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Ordinanza

Ordinanza n. 666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, 6 novembre 2025, n. 2031, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, l'appellante è stata condannata al pagamento, in favore del Comune appellato, della somma di euro 156.333,00, a titolo di penale prevista dall'accordo stipulato dalle parti in data 27 giugno 2006, oltre agli interessi legali, dalla data della domanda sino al saldo.

Giustizia amministrativa202600857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che ha condannato l'appellante al pagamento di euro 156.333,00, oltre interessi legali, a titolo di penale prevista da un accordo stipulato tra le parti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante privato)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello, limitandosi a riferire che le questioni prospettate saranno approfondite nella fase di merito. La domanda cautelare è stata fondata sulla necessità di evitare l'esecuzione della condanna pecuniaria, considerata l'ingente importo della somma dovuta. È stato inoltre rilevato che i rapporti tra il Comune e il garante sono estranei al contenzioso e non possono essere oggetto di pronuncia giudiziale in questa sede.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata. La misura è stata adottata nelle more dell'approfondimento, nella fase di merito, delle questioni prospettate con l'appello, ritenendo necessario mantenere invariata la situazione di fatto in considerazione dell'ingente somma oggetto della condanna. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata rimessa al Presidente titolare della Sezione la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito. Il Collegio ha precisato incidentalmente che i rapporti tra il Comune e il garante, estranei al giudizio, non possono essere decisi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l'art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione è stata posta a fondamento dell'istanza cautelare incidentale e dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In appello, l'esecutività della sentenza di primo grado può essere sospesa quando, nelle more dell'approfondimento delle questioni devolute al giudice del merito, sia necessario mantenere invariata la situazione di fatto, anche in ragione dell'ingente entità della condanna pecuniaria.
  • La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza appellata può essere disposta senza definire anticipatamente le questioni di merito, quando la loro valutazione è espressamente riservata alla successiva fase pubblica di trattazione.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su rapporti tra una parte del giudizio e un garante quando tali rapporti siano estranei all'oggetto del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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