Cassazione Civile, Ordinanza n. 27104/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (nuda proprietaria)
La controversia
Una usufruttuaria di un immobile di proprietà di due coniugi nudi proprietari aveva agito per ottenere il rimborso della metà delle somme anticipate per la ristrutturazione integrale dell'appartamento, deducendo un accordo con i nudi proprietari sul rimborso del 50% delle spese. Il tribunale aveva condannato uno solo dei coniugi, che aveva dichiarato disponibilità al rimborso, mentre l'altro aveva contestato la pretesa. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo nuova in appello la deduzione del ricorrente sulla necessità dei lavori per evitare il disfacimento dell'immobile e osservando che l'eventuale amministrazione dei beni comuni da parte del marito avrebbe potuto fondare solo una diversa pretesa interna tra coniugi, non proposta. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale qualificato come nuova una mera precisazione difensiva, sostenendo che già in primo grado era emerso che le somme erano state anticipate viste le condizioni dell'appartamento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse considerato che l'obbligo di rimborso era stato assunto anche in nome della moglie, essendo il marito amministratore dei beni della comunione, e che quindi la condanna avrebbe dovuto riguardare anche la coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente non aveva impugnato la propria condanna nella prospettiva di limitarla alla quota, ma pretendeva sostanzialmente di estendere la condanna anche alla coobbligata esclusa dal giudice di merito. Tale censura equivaleva a lamentare la mancata affermazione di una solidarietà passiva, ma il ricorrente non aveva proposto una domanda di regresso o dedotto in giudizio il rapporto interno tra i condebitori. La solidarietà passiva tutela il creditore e non attribuisce al debitore condannato un interesse giuridicamente protetto a impugnare la sentenza che esclude la solidarietà, quando ciò non aggravi la sua posizione né pregiudichi un eventuale diritto di rivalsa non azionato. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che in appello fosse stata proposta solo una precisazione difensiva e non una nuova domanda o eccezione; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione della statuizione sulla solidarietà.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla ritenuta mancata estensione della condanna alla coniuge; la Corte reputa la doglianza inidonea perché non sorretta da un interesse giuridicamente tutelato all'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto obbligatorio solidale, la solidarietà passiva è posta nell'interesse del creditore e non incide sui rapporti interni tra condebitori, che restano regolati dal titolo o, in difetto, in parti uguali.
- Il debitore condannato per l'intero non ha interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà o non condanna un preteso condebitore, se non ha proposto una domanda di regresso o comunque non ha dedotto il rapporto interno con l'altro debitore.
- Chi contesta in cassazione la mancata estensione della condanna a un terzo, senza aver coltivato una domanda di rivalsa o di accertamento del rapporto interno, difetta di interesse ad agire in impugnazione.
- Una deduzione difensiva che non incida sul petitum o sulla causa petendi non può essere scrutinata se il ricorso, nel suo complesso, non supera il filtro dell'interesse ad impugnare.
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