su possibili frodi/abusi. In caso di cessazione delle cause, l’intermediario deve poter essere nuovamente registrato o riammesso a chiedere l’esenzione.

Obblighi di comunicazione delle informazioni

L’articolo 10 impone agli intermediari finanziari certificati di comunicare, entro il secondo mese successivo alla data di pagamento, le informazioni delle sezioni A-E dell’allegato II; gli Stati membri possono aggiungere le informazioni della sezione F e, se del caso, G. La comunicazione può essere diretta all’autorità competente o indiretta lungo la catena di pagamento, fino all’agente della ritenuta o a un intermediario designato. Gli intermediari non certificati che non si registrano non hanno obblighi di comunicazione, ma le informazioni restano rilevanti per ricostruire la catena. Gli intermediari certificati devono conservare la documentazione per dieci anni e rendere anonimi o cancellare i dati personali non appena l’audit è completato e, comunque, non oltre dieci anni.

Richiesta di esenzione, limitazioni antiabuso e casi esclusi

L’articolo 11 prevede che l’intermediario certificato che gestisce il conto di investimento chieda l’esenzione o il rimborso rapido per conto del titolare registrato, se autorizzato e dopo averne verificato l’ammissibilità. Gli Stati membri possono escludere, in tutto o in parte, alcune richieste di esenzione in casi specifici di rischio, tra cui acquisti entro cinque giorni dalla data ex dividendo, accordi finanziari non regolati/ scaduti, presenza di intermediari non certificati nella catena, richieste di esenzione da ritenuta o di aliquote ridotte non basate su convenzioni fiscali e pagamenti di dividendi pari ad almeno 100.000 EUR per titolare registrato e data di pagamento. La soglia non si applica ad alcuni organismi pensionistici e a taluni OICVM/FIA UE/GEFIA UE. La direttiva consente anche il mantenimento di sistemi nazionali esistenti per specifiche ipotesi di parità di trattamento o di applicazione di direttive su interessi e dividendi infragruppo.

Adeguata verifica fiscale del titolare registrato

L’articolo 12 impone all’intermediario certificato di ottenere una dichiarazione del titolare registrato su diritto all’esenzione, eventuale titolarità effettiva, presenza di accordi finanziari e obbligo di informare su cambiamenti. L’intermediario deve verificare eTRC o prova equivalente della residenza, documentazione alternativa per talune entità fiscalmente trasparenti, residenza fiscale, diritto a una specifica aliquota ridotta e, per i dividendi, eventuali accordi finanziari e acquisti nei cinque giorni precedenti la data ex dividendo. La verifica può essere effettuata annualmente, salvo cambiamento di circostanze. La Commissione adotta modelli standard di dichiarazione elettronica.

Sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte

L’articolo 13 consente agli Stati membri di istituire un sistema che permetta all’intermediario certificato di chiedere l’esenzione alla fonte per conto del titolare registrato, fornendo all’agente della ritenuta la residenza fiscale o la documentazione equivalente e l’aliquota applicabile.

Sistema di rimborso rapido

L’articolo 14 consente agli Stati membri di istituire un sistema di rimborso rapido se le informazioni sono fornite entro il secondo mese successivo al pagamento. La richiesta va trattata entro 60 giorni di calendario dalla fine del periodo utile; in caso di ritardo si applicano interessi di mora se previsti dal diritto nazionale. La richiesta può essere rigettata per mancato rispetto dei requisiti, insufficiente ricostruzione della catena di pagamento o avvio di verifiche/audit per rischio. Il rigetto non esclude il successivo ricorso al rimborso ordinario.

Regole speciali per gli investimenti indiretti

L’articolo 15 disciplina i casi in cui il titolare registrato è un organismo di investimento collettivo o una persona giuridica designata dal fondo e consente l’esenzione per conto degli investitori aventi diritto, purché siano raccolte dichiarazioni e informazioni specifiche sul diritto all’esenzione, sul beneficiario effettivo se richiesto, sull’autorizzazione ad agire per conto degli aventi diritto e sulla rinuncia a richiedere autonomamente l’esenzione. L’intermediario deve verificare la documentazione di ammissibilità, il diritto a esenzioni o aliquote ridotte e gli eventuali accordi finanziari sui dividendi. In tali casi non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 12. La Commissione adotta formulari elettronici standard.

Interessi di mora, rimborso normale e responsabilità

L’articolo 16 prevede interessi di mora sul rimborso rapido se il diritto nazionale li contempla, a tasso equivalente a quello applicato dallo Stato membro ai rimborsi tardivi. L’articolo 17 impone comunque la presenza di un sistema di rimborso normale per i casi esclusi dai sistemi accelerati. L’articolo 18 dispone che gli intermediari finanziari certificati possano essere ritenuti responsabili, secondo il diritto nazionale, della perdita totale o parziale di gettito da ritenuta se non rispettano gli obblighi degli articoli 10-15.

Sanzioni, pubblicazioni ESMA e valutazione

L’articolo 19 impone sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 20 obbliga ESMA, a decorrere dal 2026 e entro 120 giorni lavorativi dall’inizio di ogni anno, a pubblicare capitalizzazione di mercato e rapporto di capitalizzazione di mercato per ciascuno Stato membro e a elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia di calcolo, da presentare alla Commissione entro il 31 ottobre 2025. L’articolo 22 prevede una prima valutazione della Commissione entro il 31 dicembre 2032 sui meccanismi di comunicazione e sulla facoltà di non applicare il capo III agli Stati membri sotto soglia, e una revisione generale entro il 31 dicembre 2034 e poi ogni cinque anni. Gli Stati membri devono trasmettere dati statistici annuali alla Commissione.

Protezione dei dati

L’articolo 23 rinvia al GDPR, consente limitazioni agli obblighi e diritti degli interessati nei limiti dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, qualifica intermediari certificati e autorità competenti come titolari del trattamento e limita la conservazione dei dati al tempo necessario e comunque nel rispetto dei termini di prescrizione nazionali.

Recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 25 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2028, con applicazione dal 1º gennaio 2030. Gli Stati membri che, al momento del recepimento, soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, e non applicano il capo III devono informare la Commissione entro il 31 dicembre 2028; se in seguito cambiano le condizioni, devono adottare e pubblicare le misure di conformità al capo III nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 3 o entro cinque anni dalla quarta pubblicazione ESMA rilevante. L’articolo 26 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttamercati dei capitalicooperazione amministrativa fiscaleantiabuso e contrasto all'evasioneprotezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.