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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46360/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la decisione di consegna eseguita sulla base di un mandato d'arresto europeo relativo a condanna in Belgio per truffa continuata e vendita di prodotti contraffatti. I motivi: (1) violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio perché la condanna sarebbe stata pronunciata in contumacia e senza assistenza di difensore; (2) rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna per condizioni carcerarie in Belgio; (3) applicabilità dell'art. 18-bis legge n.69/2005: rifiuto facoltativo della consegna perché il ricorrente è cittadino italiano che ha chiesto l'esecuzione della pena in Italia e la sentenza belga è definitiva ed esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha ritenuto sufficiente l'assicurazione fornita dall'Autorità belga che al consegnando sarebbe garantita la possibilità di proporre opposizione entro 15 giorni e ottenere un nuovo processo in presenza con assistenza legale, configurando il rimedio previsto dalla lettera d) dell'art. 4-bis della decisione-quadro sul mandato d'arresto europeo, conformemente all'interpretazione della Corte di giustizia (Anacco). Il secondo motivo è stato ritenuto non più attualmente rilevante dopo l'accoglimento del terzo motivo. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato nei termini indicati: siccome la sentenza belga risultava definitiva e il ricorrente aveva chiesto l'esecuzione in Italia, la facoltà di rifiuto prevista dall'art. 18-bis, comma 1 e 2, legge n.69/2005 poteva essere opposta. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005 n. 69

    Consente alla corte di appello di rifiutare la consegna di un cittadino italiano quando questi richiede che la pena sia eseguita in Italia; la facoltà di rifiuto richiede la sussistenza dei presupposti (tra cui la definitività della sentenza) e va applicata conformemente ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione.

  • Decreto legislativo 7 settembre 2010 n. 161

    Definisce i limiti al riconoscimento di titoli stranieri quando incompatibili con i diritti fondamentali; ai fini dell'art. 18-bis la possibilità di opporre il rifiuto presuppone la definitività della sentenza secondo le regole nazionali e di esecuzione previste dal decreto.

  • Decisione-quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)

    Stabilisce che un mandato d'arresto europeo emesso dopo un processo in assenza non impedisce automaticamente la consegna se lo Stato di emissione offre rimedi effettivi (lettera d) dell'art. 4-bis) come la possibilità di ottenere un nuovo processo in presenza.

  • Trattato sull'Unione europea

    Attribuisce valore vincolante al rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione del diritto dell'Unione; la Corte ha richiamato che il livello di tutela in materia di EAW è determinato dal diritto UE.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Garantiscono il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa; sono stati richiamati per interpretare le condizioni in cui una condanna in contumacia può giustificare la consegna.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamata nel contesto della verifica sui rischi di trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna; la giurisprudenza richiede accertamenti se sussistono elementi concreti di rischio sistemico.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea - ordinanza

    Ha interpretato l'art. 4-bis della decisione-quadro nel senso che la consegna non è ostata se lo Stato di emissione garantisce i rimedi previsti (nuovo processo in presenza ecc.), facendo chiarezza sul punto identico al caso in esame.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    es. Sez. 6, n. 30578 del 12/07/2023; Sez. 6, n. 37438 del 09/10/2024

    Stabiliscono principi applicabili: l'onere di accertamento in caso di rischio sistemico delle carceri e la necessità della definitività della sentenza per l'opponibilità del motivo facoltativo di rifiuto dell'art. 18-bis.

  • Corte costituzionale

    ordinanza n. 216 del 2021

    Ha affermato che i livelli di tutela dei diritti fondamentali, quando è in gioco il mandato d'arresto europeo, sono quelli stabiliti dal diritto dell'Unione e che, di regola, le autorità nazionali non possono rifiutare la consegna al di fuori dei casi previsti dalla decisione-quadro.

  • Corte di giustizia UE - sentenze Aranyosi e Căldăraru

    Principio secondo cui lo Stato di esecuzione deve verificare, se esistono prove obiettive, il rischio reale di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, con conseguente obbligo di sospendere o rifiutare la consegna nei casi estremi.

Massime di principio

  • Una condanna pronunciata in contumacia non impedisce automaticamente la consegna tramite mandato d'arresto europeo se lo Stato emittente garantisce rimedi effettivi post-condenna (es. opposizione e nuovo processo in presenza): va verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4-bis, in luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (Anacco).
  • La cittadinanza italiana può legittimare l'opposizione alla consegna ai sensi dell'art. 18-bis legge n.69/2005 quando il condannato chiede l'esecuzione in Italia; tale facoltà richiede però la definitività della sentenza e deve essere valutata formalmente anche se il richiedente non risiede stabilmente in Italia.
  • Se vi è un concreto e attuale rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente (es. situazione carceraria sistemica), l'autorità di esecuzione ha l'onere di accertare la sussistenza del rischio e può sospendere o rifiutare la consegna secondo Aranyosi/Căldăraru; tuttavia, l'accertamento richiede elementi probatori rilevanti e non si presume automaticamente.
  • Il diritto dell'Unione fissa i livelli di tutela da rispettare nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo: le autorità nazionali non possono estendere unilateralmente standard di tutela più rigorosi se ciò contrasta con la decisione-quadro, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa europea.
  • Nelle valutazioni sulle consegne occorre distinguere le questioni processuali (es. assenza di difensore al processo estero) da quelle sostanziali (rischio di tortura o condizioni carcerarie): la disponibilità di rimedi nel paese emittente può sanare alcune carenze processuali, mentre il rischio di trattamenti inumani richiede un controllo di merito da parte dell'autorità di esecuzione.

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