Sentenza n. 3073/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto della Prefettura di Benevento con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con conseguente obbligo di cessione delle armi detenute ad un’armeria o ad una persona munita di nulla osta o di licenza di porto d’armi entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento e dell’informativa della Questura di Benevento – Divisione PASI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con obbligo di cessione delle armi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato dopo il furto, dall’abitazione, di una pistola non funzionante custodita in un cassetto della scrivania. Ha dedotto la violazione degli artt. 20, 20-bis e 39 della legge n. 110/1975, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 97 Cost. L’amministrazione aveva valorizzato soprattutto il fatto della sottrazione dell’arma, ritenendo da ciò desumibile l’inaffidabilità del titolare nella custodia. Il ricorrente ha invece evidenziato che la pistola non era funzionante, che le munizioni erano state consegnate alla Questura nel 2003, che l’arma era custodita in una cassettiera collocata nello studio chiuso a chiave, che le altre armi e munizioni erano conservate in cassaforte e che l’abitazione disponeva di videosorveglianza e di un cane da guardia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio. Ha premesso che il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni al generale divieto di detenere e portare armi e che i provvedimenti di pubblica sicurezza hanno natura preventiva e possono fondarsi anche su rischi potenziali, senza necessità di un abuso effettivo. L’autorità può quindi valutare autonomamente anche la diligenza nella custodia, poiché l’inaffidabilità può riguardare non solo la personalità del titolare, ma anche la prevenzione dell’accesso alle armi da parte di terzi. Tuttavia, nel caso concreto, l’amministrazione non ha adeguatamente considerato le circostanze rilevanti e ha fondato il giudizio pressoché esclusivamente sull’avvenuta sottrazione dell’arma. Tali circostanze, valutate complessivamente, non dimostravano, neppure secondo il criterio del più probabile che non, una condotta negligente del ricorrente. Il giudizio prefettizio è stato pertanto ritenuto non adeguatamente istruito e motivato. L’amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ha funzione preventiva e può essere esercitato sulla base di rischi anche potenziali per la sicurezza pubblica.
art. 20 l. 18 aprile 1975, n. 110
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica
La custodia deve essere valutata in relazione alle specifiche circostanze di fatto; l’incauta custodia può costituire autonomo elemento per il divieto prefettizio, ma il giudizio deve essere concretamente istruito e motivato.
art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato tra le disposizioni di legge la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale di legittimità dell’azione amministrativa, in relazione ai dedotti vizi dell’istruttoria e della motivazione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha valorizzato, ai fini probatori, le circostanze allegate dal ricorrente e non specificamente contestate dall’amministrazione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e può essere adottato anche in assenza di un uso abusivo effettivo, quando emergano elementi idonei a mettere in dubbio, anche solo potenzialmente, l’affidabilità del titolare o la sicurezza della custodia.
- Nel valutare l’affidabilità del titolare di un porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare autonomamente la diligenza con cui le armi sono custodite, poiché il rischio da prevenire può derivare anche dall’accesso di terzi alle armi mal custodite.
- L’avvenuta sottrazione di un’arma non dimostra automaticamente la negligenza del titolare né giustifica da sola il divieto di detenzione: l’amministrazione deve valutare tutte le specifiche circostanze concrete della custodia e motivare il nesso tra tali circostanze e il giudizio di inaffidabilità.
- La legittimità del divieto prefettizio richiede un’istruttoria e una motivazione coerenti con gli elementi fattuali rilevanti, inclusi il funzionamento dell’arma, la disponibilità di munizioni, le modalità di custodia, la protezione dell’abitazione e le misure di sicurezza adottate.
- Nel giudizio amministrativo, circostanze allegate dalla parte e non specificamente contestate dall’amministrazione possono essere valutate dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.; la prognosi di negligenza deve comunque risultare dimostrata secondo il criterio del più probabile che non.
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