Circolare n. 24 del 17/05/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% alle importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, rettificando le istruzioni della circolare n. 177/E del 1995. Viene precisato che, per i beni non rientranti nelle categorie soggette a certificazione ai sensi dell’art. 72 del Codice dei beni culturali, il riconoscimento della natura di oggetti d’arte/antiquariato deve avvenire sulla base delle disposizioni comunitarie in materia doganale e della tabella allegata al D.L. n. 41/1995. Per i beni con attestazione di interesse culturale, gli uffici doganali devono comunque verificare la riconducibilità alle categorie agevolate. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione delle nuove istruzioni.
IVA ridotta al 10% sulle importazioni di oggetti d’arte, antiquariato o collezione
Modalità di applicazione dell’IVA ridotta del 10% sulle importazioni di oggetti d’arte, antiquariato o collezione
La circolare interviene per risolvere le difficoltà operative emerse nell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. Il chiarimento si rende necessario per coordinare la disciplina fiscale introdotta dall’art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, con la disciplina di tutela contenuta nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e per rettificare le istruzioni della circolare n. 177/E del 22 giugno 1995.
Contesto normativo e origine del problema
L’Agenzia delle Dogane aveva segnalato che, in molte ipotesi, gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilasciavano l’attestazione richiesta dalla circolare del 1995 per fruire dell’IVA ridotta, ritenendo di non essere obbligati a tale adempimento alla luce delle attribuzioni amministrative previste dal Codice dei beni culturali. La precedente impostazione subordinava l’agevolazione al rilascio, anteriormente all’importazione, di un’attestazione che certificasse il carattere di oggetto d’arte o d’antiquariato.
Distinzione tra disciplina fiscale e disciplina di tutela
La circolare chiarisce che l’introduzione in Italia di tali beni è regolata da un duplice binario:
- la disciplina fiscale, che consente l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le importazioni di oggetti d’arte, antiquariato o collezione;
- la disciplina di tutela dei beni culturali, che si applica solo ai beni che presentano i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 42/2004.
Viene sottolineato che la corrispondenza tra i beni agevolati ai fini IVA e quelli soggetti al controllo degli Uffici di esportazione è solo parziale. La tabella allegata al D.L. n. 41/1995, che elenca gli oggetti d’arte, antiquariato o collezione, è infatti più ampia sotto alcuni profili, poiché include anche beni che possono non avere interesse culturale o essere stati eseguiti da autori viventi; al tempo stesso, in assenza di determinati requisiti, può escludere categorie di beni che, se di interesse culturale e con età superiore ai limiti previsti, restano comunque sottoposte a controllo ai sensi del Codice dei beni culturali.
Ambito dell’art. 72 del Codice dei beni culturali
L’art. 72 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede la certificazione, su domanda, dell’ufficio di esportazione per alcune categorie specifiche di beni:
- cose di interesse culturale appartenenti a chiunque, opera di autore non più vivente e con esecuzione risalente a oltre cinquanta anni;
- archivi e singoli documenti appartenenti a privati e di interesse culturale;
- beni di cui all’art. 11, comma 1, lettere f), g) e h), e in particolare:
- fotografie, negativi, matrici, opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, documentazioni sonore e verbali, con produzione risalente ad oltre venticinque anni;
- mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.
La certificazione riguarda quindi soltanto i beni che rientrano in tali categorie e serve principalmente alle finalità di tutela e controllo della circolazione dei beni culturali, non alla determinazione del trattamento IVA.
Criterio operativo per l’IVA ridotta
Per i beni compresi nella tabella allegata al D.L. n. 41/1995 ma non ricompresi tra quelli dell’art. 72 del Codice dei beni culturali, la circolare stabilisce che il riconoscimento della qualità di oggetti d’arte, antiquariato o collezione deve avvenire secondo le disposizioni comunitarie in materia doganale. Ciò vale in particolare per i beni identificati attraverso gli specifici codici della Nomenclatura Combinata della Tariffa Doganale.
In questo modo viene superata la necessità di attendere una certificazione ministeriale che, per tali beni, non è prevista dalla disciplina di tutela, consentendo comunque l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa fiscale.
Verifiche da parte degli uffici doganali
Per i beni che dispongono dell’attestazione di interesse culturale, gli uffici doganali devono comunque verificare che essi rientrino nelle categorie elencate nella tabella allegata al D.L. n. 41/1995, poiché solo in presenza di tale duplice riscontro può essere applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Effetti della circolare e vigilanza
La circolare rettifica espressamente la precedente circolare n. 177/E del 1995 “nel senso sopraindicato”, sostituendo l’impostazione che subordinava in modo generalizzato l’agevolazione al rilascio dell’attestazione ministeriale. Infine, si dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati.
Punti principali
Origine del chiarimento e problema operativo
L’Agenzia delle Dogane ha segnalato difficoltà nell’applicazione dell’IVA ridotta del 10% sulle importazioni di opere d’arte, antiquariato e collezione, introdotta dall’art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. La precedente circolare n. 177/E del 1995 subordinava l’agevolazione al rilascio di un’attestazione ministeriale sul carattere di oggetto d’arte o d’antiquariato, ma nella prassi tale attestazione non veniva sempre rilasciata.
Rapporto tra disciplina fiscale e tutela dei beni culturali
La circolare evidenzia che l’introduzione nel territorio nazionale di oggetti d’arte è regolata da due discipline distinte: da un lato l’art. 39 del D.L. n. 41/1995, che consente l’aliquota IVA del 10%; dall’altro il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), che assoggetta taluni beni al regime di tutela. La coincidenza tra i beni agevolati ai fini IVA e quelli sottoposti a controllo degli Uffici di esportazione è solo parziale.
Ambito dell’art. 72 del Codice dei beni culturali
L’art. 72 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede la certificazione, su domanda, da parte dell’ufficio di esportazione solo per determinate categorie di beni: cose di interesse culturale di autore non più vivente e con esecuzione risalente a oltre 50 anni; archivi e singoli documenti privati di interesse culturale; fotografie e materiali audiovisivi di oltre 25 anni; mezzi di trasporto con più di 75 anni; beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica con più di 50 anni.
Criterio per il riconoscimento dell’agevolazione IVA
Per i beni indicati nella tabella allegata al D.L. n. 41/1995 ma non compresi nell’art. 72 del Codice dei beni culturali, il riconoscimento della natura di oggetti d’arte, antiquariato o collezione deve avvenire in base alle disposizioni comunitarie in materia doganale, tenendo conto dell’identificazione tramite il codice della Nomenclatura Combinata della Tariffa Doganale.
Verifiche doganali sui beni con attestazione culturale
Per i beni che dispongono dell’attestazione di interesse culturale, gli uffici doganali devono comunque verificare che rientrino nelle categorie previste dalla tabella allegata al D.L. n. 41/1995, poiché solo in tal caso è applicabile l’aliquota IVA del 10%.
Rettifica della circolare n. 177/E del 1995
La circolare dispone una rettifica delle indicazioni contenute nel paragrafo 6 della circolare n. 177 del 1995, al fine di consentire l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta anche per gli oggetti d’arte e di antiquariato non soggetti a certificazione ex art. 72 del Codice dei beni culturali.
Vigilanza sulle istruzioni
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi stabiliti dalla circolare.
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