Circolare n. 23 del 4/05/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come gestire le controversie in cui un costo è stato disconosciuto per violazione del principio di competenza e il contribuente non può più correggere la dichiarazione o chiedere rimborso nei termini ordinari. Richiamando norme su dichiarazioni integrative e rimborsi, e alcuni orientamenti della Cassazione, l’Agenzia riconosce la possibilità di recuperare la maggiore imposta versata quando la pretesa dell’ufficio sul recupero del costo è divenuta definitiva. Invita quindi gli uffici a riesaminare i giudizi pendenti e ad abbandonare le posizioni contrarie al rimborso, salvo ulteriori questioni sostenibili, precisando che restano ferme sanzioni e interessi.
Reddito d’impresa: rettifica dell’imputazione temporale dei componenti negativi e rimborso delle maggiori imposte versate nel contenzioso pendente
Reddito d’impresa: imputazione temporale dei componenti negativi e rimborso delle imposte versate
La circolare affronta il tema delle controversie relative al recupero di costi disconosciuti per violazione del principio di competenza. L’obiettivo è chiarire se, e in quali limiti, il contribuente possa recuperare la maggiore imposta versata quando non sia più possibile correggere la dichiarazione nei termini ordinari o chiedere il rimborso secondo le regole generali.
Premessa e fattispecie considerate
Il documento prende le mosse da richieste di chiarimento pervenute dalle Direzioni regionali su giudizi in cui l’ufficio ha contestato la deduzione di un componente negativo di reddito in un periodo d’imposta diverso da quello di competenza. La criticità evidenziata è tipica dei casi in cui:
- il contribuente non può più presentare dichiarazione integrativa a proprio favore per il periodo corretto;
- sono ormai scaduti i termini per presentare istanza di rimborso della maggiore imposta versata nel periodo in cui il costo non è stato dedotto;
- il costo, sebbene non riconosciuto nel periodo accertato, non risulterebbe più deducibile nell’esercizio di effettiva competenza se non tramite un rimedio restitutorio.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama tre disposizioni centrali:
- articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998, che consente la dichiarazione integrativa a favore per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d’imposta o un minor credito, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo;
- articolo 38, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede l’istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento per errore materiale, duplicazione o insussistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento;
- articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina il ricorso contro il silenzio-rifiuto sulla domanda di restituzione e collega la proponibilità dell’azione al termine di prescrizione del diritto alla restituzione.
Soluzioni operative indicate per il contribuente
Sulla base del quadro normativo e della prassi già richiamata, la circolare indica che, quando l’ufficio ha imputato per competenza un costo ad un periodo diverso da quello in cui il contribuente lo aveva dedotto, il recupero della deduzione corretta può avvenire in tre modi:
- mediante dichiarazione correttiva a favore, se presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione doveva essere effettuata;
- in alternativa, se tale termine è scaduto, mediante istanza di rimborso della maggiore imposta versata nel periodo in cui la deduzione non è stata operata, entro 48 mesi dal pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il versamento del saldo;
- mediante ricorso avverso il silenzio-rifiuto, se l’Amministrazione non risponde sull’istanza di rimborso, entro il termine di prescrizione del diritto.
Orientamenti della giurisprudenza di legittimità
La circolare sottolinea che la giurisprudenza di legittimità considera il principio di competenza dei componenti negativi come inderogabile. La Cassazione, in particolare, ribadisce che il contribuente non può scegliere liberamente l’esercizio in cui dedurre il costo, poiché ciò altererebbe il risultato della dichiarazione e la determinazione del reddito imponibile.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza esclude che questo comporti necessariamente una doppia imposizione irrecuperabile. Secondo le sentenze richiamate dalla circolare, il contribuente può evitare tale effetto attraverso:
- la presentazione di un’istanza di rimborso;
- l’eventuale impugnazione del silenzio-rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- la decorrenza del diritto al rimborso dal momento in cui la pretesa dell’ufficio diventa definitiva, in particolare con il passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato il recupero del costo.
Sono richiamate, tra le altre, le sentenze della Cassazione n. 10981 del 13 maggio 2009, n. 6331 del 10 marzo 2008 e n. 16023 dell’8 luglio 2009, oltre ai precedenti n. 7912 del 9 giugno 2000 e n. 16198 del 27 dicembre 2001.
Decorrenza del diritto al rimborso
Secondo la ricostruzione operata dalla circolare, il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata sorge dal momento in cui diventa definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. Questo può avvenire:
- con il passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato la legittimità del recupero;
- oppure nel momento in cui la pretesa dell’ufficio diventa definitiva per altro titolo.
Da quella data il contribuente può presentare istanza di rimborso entro due anni, in applicazione dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Limiti del rimborso e permanenza di sanzioni e interessi
La circolare precisa che il rimborso non può essere riconosciuto se la pretesa dell’Amministrazione finanziaria non è ancora definitiva, a prescindere dalla norma invocata per fondare la domanda. Inoltre, il rimborso dell’imposta indebitamente versata non incide sulle sanzioni originariamente irrogate per il disconoscimento del costo non di competenza, né sugli interessi dovuti.
È inoltre richiamato l’articolo 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997, a conferma della permanenza del regime sanzionatorio in materia di violazioni dichiarative delle imposte dirette.
Effetti sul contenzioso pendente e indicazioni agli uffici
La direttiva ha una portata circoscritta alla fattispecie esaminata, cioè ai casi di recupero di costi per mancato rispetto del principio di competenza in un accertamento divenuto definitivo, e non modifica la disciplina generale dei rimborsi.
Sul piano operativo, la circolare dispone che gli uffici territoriali debbano:
- riesaminare le controversie pendenti relative a tali fattispecie;
- abbandonare, secondo le regole processuali e tenendo conto dello stato e del grado del giudizio, le posizioni che negano il rimborso, salvo la presenza di ulteriori questioni sostenibili;
- chiedere la cessazione della materia del contendere;
- prendere posizione motivata anche sulle spese di giudizio, fornendo elementi utili per la loro compensazione.
Le Direzioni regionali sono infine chiamate a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi esposti nella circolare.
Punti principali
Contesto e problema affrontato
La circolare interviene su segnalazioni delle Direzioni regionali relative a controversie in cui l’ufficio ha contestato al contribuente la mancata imputazione per competenza di un componente negativo di reddito. Il problema nasce quando il costo è stato disconosciuto in un periodo d’imposta diverso da quello corretto e, nel frattempo, sono scaduti sia il termine per presentare dichiarazione integrativa a favore sia il termine per chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.
Quadro normativo richiamato
Sono richiamati l’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, che consente la dichiarazione integrativa a favore entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo; l’articolo 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede il rimborso entro 48 mesi dal versamento; e l’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina il ricorso contro il silenzio-rifiuto e il termine di prescrizione del diritto alla restituzione.
Possibilità di recupero della deduzione corretta
Se il costo è stato recuperato dall’ufficio per mancato rispetto del principio di competenza, il contribuente può far valere la corretta deduzione: tramite dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione del periodo successivo; oppure, se tale termine è decorso, mediante istanza di rimborso della maggiore imposta versata entro 48 mesi dal pagamento eseguito senza presupposto o dal termine per il saldo; oppure ancora, in caso di silenzio-rifiuto sul rimborso, con ricorso nei termini di prescrizione.
Orientamenti della giurisprudenza di legittimità
La circolare richiama un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il principio di competenza sull’imputazione dei costi è inderogabile e il contribuente non può scegliere liberamente l’esercizio in cui dedurre il costo. Tuttavia, la giurisprudenza ammette il rimedio del rimborso per evitare una doppia imposizione, facendo decorrere il diritto dal passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato il recupero dell’ufficio o dal momento in cui tale pretesa è divenuta definitiva.
Termine per il rimborso e decorrenza
La circolare afferma che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata decorre dal momento in cui la sentenza sulla legittimità del recupero del costo diventa definitiva, oppure dal momento in cui diventa definitiva, anche per altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria. Da tale data il contribuente può presentare l’istanza di rimborso entro due anni, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Limiti al rimborso
Non può essere accolta alcuna istanza di rimborso, quale che sia la norma invocata, se la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo non è ancora definitiva. Inoltre, il rimborso dell’imposta indebitamente versata non comporta la caducazione o la rideterminazione delle sanzioni originariamente irrogate né degli interessi dovuti.
Effetti sul contenzioso pendente e istruzioni operative
Le strutture territoriali devono riesaminare le controversie pendenti e abbandonare le posizioni volte a negare il rimborso nelle fattispecie descritte, salvo che vi siano altre questioni sostenibili. Va richiesta la cessazione della materia del contendere e occorre motivare anche sulla regolazione delle spese di giudizio, fornendo elementi per la loro compensazione. Le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni.
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