Cassazione Penale, Ordinanza n. 21183/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: il motivo non individua in modo chiaro e coerente gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento delle censure. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Il ricorso contiene un unico motivo, con cui si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del danno di rilevante gravità e dell'esposizione a pubblica fede. La Corte rileva però che la censura è formulata in modo generico e assertivo, senza indicare specifici elementi di fatto contrari alla motivazione impugnata e senza rendere comprensibili i rilievi mossi sulle aggravanti, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili; la mancanza di specificità, quando le censure sono generiche, assertive o incoerenti, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non consente di comprendere con precisione quali passaggi della motivazione siano contestati e per quali ragioni.
- La deduzione di violazione di legge o vizi della motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche: il ricorrente deve indicare gli elementi di fatto e le argomentazioni giuridiche che rendono censurabile la decisione impugnata.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente, la critica difensiva deve confrontarsi puntualmente con essa; in difetto, il controllo di legittimità non è attivabile e il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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