Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6292/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2022 n 251, con cui il Ministro ha adottato «le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; - della determina dirigenziale del dipartimento salute e politiche sociali della provincia autonoma di Trento del 14 dicembre 2022 n. 13812, 2022 – D337 – 00238; - della determina del direttore dipartimento sanità della regione Abruzzo del 13 dicembre 2022 n. DPF/121; - della determina dirigenziale della direzione generale cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022 n. 24300; - del decreto del direttore della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della regione Friuli-Venezia Giulia del 14 dicembre 2022 n. 29985/GRFVG; - del decreto del direttore generale del dipartimento salute e servizi sociali della regione Liguria del 14 dicembre 2022 n. 7967 – 2022, prot. 2022-1500969; - del decreto del direttore generale della direzione generale welfare della regione Lombardia del 14 dicembre 2022 n. 18311; - del decreto del direttore dipartimento salute della regione Marche del 14 dicembre 2022 n. 52; - del decreto del commissario ad acta della regione Molise del 15 dicembre 2022 n 40; - della determina dirigenziale della regione Piemonte del 14 dicembre 2022 n. DD 2426/A1400A/2022; - della determina dirigenziale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della regione Puglia del 12 dicembre 2022 numero 10; - della determina della direzione generale dell’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della regione Sardegna del 28 novembre 2022 n 1356 – prot. 26987; - del decreto dell’assessore regionale alla salute della regione Siciliana del 13 dicembre 2022 n 1247/2022; - del decreto dirigenziale della direzione sanità, welfare e coesione sociale della regione Toscana del 14 dicembre 2022 n. 24681; - della determinazione direttoriale salute e welfare della regione Umbria del 14 dicembre 2022 n. 13106; - del decreto del direttore generale dell’area sanità e sociale della regione Veneto del 13 dicembre 2022 n. 172; - nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale ivi comprese - ove e per quanto occorra - dell’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022 e dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché della precedente intesa in Conferenza dello Stato e delle Regioni del 7 novembre 2019, relativo alla fissazione del «tetto di spesa» (richiamate nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, ma non conosciute dalla ricorrente che non ha mai ricevuto notificazione o comunicazione né risulta adempiuta alcuna idonea formalità di pubblicazione);

Giustizia amministrativa202216689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, atti ministeriali presupposti e provvedimenti regionali applicativi con individuazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e regionali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto: l’illegittimità della procedura per mancato previo esperimento della rinegoziazione; l’applicazione retroattiva della disciplina, con imposizione di oneri patrimoniali; l’illegittimità costituzionale della normativa primaria, anche per violazione dell’art. 32 Cost.; la violazione delle garanzie partecipative previste dalla l. 241/1990; errori di calcolo imputabili alle amministrazioni regionali. Sono stati inoltre prospettati vizi derivati dalla violazione dei principi di legittimo affidamento, libertà d’impresa, diritto dell’Unione europea ed evidenza pubblica, sostenendo che il payback avrebbe alterato ex post l’equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento degli atti ministeriali. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto legittimo il meccanismo del payback per il periodo 2015-2018: la disciplina persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispetta la riserva di legge e non viola i principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015 nei suoi elementi essenziali. Il payback non incide sulle procedure di gara né modifica i contratti, operando esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori; inoltre, non è stata dimostrata un’eccessiva riduzione dei margini di utile. Quanto ai provvedimenti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Tali atti svolgono infatti una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: individuano le imprese e calcolano l’importo dovuto sulla base di dati contabili e percentuali già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia concerne quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’obbligazione di pagamento. È stata ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La disciplina individua il tetto di spesa, le percentuali di concorso delle imprese al ripiano e la procedura per l’individuazione delle aziende e degli importi dovuti; gli atti regionali applicativi hanno natura vincolata e tecnico-contabile.

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell’ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell’IVA e la relativa certificazione ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, disciplinando per gli anni 2015-2018 l’individuazione regionale delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    48 per cento della quota di ripiano determinata

    Ha istituito un fondo e previsto una riduzione dell’importo dovuto dalle aziende; la disciplina è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non estendeva la riduzione a tutte le aziende fornitrici.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice fornito di giurisdizione entro il termine perentorio indicato dal giudice amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto è stato valutato escludendo una fattispecie di giurisdizione esclusiva e applicando il criterio della natura della situazione giuridica soggettiva azionata.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza semplificando l’esposizione delle ragioni già elaborate dal giudice.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sanitario relativo agli anni 2015-2018 non è retroattivo in senso lesivo quando la normativa vigente già prevedeva, prima delle gare e dei contratti di fornitura, il tetto di spesa, l’obbligo di ripiano e i criteri essenziali di imputazione dell’onere; gli atti successivi possono rendere operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l’obbligazione.
  • Il payback sui dispositivi medici non altera l’esito delle gare pubbliche né modifica il prezzo o l’oggetto dei contratti, quando opera esternamente sulla complessiva sfera patrimoniale dei fornitori e non sulla singola relazione contrattuale di fornitura.
  • I provvedimenti regionali che, nell’attuazione del payback, si limitano a verificare dati contabili, individuare le imprese e applicare percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e da atti statali hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata, senza esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie sugli atti regionali applicativi del payback, quando riguardano il corretto calcolo dell’importo dovuto e quindi un’obbligazione patrimoniale derivante direttamente dalla legge e dagli atti statali presupposti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se la controversia è collocata a valle dell’esercizio del potere autoritativo e riguarda un rapporto paritario e un diritto soggettivo patrimoniale, la giurisdizione amministrativa è esclusa anche se l’atto è formalmente denominato provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.