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Sentenza

Sentenza n. 15865/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento a) della determinazione n. 0377630/2025 del 10 dicembre 2025, a firma del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento temporaneo presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, notificata in data 16 dicembre 2025 tramite nota prot. 0720747/2025 del Comando Regionale Sicilia; b) della nota n. 0216312/2025 del 14 luglio 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento: - del diritto del ricorrente ad essere trasferito temporaneamente, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992, presso una delle sedi indicate nell'istanza (Frattamaggiore, Aversa o Giugliano in Campania), al fine di prestare assistenza al proprio fratello, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento di trasferimento.

Giustizia amministrativa202603234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Guardia di Finanza dell'istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, oltre al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Un militare della Guardia di Finanza ha impugnato il diniego del 10 dicembre 2025 della richiesta di trasferimento temporaneo presso Frattamaggiore, Aversa o Giugliano in Campania, presentata per assistere il fratello in situazione di handicap grave. Con il primo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, motivazione inadeguata e violazione della proporzionalità: la carenza di organico presso il Gruppo di Ragusa sarebbe stata affermata genericamente, senza considerare il ruolo e il grado del ricorrente né la possibilità di impiegarlo utilmente nelle sedi richieste; inoltre, l'Amministrazione avrebbe attribuito priorità automatica alle esigenze del Corpo, senza un effettivo bilanciamento con la tutela del disabile, in contrasto anche con gli artt. 3 e 32 Cost., con l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e lesione della partecipazione procedimentale, poiché il provvedimento finale avrebbe ripetuto le ragioni del preavviso senza esaminare realmente le controdeduzioni e le circostanze familiari documentate, tra cui la condizione di grave disabilità del padre. Il TAR aveva disposto un'integrazione istruttoria per acquisire gli elementi specifici, anche sulle scoperture organiche, posti a fondamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, che dovrà conformarsi ai rilievi della sentenza. Le censure sono state esaminate congiuntamente. Quanto alle esigenze di organico, l'istruttoria ha mostrato che, nel profilo specifico di Ispettore del ricorrente, le sedi richieste presentavano carenze più marcate di quella di provenienza: -6 unità a Frattamaggiore e -2 ad Aversa e Giugliano, rispetto alla presenza a Ragusa di una sola unità, coincidente con la posizione dell'interessato. Il dato complessivo del ruolo PEISAF non superava questa risultanza specifica e deponeva per la possibile e proficua utilizzazione del militare nelle sedi richieste; il diniego non poteva quindi fondarsi su generiche esigenze di servizio. È stata inoltre esclusa la sufficienza del richiamo astratto alla presenza di altri familiari: la legge non richiede l'esclusività dell'assistenza e gli accertamenti avevano documentato l'impossibilità o l'inidoneità concreta dei congiunti a farsene carico, considerata la grave disabilità del padre, il carico assistenziale della madre, le condizioni e gli impegni dell'altro fratello e la situazione degli ulteriori parenti. Il TAR ha altresì ravvisato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990: l'Amministrazione aveva riprodotto nel diniego le ragioni del preavviso senza un effettivo riesame delle articolate osservazioni e del quadro familiare. La decisione afferma che il potere discrezionale deve essere esercitato mediante un bilanciamento concreto e una motivazione riferita alle esigenze funzionali effettive, tenendo conto del ruolo, del grado e della posizione del richiedente. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    la clausola «ove possibile», contenuta nell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, esprime la necessità di un accurato bilanciamento tra l'interesse del disabile e le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione

    La formula «ove possibile» non attribuisce prevalenza automatica alle esigenze organizzative, ma impone un bilanciamento concreto con l'interesse assistenziale del disabile.

  • art. 981, comma 1, lettera b), d.lgs. 66/2010

    l’esercizio del potere discrezionale esige una verifica puntuale delle esigenze funzionali, che deve risultare da una motivazione congrua ed esplicitare concreti elementi ostativi riferiti sia alla sede di provenienza, sia a quella richiesta, tenendo conto del grado, della posizione di ruolo e della specialità del richiedente, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 981, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 66 del 2010

    Il diniego deve fondarsi su una verifica puntuale e su una motivazione congrua delle esigenze funzionali nelle sedi di provenienza e di destinazione, specificamente riferita al grado, al ruolo e alla specialità del militare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'Amministrazione si è limitata a riprodurre nel provvedimento finale le motivazioni ostative espresse nel preavviso di rigetto, omettendo un effettivo e critico riesame delle dettagliate controdeduzioni endoprocedimentali presentate dal privato e precludendosi così la corretta valutazione del complesso quadro fattuale e familiare rappresentato.

    La garanzia partecipativa richiede un esame effettivo e critico delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la mera ripetizione delle ragioni ostative non soddisfa tale obbligo.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    In definitiva, la determinazione impugnata si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, finendo per degradare il primario valore della tutela del disabile — garantito anche a livello sovranazionale dall’articolo 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità — a mero elemento recessivo dinanzi ad asserite esigenze organizzative prive di reale riscontro nel ruolo di appartenenza del militare.

    Il diniego è illegittimo quando sacrifica la tutela del disabile in favore di esigenze organizzative asserite, non verificate concretamente rispetto al ruolo del militare, senza un bilanciamento ragionevole e proporzionato.

Massime di principio

  • La clausola «ove possibile» dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 impone un bilanciamento effettivo tra l'interesse all'assistenza della persona con handicap grave e le esigenze organizzative dell'Amministrazione; non consente di attribuire a queste ultime una priorità rigida e automatica.
  • Il diniego di trasferimento temporaneo richiesto da un militare per prestare assistenza a una persona con handicap grave deve essere fondato su una verifica puntuale delle esigenze funzionali sia nella sede di provenienza sia in quella richiesta. La motivazione deve indicare elementi concreti e riferirsi al grado, al ruolo e alla specialità del richiedente; formule generiche o dati aggregati sulle carenze di organico non sono sufficienti quando non rappresentano la situazione dello specifico profilo.
  • L'astratta presenza di altri familiari non è di per sé sufficiente a escludere il trasferimento, poiché la disciplina non richiede l'esclusività dell'assistenza; occorre valutare in concreto la capacità dei congiunti di provvedere alle esigenze assistenziali.
  • In applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'Amministrazione deve svolgere un esame effettivo delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. La riproduzione nel provvedimento finale delle precedenti ragioni ostative, senza confronto con le circostanze e gli elementi introdotti dall'interessato, viola le garanzie partecipative.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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