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direttiva

Direttiva 2024/3010

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 della Commissione, del 29 novembre 2024, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio e la direttiva 93/61/CEE della Commissione per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi per le piante sulle sementi e su altro materiale riproduttivo vegetale

Normativa europea32024L3010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 modifica tre direttive settoriali sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione vegetale per allinearle al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ). Introduce o aggiorna requisiti specifici, con soglia di tolleranza pari a 0 %, per il Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) e per il Tobacco ringspot virus (TRSV) in relazione a determinate specie. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 maggio 2025 e applicarle dal 1° giugno 2025.

Modifica dei requisiti fitosanitari per sementi, piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi e di piante oleaginose/da fibra, con allineamento alle misure UE sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto e, indirettamente, agli operatori professionali del settore sementiero e del materiale di moltiplicazione vegetale interessato dalla commercializzazione di sementi di ortaggi, sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché di piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi diversi dalle sementi. L’intervento riguarda in particolare Capsicum annuum L. (peperone), Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi (pomodoro) e Glycine max (L.) Merr. (soia). Restano esclusi, ove previsto, i materiali appartenenti a varietà notoriamente resistenti al ToBRFV. La direttiva si applica a decorrere dal 1° giugno 2025, mentre il termine di recepimento è fissato al 31 maggio 2025.

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010: aggiornamento dei requisiti fitosanitari per sementi e materiale di moltiplicazione vegetale

La direttiva interviene su tre atti settoriali relativi alla commercializzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetale, con l’obiettivo di allinearli alle prescrizioni fitosanitarie già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in materia di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ). Il legislatore europeo giustifica l’intervento con l’esigenza di coerenza normativa tra disciplina della commercializzazione e disciplina fitosanitaria, in particolare per il ToBRFV e il TRSV.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si fonda sul fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 istituisce un elenco di ORNQ e prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Poiché le direttive settoriali sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione contengono già requisiti sulla presenza massima di ORNQ, la Commissione modifica tali direttive per armonizzarle con il quadro fitosanitario aggiornato.

In particolare:

  • il Tobacco ringspot virus è stato inserito come ORNQ per le sementi di Glycine max (L.) Merr. con soglia di tolleranza dello 0 %;
  • il Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) è stato inserito come ORNQ per determinate piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L., con soglia di tolleranza dello 0 %;
  • la direttiva estende tali logiche anche ai regimi di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda:

  • le sementi di ortaggi disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE;
  • le sementi di piante oleaginose e da fibra disciplinate dalla direttiva 2002/57/CE;
  • le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, diversi dalle sementi, disciplinati dalla direttiva 93/61/CEE.

Le specie interessate sono principalmente:

  • Capsicum annuum L., con esclusione delle sementi o dei materiali appartenenti a varietà notoriamente resistenti al ToBRFV, ove espressamente previsto;
  • Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi;
  • Glycine max (L.) Merr.

Modifiche alla direttiva 2002/55/CE

L’allegato II della direttiva 2002/55/CE viene integrato con una nuova riga nella tabella relativa a "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi".

La nuova previsione introduce il ToBRFV per:

  • Capsicum annuum L., escluse le sementi appartenenti a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV;
  • Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi.

Per entrambe le ipotesi, la soglia di tolleranza è fissata allo 0 %.

Modifiche alla direttiva 2002/57/CE

L’allegato II, sezione I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE è modificato mediante l’inserimento di una tabella relativa a "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi".

La nuova tabella riguarda il Tobacco ringspot virus [TRSV00] per:

  • Glycine max (L.) Merr.

Le soglie previste sono pari allo 0 % per tutte le categorie di sementi elencate:

  • sementi pre-base;
  • sementi di base;
  • sementi certificate.

Modifiche alla direttiva 93/61/CEE

L’allegato della direttiva 93/61/CEE viene aggiornato con l’inserimento di una nuova riga nella tabella relativa a "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi".

Il nuovo requisito riguarda il ToBRFV per:

  • Capsicum annuum L., ad eccezione del materiale appartenente a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV;
  • Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi.

Anche in questo caso la soglia di tolleranza è fissata allo 0 %.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

Si tratta di una direttiva di esecuzione, quindi vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione nazionale.

Gli Stati membri devono:

  • mettere in vigore entro e non oltre il 31 maggio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La data di applicazione differita è prevista espressamente al fine di concedere più tempo alle autorità competenti e agli operatori professionali per adeguarsi alle nuove prescrizioni. La direttiva si applica dal 1° giugno 2025.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore sementiero e vivaistico, il punto centrale è l’introduzione di soglie di tolleranza zero per specifici ORNQ in relazione a specie e categorie di materiale ben individuate. Ciò impone un controllo particolarmente rigoroso della conformità fitosanitaria nelle filiere di:

  • sementi di ortaggi, in particolare pomodoro e peperone;
  • sementi di soia;
  • piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi.

L’assetto normativo nazionale dovrà essere verificato in sede di recepimento entro il 31 maggio 2025, con applicazione pratica dal 1° giugno 2025.

Disposizioni principali

Allineamento alle norme fitosanitarie UE

La direttiva modifica la direttiva 2002/55/CE, la direttiva 2002/57/CE e la direttiva 93/61/CEE per coordinare i requisiti sulla presenza di ORNQ nelle sementi, piantine e materiali di moltiplicazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) nelle sementi di ortaggi

L’allegato II della direttiva 2002/55/CE è integrato con un requisito relativo al ToBRFV per Capsicum annuum L. (escluse le sementi appartenenti a varietà notoriamente resistenti al ToBRFV) e per Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi, con soglia di tolleranza dello 0 %.

Tobacco ringspot virus (TRSV) nelle sementi di soia

L’allegato II della direttiva 2002/57/CE è modificato inserendo una tabella che impone, per Glycine max (L.) Merr., una soglia di tolleranza dello 0 % per il Tobacco ringspot virus nelle sementi pre-base, di base e certificate.

ToBRFV nelle piantine e nei materiali di moltiplicazione di ortaggi

L’allegato della direttiva 93/61/CEE è aggiornato introducendo il ToBRFV per Capsicum annuum L. (salvo materiale appartenente a varietà notoriamente resistente) e per Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi, con soglia di tolleranza dello 0 %.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro il 31 maggio 2025 e informarne immediatamente la Commissione. La direttiva si applica dal 1° giugno 2025.

Obblighi di tecnica normativa nazionale

Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitariosementicommercializzazione dei prodotti vegetali

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