Sentenza n. 5090/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, 1. della Determinazione Dirigenziale prot. CD/17702/2023 del 07/02/2023 recante diniego ad istanza di concessione di suolo pubblico; 2. della nota prot. CD/17998/2023; 3. della nota prot. CD/135732/2021, menzionata ma non comunicata; 4. della nota prot. CD/8247/2022; 5. del cd. verbale di riunione del 17/11/2022, prot. CD/2022/159675; 6. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione di suolo pubblico per il posizionamento di arredi esterni destinati all'attività di somministrazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato istanza per occupare circa 34 mq di suolo pubblico, mediante ombrelloni, fioriere, elementi di perimetrazione, sedie e tavoli, in corrispondenza della propria attività sita in Roma, Via Luigi Chiarelli. Dopo il parere negativo della Polizia Locale, il Municipio aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e, esaminate le osservazioni della richiedente, aveva adottato il diniego. La ricorrente ha dedotto, con un'unica censura articolata, la violazione dell'art. 3 del Codice della strada e dell'art. 12 della delibera n. 21/2021, sostenendo che l'area interessata non fosse collocata sulla carreggiata, ma costituisse un'area di sosta laterale e quindi fosse utilizzabile per l'occupazione commerciale. Nel giudizio si è inoltre costituita una professoressa, chiedendo l'estromissione per errore materiale, in quanto la costituzione era riferita ad altro contenzioso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione della professoressa, ritenendo evidente, sulla base della sua memoria, che la costituzione fosse frutto di un errore materiale. Nel merito ha respinto il ricorso. Dalla documentazione prodotta da Roma Capitale il Collegio ha ritenuto accertato che l'occupazione interessasse la sede stradale e, precisamente, l'area di sosta adiacente alla carreggiata. Tale area è funzionale alla circolazione stradale e non può essere considerata estranea alla sede stradale; pertanto non è equiparabile, ai fini dell'art. 20 del Codice della strada, la sostituzione di uno spazio destinato alla sosta con un'occupazione commerciale. Il divieto di occupazione è stato ritenuto coerente con gli artt. 20 e 36 del Codice della strada, con il Regolamento COSAP e con le circolari comunali richiamate, secondo cui non è consentito collocare occupazioni di suolo pubblico nelle zone di parcheggio o fuori dai marciapiedi, in funzione della sicurezza della circolazione e dell'incolumità delle persone. Il TAR ha inoltre valorizzato la conformazione della strada, urbana e a senso unico, rilevando che la sosta su entrambi i lati lasciava lo spazio necessario al transito e che non risultava possibile individuare, oltre agli stalli, ulteriori corsie di manovra tali da qualificare l'area come esterna alla carreggiata. È stata infine esclusa la possibilità di sottrarre spazi stradali destinati alla sosta per soddisfare l'interesse commerciale della ricorrente, anche in considerazione delle esigenze di parcheggio dei residenti di una zona densamente popolata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna di Roma Capitale al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune? No: il dispositivo pone la condanna a carico dell'Amministrazione costituita e nei confronti della società Blue Diamond, mentre le spese sono state compensate nei confronti della parte estromessa.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato prima dell'adozione del diniego e le osservazioni della richiedente sono state esaminate.
art. 3 Codice della strada
La nozione di area di sosta e la sua collocazione nella sede stradale sono state utilizzate per qualificare l'area interessata dall'istanza.
art. 20 Codice della strada
Occupazione della sede stradale
L'occupazione commerciale della sede stradale, comprese le aree di sosta, incontra limiti finalizzati alla sicurezza della circolazione e all'incolumità delle persone; nei centri abitati non sono consentite occupazioni al di fuori dei marciapiedi secondo la disciplina richiamata dal giudice.
art. 36 Codice della strada
È richiamato, insieme all'art. 20, quale limite normativo all'occupazione del sedime stradale.
art. 157, commi 2 e 4, Codice della strada
Durante la sosta il veicolo deve essere collocato il più possibile al margine destro della carreggiata parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia; la sosta sul lato sinistro della strada urbana a senso unico è consentita se resta libero uno spazio minimo di m 3 per il transito dei veicoli.
Le regole sulla sosta hanno consentito al TAR di ricostruire la conformazione funzionale della strada e di escludere l'esistenza di ulteriori spazi di manovra esterni alla carreggiata.
art. 58 c.p.a.
La precedente istanza di riesame della misura cautelare è stata dichiarata inammissibile perché la modificazione dello stato dei luoghi non risultava prima facie successiva all'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- L'area di sosta adiacente alla carreggiata, in quanto funzionale alla circolazione stradale, rientra nella sede stradale e non può essere considerata un'area estranea alla carreggiata ai fini della disciplina delle occupazioni di suolo pubblico.
- La sostituzione di uno spazio destinato alla sosta dei veicoli con un'occupazione commerciale non è, di per sé, equivalente o compatibile con la disciplina dell'occupazione della sede stradale prevista dal Codice della strada.
- L'istanza di occupazione di suolo pubblico per attività commerciale può essere negata quando l'occupazione interessa aree di parcheggio o altri spazi funzionali alla circolazione, in ragione delle esigenze di sicurezza stradale, transito veicolare e incolumità delle persone.
- Nella valutazione della compatibilità di un'occupazione con la circolazione stradale occorre considerare concretamente la conformazione della strada, la disciplina della sosta e lo spazio necessario al transito e alle manovre, senza qualificare come area esterna alla carreggiata uno spazio già destinato alla sosta.
- L'interesse commerciale del richiedente non prevale automaticamente sulle esigenze collettive di conservazione degli spazi pubblici destinati alla sosta, soprattutto quando la sottrazione incide sulle necessità di parcheggio dei residenti in una zona densamente popolata.
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