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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14756/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di un'intimazione di pagamento collegata a 32 cartelle esattoriali e 11 avvisi di addebito. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem, rilevando inoltre che una parte della pretesa riguardava crediti INPS, INAIL e sanzioni amministrative estranei alla giurisdizione tributaria, e che per alcune cartelle era stata presentata domanda di definizione agevolata con rinuncia a contestare i carichi. In Cassazione la società ha proposto un primo ricorso notificato ma non depositato nei termini di legge; successivamente ha proposto un secondo ricorso identico contro la medesima sentenza. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito eccependo, per il secondo, la tardività. La Corte ha esaminato preliminarmente la rituale riunione dei ricorsi e poi ha verificato la mancata tempestiva produzione del primo ricorso e la conseguente improcedibilità; ha quindi ritenuto il secondo ricorso improponibile ex art. 387 c.p.c., e comunque tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza. Ha dichiarato improcedibile il ricorso iscritto al n.r.g. 19314/2022 per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando che il difetto è rilevabile d'ufficio anche se la controparte abbia depositato controricorso. Ha poi dichiarato improponibile il secondo ricorso, iscritto al n.r.g. 25573/2022, perché identico al primo e quindi precluso dall'art. 387 c.p.c.; ha aggiunto che esso sarebbe stato comunque inammissibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine breve ex art. 326 c.p.c. dalla notificazione della sentenza di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Quando sono proposti ricorsi avverso la stessa sentenza, essi devono essere riuniti.

  • art. 369 c.p.c.

    mancato deposito del ricorso nei termini

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto determina improcedibilità, rilevabile d'ufficio anche se la controparte abbia depositato controricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    La regola del raggiungimento dello scopo riguarda le nullità per inosservanza di forme, non la violazione di termini perentori.

  • art. 387 c.p.c.

    La declaratoria di improcedibilità del primo ricorso comporta l'improponibilità del secondo ricorso identico avverso la stessa sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Il secondo ricorso era comunque tardivo perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità/improponibilità impone l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il mancato deposito tempestivo del ricorso per cassazione integra improcedibilità e il vizio è rilevabile d'ufficio anche se la parte intimata abbia comunque depositato controricorso o svolto difese nel merito.
  • La sanatoria del raggiungimento dello scopo non opera per la violazione di termini perentori, ma solo per le irregolarità formali dell'atto.
  • Quando il primo ricorso contro una sentenza sia improcedibile, un successivo ricorso identico contro la stessa decisione è improponibile ai sensi dell'art. 387 c.p.c.; in ogni caso, resta fermo il controllo sulla tempestività rispetto al termine breve.
  • In caso di definizione in rito che chiuda il giudizio di cassazione con improcedibilità o improponibilità, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se ricorrono le condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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