Direttiva 2024/3237
Direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva amplia e rafforza il sistema UE di cooperazione transfrontaliera per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni stradali. Estende l’elenco delle violazioni, introduce regole più precise su notifiche, traduzioni, consegna degli atti e assistenza reciproca, e disciplina l’uso di EUCARIS e dei punti di contatto nazionali. Prevede inoltre obblighi in materia di informazione, protezione dei dati, monitoraggio, sostegno finanziario e portale informativo europeo.
Modifica la direttiva (UE) 2015/413 per rafforzare lo scambio transfrontaliero di informazioni e l’assistenza reciproca nelle infrazioni in materia di sicurezza stradale, estendendo le violazioni coperte e potenziando notifiche, consegna atti, applicazione delle sanzioni e tutela dei diritti delle persone interessate.
Ambito di applicazione
Si applica alle infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse con veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso da quello in cui l’infrazione è stata commessa, nei casi di conducenti non residenti e, in più ampio senso, alle persone interessate individuate come responsabili o collegate al veicolo (intestatario, proprietario, utente finale o conducente). Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, i punti di contatto nazionali, lo scambio automatizzato dei dati di immatricolazione, l’assistenza reciproca per identificazione, notifica/consegna degli atti e applicazione delle decisioni amministrative sulle ammende. Sono previste esclusioni e limiti specifici, in particolare per alcune condotte relative alle restrizioni di accesso dei veicoli quando i dati di accesso zonale non sono disponibili tramite punto di accesso nazionale, e restano impregiudicati altri atti dell’Unione, tra cui la decisione quadro 2005/214/GAI, la direttiva 2014/41/UE e le direttive sui diritti procedurali e sulla protezione dei dati.
Direttiva (UE) 2024/3237 che modifica la direttiva (UE) 2015/413
La direttiva interviene sul quadro europeo dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, ritenuto non sufficientemente efficace per contrastare l’impunità dei conducenti non residenti e per garantire adeguate tutele procedurali. Il legislatore dell’Unione mira a rafforzare sicurezza stradale, parità di trattamento e certezza delle procedure, in un contesto di progressivo rafforzamento della cooperazione amministrativa e delle garanzie in materia di dati personali.
Obiettivi e finalità
La finalità dichiarata è assicurare un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell’Unione, migliorando l’identificazione dei responsabili, la notifica delle infrazioni e l’effettiva applicazione delle sanzioni quando il veicolo è immatricolato in uno Stato membro diverso da quello dell’infrazione. La direttiva è presentata come strumento funzionale anche agli obiettivi UE di azzeramento progressivo delle vittime della strada e di riduzione della mortalità e dei feriti gravi.
Ambito materiale e infrazioni incluse
L’ambito applicativo della direttiva 2015/413 viene ampliato ad ulteriori infrazioni direttamente collegate alla sicurezza stradale. Oltre alle fattispecie già note, entrano nell’elenco il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il sorpasso pericoloso, la sosta o fermata pericolosa, l’attraversamento di strisce longitudinali continue, la guida contromano, la mancata osservanza delle regole sui corridoi di emergenza o sul diritto di precedenza ai mezzi di emergenza, l’uso di un veicolo sovraccarico, il mancato rispetto delle restrizioni di accesso dei veicoli, l’incidente con fuga del conducente e le violazioni alle norme dei passaggi a livello ferroviari.
Per le restrizioni di accesso dei veicoli, la direttiva precisa una deroga: il meccanismo non si applica se i dati relativi alle zone soggette a restrizioni non sono stati creati o resi accessibili tramite il punto di accesso nazionale previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/670, oppure quando il fatto consiste nel mancato pagamento di oneri o tariffe dovuti prima dell’accesso alla zona.
Definizioni e soggetti coinvolti
Il testo rivede e amplia le definizioni chiave. Tra le più rilevanti, il “punto di contatto nazionale” è l’autorità designata per lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione, per l’assistenza reciproca sull’identificazione della persona interessata, per la consegna di notifiche e documenti di follow-up e per l’applicazione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende. Vengono inoltre definiti “notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale”, “documento di follow-up”, “persona interessata”, “utente finale”, “Stato membro di residenza” e “autorità competente”.
La nozione di persona interessata è ampia: include la persona individuata come responsabile ai sensi del diritto nazionale, ma anche intestatario, proprietario, utente finale o conducente del veicolo, anche quando non siano stati ancora identificati come personalmente responsabili.
Scambio automatizzato dei dati di immatricolazione
L’articolo 4 mantiene il meccanismo di accesso ai registri nazionali di immatricolazione, ma lo rafforza e lo dettaglia. Lo Stato membro d’immatricolazione deve consentire ai punti di contatto nazionali dello Stato membro dell’infrazione ricerche automatizzate sui dati del veicolo e, ove disponibili, sugli intestatari, proprietari e utenti finali. La richiesta iniziale deve contenere dati minimi standardizzati, tra cui il numero completo di targa, il luogo e la data dell’infrazione o del controllo, l’autorità richiedente, il nome utente e il numero di riferimento.
Le autorità dello Stato membro dell’infrazione possono inizialmente accedere solo ai dati tecnici del veicolo; solo dopo avere accertato che il veicolo ha commesso un’infrazione possono ottenere i dati personali relativi alla persona interessata.
Aggiornamento e conservazione dei registri nazionali
Il nuovo articolo 4 bis impone agli Stati membri di mantenere aggiornati gli elementi di dato pertinenti nei registri nazionali, se disponibili. Inoltre, i dati relativi a intestatari, proprietari e utenti finali devono essere conservati per almeno 12 mesi dopo qualsiasi modifica dell’intestazione, della proprietà o dell’utilizzo finale del veicolo, e comunque non oltre il necessario secondo il diritto nazionale.
Notifica di infrazione e contenuti minimi obbligatori
L’articolo 5 rappresenta uno snodo centrale della riforma. Se l’autorità competente decide di avviare procedimenti di follow-up, deve emettere una notifica di infrazione entro il termine previsto all’articolo 5 bis. La notifica deve essere redatta in modo comprensibile anche a chi non ha formazione giuridica e deve contenere:
- l’indicazione che è emessa ai fini della direttiva;
- i dati dell’autorità competente;
- gli elementi essenziali dell’infrazione, compresi dati del veicolo, luogo, data, ora, natura del fatto e riferimenti normativi;
- la qualificazione giuridica, le sanzioni e le altre conseguenze, incluse eventuali interdizioni alla guida o sistemi a punti;
- le informazioni sul diritto di difesa, sul ricorso, sui termini e sull’autorità competente a decidere;
- ove applicabile, le misure per identificare la persona interessata e le conseguenze della mancata cooperazione;
- i dati per il pagamento dell’ammenda e le modalità alternative disponibili;
- le informazioni sulla protezione dei dati e sui diritti dell’interessato;
- ove applicabile, le possibilità di attenuazione delle sanzioni, anche tramite pagamento anticipato;
- un link e, se possibile, un codice QR verso il portale CBE.
Se il conducente non residente è fermato su strada e la sanzione non è già stata riscossa in loco, la notifica deve essere inviata. Se invece la sanzione è già stata applicata in loco, il conducente deve ricevere almeno la ricevuta o il verbale, i dati di contatto dell’autorità, le informazioni sull’infrazione e, se possibile, il link al portale.
Consegna, termini e traduzione dei documenti
L’articolo 5 bis stabilisce che notifica e documenti di follow-up siano inviati per posta, raccomandata, posta registrata o mezzi elettronici equivalenti conformi al regolamento eIDAS. La notifica indirizzata a intestatario, proprietario o utente finale va spedita entro 11 mesi dall’infrazione se le ricerche automatizzate hanno avuto successo; in caso contrario, entro 5 mesi dal momento in cui l’identità e l’indirizzo sono stati stabiliti.
L’articolo 5 ter impone la traduzione della notifica e dei documenti di follow-up fondamentali nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo. L’autorità valuta caso per caso quali documenti siano fondamentali, ma deve sempre considerare se la persona interessata sia in grado di comprendere le accuse e di esercitare pienamente la difesa. Su richiesta, l’interessato può ottenere i documenti in un’ulteriore lingua ufficiale dell’Unione diversa da quella del certificato di immatricolazione. La qualità della traduzione deve essere almeno pari a quella prevista dalla direttiva 2010/64/UE.
Assistenza reciproca per identificazione, consegna atti e applicazione
La direttiva introduce una vera e propria architettura di assistenza reciproca oltre al mero scambio di dati. L’articolo 5 quater permette di richiedere assistenza quando, dopo aver utilizzato tutti gli altri mezzi disponibili, l’autorità dello Stato membro dell’infrazione non riesce a identificare la persona interessata con il grado di certezza richiesto dal diritto nazionale. La richiesta è trasmessa in forma elettronica strutturata tramite i punti di contatto nazionali; lo Stato richiesto può usare banche dati nazionali, come registri delle patenti o anagrafe, e deve rispondere entro due mesi dalla raccolta delle informazioni. I motivi di rifiuto sono tassativi e comprendono, tra gli altri, immunità, ne bis in idem, indagini penali in corso, sicurezza nazionale e protezione di persone protette.
L’articolo 5 sexies disciplina l’assistenza reciproca nella consegna della notifica e dei documenti di follow-up quando l’indirizzo è ignoto o incerto, quando il diritto nazionale richiede prove di consegna diverse, quando la notifica postale è fallita o quando il metodo ordinario sarebbe inefficace o inappropriato. La risposta dello Stato richiesto deve indicare se la consegna è riuscita, con data e destinatario, oppure il motivo del fallimento.
L’articolo 5 septies introduce infine l’assistenza nell’applicazione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende. La cooperazione è ammessa solo se l’ammenda è amministrativa, definitiva e applicabile, se la notifica del pagamento è provata, se l’interessato ha potuto impugnare la decisione e se l’importo supera 70 EUR. Lo Stato richiesto riconosce la decisione senza formalità e ne cura l’esecuzione secondo il proprio diritto, salvo motivi di rifiuto come ne bis in idem, immunità, prescrizione, mancanza di definitività, traduzione insufficiente, richiesta incompleta o violazione di diritti fondamentali. L’importo riscosso spetta, salvo diverso accordo, allo Stato di esecuzione.
Standard tecnici, EUCARIS e sicurezza dei dati
L’articolo 5 octies impone l’uso dell’applicazione EUCARIS, nella sua versione aggiornata e specificamente progettata, come canale unico per lo scambio elettronico dei dati e per l’assistenza reciproca. I dati devono essere trasmessi in forma cifrata e con mezzi interoperabili in un’architettura decentrata.
La Commissione dovrà adottare entro il 20 gennaio 2026 atti di esecuzione relativi a procedure, contenuti, specifiche tecniche e misure di cybersicurezza, inclusi modelli uniformi per le richieste e le risposte. Fino all’operatività di tali atti, continueranno a valere le procedure transitorie fondati sulla decisione 2008/616/GAI.
Divieto di outsourcing a privati e periodo transitorio
L’articolo 5 nonies limita in modo netto il coinvolgimento di soggetti privati: entro il 20 luglio 2029 gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti non attribuiscano a entità giuridiche private o gestite da privati, con personalità distinta, il potere di svolgere attività connesse all’applicazione della direttiva. Nel periodo transitorio, solo le autorità competenti possono avviare e condurre le procedure di scambio informazioni, applicazione e assistenza reciproca.
Monitoraggio, relazioni e revisione
L’articolo 6 prevede relazioni nazionali alla Commissione entro il 20 gennaio 2029 e poi ogni quattro anni. Le relazioni devono comprendere dati quantitativi su ricerche automatizzate, esiti, tipi di infrazioni, numero di dispositivi di rilevamento, pagamenti volontari, richieste di assistenza reciproca e, in particolare, anche il numero e il tipo di infrazioni commesse da conducenti di veicoli immatricolati in paesi terzi.
La Commissione deve poi presentare una propria relazione entro il 20 luglio 2030 e successivamente ogni 18 mesi dal ricevimento delle relazioni nazionali. Entro il 20 luglio 2030 è prevista anche una revisione complessiva della direttiva, con possibile proposta di estensione ad altre infrazioni se i dati nazionali ne dimostreranno effetti positivi e quantificabili sulla sicurezza stradale.
Portale CBE, informazione al cittadino e sostegno finanziario
L’articolo 8 impone alla Commissione la creazione e gestione di un portale online multilingue sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, dedicato alle informazioni per gli utenti della strada. Il portale deve essere compatibile con lo sportello digitale unico e con altri portali analoghi e includere informazioni sui rimedi, sui diritti degli interessati, sulla protezione dei dati, sulle sanzioni e sulle modalità di pagamento. Gli Stati membri devono trasmettere informazioni aggiornate alla Commissione e garantire un link al portale sui siti delle autorità competenti.
L’articolo 7 bis prevede inoltre che la Commissione sostenga finanziariamente iniziative di cooperazione transfrontaliera, scambio di buone pratiche, tecniche intelligenti di enforcement, campagne di sensibilizzazione e campagne informative sulle differenze tra gli ordinamenti nazionali.
Rapporti con altri strumenti dell’Unione e accordi tra Stati membri
La direttiva lascia espressamente impregiudicati la decisione quadro 2005/214/GAI, la direttiva 2014/41/UE e le direttive UE sui diritti procedurali e sulla protezione dei dati. Inoltre, l’articolo 8 bis conferma che gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali se tali accordi aggiungono prescrizioni e semplificano o facilitano ulteriormente le procedure previste dalla direttiva.
Protezione dei dati e cybersicurezza
Il testo allinea il trattamento dei dati personali al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725, ciascuno nei rispettivi ambiti di applicazione. La base giuridica del trattamento necessario per identificare la persona interessata e consegnare i documenti è espressamente ancorata alla direttiva stessa. È inoltre previsto che gli Stati membri si informino reciprocamente sugli incidenti di cibersicurezza relativi a dati conservati in cloud, a tutela dell’integrità del sistema e dei diritti delle persone coinvolte.
Termine di recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 luglio 2027 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento, con riferimento espresso alla direttiva stessa. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Obiettivo e modifica della direttiva 2015/413
L’articolo 1 sostituito afferma che la direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell’Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’applicazione delle sanzioni quando l’infrazione è commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello dell’infrazione.
Ampliamento dell’ambito delle infrazioni coperte
L’articolo 2 estende il catalogo delle infrazioni anche a: mancato rispetto della distanza di sicurezza, sorpasso pericoloso, sosta o fermata pericolosa, attraversamento di strisce longitudinali continue, guida contromano, mancato rispetto delle norme sui corridoi di emergenza o mancata precedenza ai veicoli di soccorso, uso di veicolo sovraccarico, mancato rispetto delle restrizioni di accesso dei veicoli, incidente con fuga del conducente, mancato rispetto delle norme ai passaggi a livello ferroviari. Per le restrizioni di accesso dei veicoli è prevista una deroga quando i dati zonali non sono stati creati o resi accessibili tramite il punto di accesso nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/670, oppure quando la violazione riguarda oneri o tariffe da pagare prima dell’ingresso nella zona.
Definizioni nuove e riformulate
L’articolo 3 aggiorna le definizioni di veicolo, circolazione su corsia vietata e punto di contatto nazionale, e introduce le definizioni di infrazioni aggiuntive, notifica di infrazione, documento di follow-up, persona interessata, utente finale, Stato membro di residenza, mancato rispetto delle restrizioni di accesso, incidente con fuga, mancato rispetto delle norme a un passaggio a livello e autorità competente.
Punti di contatto nazionali e scambio dati
Il nuovo articolo 3 bis impone a ciascuno Stato membro di designare uno o più punti di contatto nazionali per lo scambio automatizzato dei dati di immatricolazione, per le richieste e risposte di assistenza reciproca su identificazione, notifica/consegna degli atti e applicazione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende. Gli Stati membri devono garantire cooperazione tra i punti di contatto affinché le informazioni siano scambiate in tempo utile e siano rispettati i termini procedurali.
Procedure per l’accesso ai registri di immatricolazione e aggiornamento dei dati
L’articolo 4 disciplina l’accesso ai dati nazionali di immatricolazione: lo Stato membro d’immatricolazione consente ricerche automatizzate sui dati del veicolo e, se disponibili, su intestatari, proprietari e utenti finali. Le richieste devono contenere dati identificativi specifici, compreso il numero completo di targa, il nome dell’autorità, l’utente e il numero di riferimento. Il nuovo articolo 4 bis impone l’aggiornamento dei dati pertinenti nei registri nazionali e la conservazione di alcuni dati relativi a intestatari, proprietari e utenti finali per almeno 12 mesi dopo ogni variazione.
Notifica di infrazione: contenuti minimi e termini
L’articolo 5 stabilisce che l’autorità competente decide se avviare procedimenti di follow-up e, in caso positivo, emette la notifica entro i termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2. La notifica deve includere informazioni dettagliate sull’infrazione, la qualificazione giuridica, le sanzioni e altre conseguenze, i diritti di difesa e ricorso, le modalità di pagamento, i profili di protezione dei dati, eventuali misure per identificare la persona interessata e un link/QR al portale CBE. Se il conducente non residente è fermato su strada, riceve la notifica; se la sanzione è già stata pagata in loco, riceve almeno una ricevuta o verbale, i contatti dell’autorità e le informazioni sull’infrazione.
Consegna e traduzione della notifica e dei documenti di follow-up
Il nuovo articolo 5 bis prevede l’invio per posta, raccomandata, posta registrata o mezzi elettronici equivalenti ai sensi del regolamento eIDAS. La notifica diretta all’intestatario/proprietario/utente finale deve essere effettuata entro 11 mesi dall’infrazione se le ricerche automatizzate hanno successo; altrimenti entro 5 mesi da quando l’identità e l’indirizzo sono stati stabiliti. L’articolo 5 ter impone che la notifica e i documenti fondamentali siano tradotti nella lingua del documento di immatricolazione, con possibilità per l’interessato di chiedere una lingua UE ulteriore; la qualità della traduzione deve essere almeno pari a quella prevista dall’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/64/UE.
Assistenza reciproca per l’identificazione della persona interessata
L’articolo 5 quater introduce una procedura di assistenza reciproca quando, esauriti gli altri mezzi e le ricerche automatizzate, la persona non può essere identificata con il grado di certezza richiesto. La richiesta è trasmessa in formato elettronico strutturato tramite i punti di contatto nazionali; lo Stato richiesto può utilizzare banche dati nazionali e deve rispondere entro due mesi dalla raccolta delle informazioni. Sono elencati motivi tassativi di rifiuto, tra cui immunità o privilegi, ne bis in idem, indagini penali in corso, sicurezza nazionale, obblighi derivanti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta, e protezione di persone protette.
Misure nazionali per agevolare l’identificazione
L’articolo 5 quinquies consente agli Stati membri di adottare misure nazionali per identificare la persona responsabile, incluse richieste di cooperazione all’intestatario, proprietario o utente finale e la consegna di atti o l’imposizione di obblighi e sanzioni connesse all’identificazione, nel rispetto dei diritti fondamentali e procedurali.
Assistenza reciproca per la consegna degli atti
L’articolo 5 sexies consente di usare l’autorità dello Stato membro d’immatricolazione o di residenza quando l’indirizzo è sconosciuto, incompleto o incerto, o quando la consegna postale/elettronica è inefficace o impossibile. Lo Stato richiesto deve consegnare gli atti secondo il proprio diritto nazionale o, se giustificato, con il metodo richiesto dallo Stato dell’infrazione. La risposta elettronica strutturata deve indicare esito positivo con data e destinatario oppure esito negativo con i motivi.
Assistenza reciproca nell’applicazione delle ammende
L’articolo 5 septies disciplina l’assistenza nell’esecuzione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende in materia di circolazione stradale. L’assistenza è possibile solo se la decisione è amministrativa, definitiva e applicabile, la notifica della richiesta di pagamento è provata, la persona ha avuto possibilità di impugnazione e l’ammenda supera 70 EUR. Lo Stato richiesto riconosce e applica la decisione senza ulteriori formalità salvo motivi tassativi di rifiuto; la somma riscossa spetta normalmente allo Stato richiesto, salvo diverso accordo.
Standard tecnici, EUCARIS e misure di cybersicurezza
L’articolo 5 octies impone l’uso della versione aggiornata dell’applicazione EUCARIS per lo scambio delle informazioni e per l’assistenza reciproca. Le informazioni devono essere cifrate. La Commissione deve adottare entro il 20 gennaio 2026 atti di esecuzione su procedure, contenuti e specifiche tecniche, incluse misure di cibersicurezza; fino all’applicabilità di tali atti continuano ad applicarsi le procedure transitorie basate sulla decisione 2008/616/GAI.
Divieto di affidamento a privati e periodo transitorio
L’articolo 5 nonies stabilisce che entro il 20 luglio 2029 gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti non conferiscano a entità giuridiche private o gestite da privati, dotate di personalità giuridica distinta, il potere di svolgere attività connesse all’applicazione della direttiva. Fino a tale data, solo le autorità competenti possono avviare e condurre le procedure relative allo scambio di informazioni, all’applicazione e all’assistenza reciproca.
Relazioni nazionali e monitoraggio
L’articolo 6 impone relazioni nazionali alla Commissione entro il 20 gennaio 2029 e poi ogni quattro anni, con dati statistici annuali su ricerche automatizzate, tipologie di infrazioni, esiti negativi, numero di sanzioni volontariamente pagate, infrastrutture di rilevamento, e numero/esito delle richieste di assistenza reciproca. Le relazioni devono includere anche il numero e tipo di infrazioni commesse da conducenti di veicoli immatricolati in paesi terzi.
Obblighi supplementari, portale CBE e sostegno finanziario
L’articolo 7 riconosce alle entità giuridiche titolari dei dati il diritto di ottenere informazioni sul trattamento; impone inoltre agli Stati membri di informarsi reciprocamente sugli incidenti di cibersicurezza relativi a dati conservati in cloud. L’articolo 7 bis prevede sostegno finanziario della Commissione per la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di buone pratiche, metodologie intelligenti di applicazione e campagne di sensibilizzazione e informazione.
Portale informativo CBE
L’articolo 8 obbliga la Commissione a predisporre e gestire un portale online multilingue sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, contenente informazioni su norme nazionali, mezzi di impugnazione, diritti degli interessati, protezione dei dati, sanzioni e modalità di pagamento. Gli Stati membri devono fornire informazioni aggiornate e linkare il portale dai siti delle autorità competenti.
Accordi tra Stati membri e rapporti con altri strumenti UE
L’articolo 8 bis consente accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri se aggiungono prescrizioni e semplificano o facilitano le procedure previste dalla direttiva. Restano altresì salvi i diritti e obblighi derivanti da decisione quadro 2005/214/GAI, direttiva 2014/41/UE e dalle direttive sui diritti procedurali e sulla protezione dei dati.
Atti delegati e atti di esecuzione
L’articolo 9 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato con atti delegati. L’articolo 10 bis disciplina la procedura di comitato per gli atti di esecuzione, mentre l’articolo 10 ter prevede una relazione della Commissione entro il 20 luglio 2030 e poi ogni 18 mesi. L’articolo 11 prevede una revisione entro il 20 luglio 2030, con eventuale proposta di estensione ad altre infrazioni se i dati dimostreranno effetti positivi e quantificabili sulla sicurezza stradale.
Termine di recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 luglio 2027 e comunicare immediatamente alla Commissione le misure nazionali adottate, indicando il riferimento alla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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