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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3882/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15/03/2021. Le censure principali sono: per Verza Francesco e Verza Massimiliano, contestazioni sulla declaratoria di prescrizione (sostengono che i reati ai capi E) e H) si fossero prescritti prima della sentenza di appello e chiedono che altri capi R) e U) siano dichiarati prescritti o rilevati in Cassazione ai sensi dell'art.129 c.p.p. Denunciano inoltre omessa o insufficiente motivazione sui motivi di appello, mancanza della prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza delittuosa) per i reati di ricettazione, errore nel non ritenere la fattispecie minore ex art.712 c.p. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Per Rodà Paolo Abele si deduce un vizio processuale legato allo status di contumace/assente (erronea dichiarazione di assenza in primo grado), mancata notifica dell'estratto contumaciale e conseguente nullità del giudizio di appello; inoltre si deduce la prescrizione anche in relazione alla ricettazione residua contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e tre i ricorrenti. Motivazioni: per i Verza i motivi sono manifestamente infondati o aspecifici; la Corte ha confermato che i reati E) e H) non erano prescritti alla data della sentenza di appello (calcolo della prescrizione fino al 14/05/2021 tenendo conto degli atti interruttivi e della sospensione per legittimo impedimento), e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata in ordine agli elementi della ricettazione e al rigetto delle attenuanti. Quanto a Rodà, la questione della contumacia/assenza non era stata sollevata in appello e quindi non può essere proposta per la prima volta in Cassazione; anche il suo ricorso è pertanto inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità la Corte non ha potuto esaminare eventuali cause di estinzione del reato (prescrizione). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa sostenute.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. pen.

    Usata per calcolare il termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena edittale della ricettazione (otto anni dalla commissione).

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per l'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione (aumento del termine di un quarto), determinante nel conteggio temporale della prescrizione.

  • art. 606 c.p.p. (lett. C) e E))

    Norme di ammissibilità dei motivi di cassazione: i motivi devono dedurre violazioni di legge o insufficiente/mancata motivazione; qui utilizzate per valutare la fondatezza e la specificità delle censure.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere il rilievo in Cassazione di cause di proscioglimento; la Corte osserva che il rilievo è precluso se il ricorso è inammissibile o contiene censure di fatto.

  • art. 712 c.p.

    Norma sulla fattispecie meno grave; i ricorrenti chiedevano la riconduzione alla fattispecie di incauto acquisto/tenuità, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello escludesse tale qualificazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: richiamata in relazione all'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza delittuosa) la cui prova la Corte di appello ha ritenuto acquisita.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla partecipazione al reato; la Corte d'appello aveva argomentato gli elementi a carico dei singoli imputati.

  • art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67 (comma 2)

    Disciplina transitoria sui processi in absentia/contumacia: usata per valutare la posizione di Rodà e il regime applicabile; la Corte sottolinea che la questione non era stata tempestivamente eccepita in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte dichiara inammissibili i ricorsi ai sensi di tale articolo.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Utilizzata per richiamare il vizio di aspecificità che può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione in relazione alla mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata.

  • art. 548 c.p.p. co. 3

    Richiamata in relazione ai profili di nullità/contumacia nei vari gradi di giudizio, nel contesto delle censure avanzate da Rodà.

Massime di principio

  • Per dedurre la prescrizione in Cassazione occorre che il ricorso sia ammissibile e che la questione sia stata adeguatamente posta nei gradi precedenti: se il ricorso è inammissibile per motivi di fatto o di aspecificità, la Cassazione non può rilevare d'ufficio la prescrizione.
  • Le censure di omessa o insufficiente motivazione devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della decisione impugnata; le generiche asserzioni di errata valutazione risultano inammissibili per aspecificità.
  • Questioni processuali sulla contumacia/assenza e sulla notifica dell'estratto contumaciale devono essere tempestivamente eccepite nel giudizio di appello; non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se ciò comporta sorpresa processuale.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'annotazione precisa della data di consumazione, della pena edittale applicabile e degli atti interruttivi o delle sospensioni rilevanti; eventuali sospensioni per legittimo impedimento devono essere computate nel conteggio.
  • Quando la Corte d'appello fornisce una motivazione esplicita e logica sui singoli fatti e sulle ragioni per escludere circostanze attenuanti o qualificare il reato, la parte che impugna deve dimostrare concretamente l'irragionevolezza o la contraddittorietà di quella motivazione per sperare in accoglimento in Cassazione.
  • La proposizione di censure in punto di fatto comporta spesso l'inammissibilità del ricorso per 'causa originaria' e preclude il sindacato di nuove cause di estinzione del reato in Cassazione.

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