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Ordinanza

Ordinanza n. 379/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva, comprendente anche il diniego di iscrizione nella white list provinciale, nonché gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, oltre agli atti presupposti, tra cui la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 e i verbali del Gruppo Interforze Antimafia. Dal testo emerge che l’amministrazione ha fondato la misura su circostanze ritenute sintomatiche di un serio pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa: rapporti familiari, fiduciari e territoriali con un ambiente imprenditoriale compromesso, nonché continuità imprenditoriale con attività già svolte dal nonno dell’attuale compagine, indicato come pluripregiudicato e capo del mandamento mafioso di Bagheria. Le attività precedentemente intestate a stretti congiunti risultavano colpite da confische di prevenzione e penali per la riconducibilità dei beni e delle imprese al medesimo capostipite e a un’unica regia clanica. È stata inoltre in rilievo la ritenuta incompatibilità di tale contesto con l’applicazione della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del Codice antimafia. La ricorrente ha prospettato, in sede cautelare, l’esigenza di evitare gli effetti pregiudizievoli dell’interdittiva, anche economici.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In punto di fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un primo sommario esame, il ricorso non presentasse profili di fondatezza, poiché la Prefettura aveva correttamente valutato gli elementi oggettivi indicativi del serio pericolo di infiltrazione mafiosa, attribuendo rilievo non soltanto ai rapporti familiari, ma soprattutto ai rapporti fiduciari, territoriali e di continuità imprenditoriale con un contesto economico fortemente compromesso. Il Collegio ha inoltre ritenuto strutturalmente incompatibile tale quadro con la limitazione degli effetti dell’informazione mediante la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha fatto prevalere l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione della contaminazione delle attività economiche da parte della criminalità organizzata. Il pregiudizio economico dell’impresa è stato considerato già parzialmente attenuato dall’accoglimento, ai sensi dell’art. 94, comma 1, del Codice antimafia, della richiesta prefettizia di limitazione degli effetti inibitori dell’interdittiva. La sospensione avrebbe inciso anticipatamente sul segmento più sensibile della disciplina di prevenzione economica antimafia. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell’ampia discrezionalità attribuita al Prefetto nella materia.

Norme richiamate

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano e confermano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose

    La norma costituisce la base dell’informazione antimafia interdittiva, adottabile quando gli elementi raccolti evidenziano un possibile condizionamento mafioso dell’attività d’impresa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis

    È richiamata quale base della comunicazione procedimentale adottata dalla Prefettura nel procedimento antimafia.

  • art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011

    accoglimento, ai sensi dell’art. 94.1 del Codice antimafia, della richiesta di limitazione degli effetti inibitori dell’interdittiva

    La limitazione degli effetti inibitori dell’interdittiva ha attenuato il pregiudizio economico dell’impresa e ha inciso sulla valutazione cautelare del periculum in mora.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    misura della prevenzione collaborativa

    La prevenzione collaborativa non è stata ritenuta applicabile in presenza di un contesto caratterizzato da rapporti fiduciari, territoriali e di continuità imprenditoriale con attività riconducibili a un ambiente mafioso fortemente compromesso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per la relativa decisione collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’informazione antimafia interdittiva è assistita da fumus di legittimità quando la Prefettura abbia valutato complessivamente rapporti familiari, fiduciari, territoriali e di continuità imprenditoriale con soggetti o attività riconducibili a un contesto mafioso, senza limitarsi alla mera esistenza di vincoli parentali.
  • La continuità imprenditoriale con attività precedentemente svolte da familiari colpiti da confische e riconducibili, secondo gli accertamenti amministrativi, a un capostipite mafioso può costituire elemento sintomatico di un serio pericolo di infiltrazione nella gestione dell’impresa.
  • La prevenzione collaborativa non è idonea a limitare gli effetti dell’informazione antimafia quando il quadro complessivo evidenzi una strutturale incompatibilità della misura con la natura e la gravità dei rapporti fiduciari, territoriali e di continuità imprenditoriale accertati.
  • Nel giudizio cautelare contro un’interdittiva antimafia, il bilanciamento degli interessi può far prevalere la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione della contaminazione criminale dell’economia sul pregiudizio economico dell’impresa, soprattutto quando gli effetti inibitori siano già stati parzialmente limitati ai sensi dell’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011.
  • L’ampia discrezionalità prefettizia nella valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa rileva anche ai fini della regolazione delle spese della fase cautelare, potendo giustificarne la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamentoEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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