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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30269/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.: la difesa ha contestato che la richiesta di riesame era stata presentata tramite PEC il 22/12/2023, per cui l'autorità procedente avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Tribunale del riesame entro cinque giorni (termine perentorio). Tuttavia la trasmissione degli atti è avvenuta il 02/01/2024. Il P.G. aveva sostenuto che il dies a quo non si computa ex art.172, comma 4, e che la data iniziale fosse invece il 27/12/2023, con scadenza che cadendo il 01/01 (festivo) si proroga al 02/01/2024; la difesa ha replicato fornendo la ricevuta PEC del 22/12/2023.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Accertata la presentazione della richiesta di riesame in data 22/12/2023 (con prova PEC), il termine di trasmissione degli atti avrebbe dovuto essere rispettato anteriormente al 02/01/2024 (in realtà entro il 28/12/2023 anche ragionando sul conteggio degli orari). Poiché la trasmissione è avvenuta il 02/01/2024 oltre il termine perentorio previsto dall'art.309, comma 5, è intervenuta la perdita di efficacia dell'ordinanza del GIP del 15/12/2023 in relazione ai capi 25) e 26) (delitti concernenti le armi aggravati ex art.416-bis.1). La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 25) e 26), dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per tali capi e disposto l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa; ha inoltre ordinato la comunicazione al Procuratore generale per competenza ai sensi dell'art.626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il comma 5 impone all'autorità procedente di trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno dalla richiesta; il comma 10 stabilisce la perdita di efficacia della misura cautelare se il termine non è rispettato. La Corte ha ritenuto perentorio tale termine e applicabile alla fattispecie.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    La regola del "dies a quo non computatur" rileva per il calcolo dei termini; tuttavia la Corte ha comunque ritenuto che, alla luce della prova della presentazione per PEC il 22/12/2023, il termine di trasmissione non fosse rispettato.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli atti che vanno trasmessi al tribunale del riesame; la Corte segnala l'obbligo di trasmissione degli atti presentati a norma di tale disposizione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma di aggravamento applicata ai reati contestati (circostanza di aggravamento richiamata nell'originario capo d'imputazione); la decisione sulla misura cautelare per tali capi è stata però annullata per vizi procedurali correlati ai termini di trasmissione.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la comunicazione all'Autorità, cui la cancelleria è stata incaricata di notificare l'esito ai fini di competenza.

Massime di principio

  • La richiesta di riesame presentata via PEC si considera prodotta alla data di ricezione indicata dalla ricevuta: la prova elettronica della presentazione è decisiva per il computo dei termini.
  • Il termine per la trasmissione degli atti previsto dall'art.309, comma 5, c.p.p. è perentorio; la sua violazione determina la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi del comma 10.
  • La regola del "dies a quo non computatur" (art.172, comma 4) è normalmente applicabile al calcolo dei termini, ma non elimina l'obbligo dell'autorità procedente di rispettare il termine complessivo di cinque giorni dalla richiesta effettiva.
  • Se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo; tuttavia tale proroga non giustifica ritardi dovuti a mancata tempestiva trasmissione documentale antecedente.
  • In situazioni analoghe, difesa e parte interessata devono conservare e produrre le ricevute elettroniche (PEC) e ogni riscontro temporale: tali documenti possono determinare il successo del ricorso per violazione dei termini procedurali.
  • La perdita di efficacia della misura cautelare per vizi procedurali comporta la immediata liberazione dell'indagato salvo altra causa di detenzione; la cancelleria deve informare le Autorità competenti per eventuali conseguenze.

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