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Ordinanza

Ordinanza n. 1075/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento – previa sospensione a) della nota prot. CA/2025/022533 del 18 novembre 2025, a firma del Direttore dell’Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche del Municipio Roma I Centro, recante “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all’approvazione del Piano del Commercio su area pubblica”; b) della Determinazione Dirigenziale (rep. CA/3041/2025 del 23/12/2025), a firma del Direttore dell’U.o Amministrativa, E.Q. COMMERCIO AREE PUBBLICHE (C.A.P.) EDICOLE del Municipio Roma I Centro, recante “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025. Disposizioni applicative”. c) della Determinazione Dirigenziale (rep. QH/588/2025 del 23/12/2025), a firma del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico di ROMA CAPITALE, recante “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all’art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all’art. 11 della legge n. 214/2023”; d) di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa: d1) il piano del Commercio “approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025” allo stato non conosciuto dai ricorrenti; d2) tutti gli atti ed i verbali delle Conferenze dei servizi e le PEC citati nei provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti dai ricorrenti. nonché per la condanna previa eventuale nomina di Commissario ad acta - dell’Amministrazione a provvedere, coinvolgendo anche gli interessati, alla sollecita e corretta individuazione delle postazioni da assegnare agli Urtisti a rotazione A2, ubicate nelle maggiori aree di pregio e turistiche, in numero non inferiore a 48. - al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di tale obbligo.

Giustizia amministrativa202600742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che la materia richiedesse un approfondimento incompatibile con la definizione della controversia nella sola fase cautelare. Non ha quindi deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né ha esposto una valutazione specifica sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha fissato l’udienza pubblica del 5 giugno 2026 per la trattazione di merito del ricorso e ha compensato le spese della fase cautelare.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali relativi all’attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e alla proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione in scadenza al 31 dicembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, una nota sulle risultanze delle conferenze di servizi propedeutiche all’approvazione del Piano del Commercio su area pubblica, una determinazione dirigenziale recante disposizioni applicative del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e una determinazione dirigenziale di Roma Capitale concernente la proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e conseguenti, compreso il piano municipale, non conosciuto dai ricorrenti, nonché gli atti e verbali delle conferenze di servizi. I ricorrenti hanno chiesto anche la condanna dell’amministrazione a individuare correttamente, coinvolgendo gli interessati, almeno 48 postazioni da assegnare agli Urtisti a rotazione A2 nelle principali aree di pregio e turistiche, con eventuale nomina di un commissario ad acta e applicazione di un’astreinte. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti né le censure formulate contro gli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare, senza che l’ordinanza ne sviluppi uno specifico criterio applicativo.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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