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Direttiva 2024/2963

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963 della Commissione, del 29 novembre 2024, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

Normativa europea32024L2963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per allineare i protocolli tecnici dell’UCVV e le linee direttrici UPOV ai più recenti standard per l’esame delle varietà di specie agricole e orticole. Le modifiche incidono sugli esami ufficiali finalizzati all’iscrizione delle varietà nei cataloghi nazionali, con applicazione dal 1º giugno 2025. È prevista una disciplina transitoria per non interrompere gli esami già avviati prima di tale data.

Aggiornamento dei protocolli tecnici UCVV e delle linee direttrici UPOV applicabili all’esame ufficiale di varietà di specie di piante agricole e di ortaggi ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, con riferimento agli esami ufficiali delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi da iscrivere nei cataloghi nazionali e, per riflesso, nei cataloghi comuni disciplinati dalle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Riguarda le specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che vengono sostituiti per aggiornare i protocolli tecnici dell’UCVV e, per le specie non coperte da tali protocolli, le linee direttrici UPOV. Sono previste disposizioni transitorie per gli esami ufficiali iniziati ma non conclusi prima del 1º giugno 2025.

Aggiornamento dei protocolli tecnici UCVV e delle linee direttrici UPOV per l’esame varietale

La direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963 interviene sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per allineare il diritto dell’Unione agli aggiornamenti dei protocolli tecnici dell’UCVV e delle linee direttrici UPOV. L’obiettivo è mantenere omogenee, a livello UE, le condizioni minime e i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame ufficiale delle varietà di specie agricole e orticole iscritte nei cataloghi nazionali.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, le direttive del 2003 servono a garantire che le varietà ammesse nei cataloghi nazionali siano esaminate secondo protocolli tecnici uniformi. Per le specie non coperte dai protocolli UCVV, il rinvio opera alle linee direttrici UPOV. La Commissione constata che UCVV e UPOV hanno aggiornato diversi protocolli; tali aggiornamenti devono quindi essere recepiti nel diritto dell’Unione.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sugli esami ufficiali delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che precedono l’iscrizione nei cataloghi nazionali. In concreto, essa modifica gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che elencano le specie da esaminare secondo i protocolli UCVV o, in alternativa, secondo le linee direttrici UPOV.

Le specie interessate comprendono, tra le altre, patata, cartamo, cavolfiore, broccoli asparagi, cavoletti di Bruxelles, cavolo rapa, cavoli, anguria, lattuga, ravanello, valerianella, pomodoro portainnesto, nonché numerose specie foraggere, cerealicole e orticole. Gli elenchi completi sono sostituiti integralmente dagli allegati della presente direttiva.

Modifiche alle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell’allegato, parte A, della nuova direttiva. L’articolo 2 fa lo stesso per la direttiva 2003/91/CE con il testo dell’allegato, parte B.

Il contenuto normativo è dunque essenzialmente tecnico: vengono aggiornati gli elenchi delle specie e i riferimenti ai protocolli UCVV o alle linee direttrici UPOV applicabili. Tra gli aggiornamenti più rilevanti figurano, per le specie agricole, la patata e il cartamo; per le specie orticole, cavolfiore, broccoli asparagi o a getto, cavoletti di Bruxelles, cavolo rapa, cavolo verza/cappuccio bianco/rosso, anguria o cocomero, lattuga, ravanello, valerianella e pomodoro portainnesto.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 3 impone il recepimento entro il 31 maggio 2025. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro tale data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono comunicarne immediatamente il testo alla Commissione.

Le misure nazionali devono essere applicate dal 1º giugno 2025. È inoltre richiesto che i testi nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa agli Stati membri.

Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Misure transitorie

L’articolo 4 introduce una clausola transitoria importante per gli operatori e per le autorità competenti: gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1º giugno 2025 restano disciplinati dalle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche. Ciò evita che il passaggio al nuovo quadro tecnico interrompa o renda irregolari procedure già avviate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore sementiero e varietale, la direttiva non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna i parametri tecnici da applicare agli esami di distintività, omogeneità e stabilità o comunque agli esami ufficiali previsti per l’iscrizione varietale. L’attenzione pratica va rivolta a due date chiave: 31 maggio 2025 per il recepimento e 1º giugno 2025 per l’applicazione delle nuove regole, ferma la transizione per gli esami già iniziati prima di tale data.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con quelli contenuti nell’allegato, parte A, della direttiva; l’articolo 2 fa lo stesso per la direttiva 2003/91/CE con l’allegato, parte B. L’effetto è l’aggiornamento degli elenchi delle specie soggette ai protocolli tecnici UCVV e alle linee direttrici UPOV, inclusi numerosi aggiornamenti specifici per specie agricole e orticole.

Finalità e criteri tecnici di riferimento

La direttiva ribadisce che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE servono a garantire che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli UCVV; per le specie non comprese nei protocolli UCVV, la conformità è assicurata rispetto alle linee direttrici UPOV. Gli aggiornamenti recepiscono i protocolli e le linee direttrici aggiornati per specie come patata, cartamo, cavolfiore, broccoli asparagi, cavoletti di Bruxelles, cavolo rapa, cavolo verza/cappuccio, anguria, lattuga, ravanello, valerianella e pomodoro portainnesto.

Termine di recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 maggio 2025 e applicarle dal 1º giugno 2025. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 2).

Misure transitorie

L’articolo 4 stabilisce che, per gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1º giugno 2025, continuano ad applicarsi le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva. La norma evita perturbazioni negli esami in corso.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 5). Ai sensi dell’articolo 6, i destinatari sono gli Stati membri. La direttiva è adottata dalla Commissione il 29 novembre 2024 e pubblicata il 2 dicembre 2024.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietalidiritto alimentaremercato interno

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