Cassazione Penale, Sentenza n. 3882/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15/03/2021. Le censure principali sono: per Verza Francesco e Verza Massimiliano, contestazioni sulla declaratoria di prescrizione (sostengono che i reati ai capi E) e H) si fossero prescritti prima della sentenza di appello e chiedono che altri capi R) e U) siano dichiarati prescritti o rilevati in Cassazione ai sensi dell'art.129 c.p.p. Denunciano inoltre omessa o insufficiente motivazione sui motivi di appello, mancanza della prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza delittuosa) per i reati di ricettazione, errore nel non ritenere la fattispecie minore ex art.712 c.p. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Per Rodà Paolo Abele si deduce un vizio processuale legato allo status di contumace/assente (erronea dichiarazione di assenza in primo grado), mancata notifica dell'estratto contumaciale e conseguente nullità del giudizio di appello; inoltre si deduce la prescrizione anche in relazione alla ricettazione residua contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e tre i ricorrenti. Motivazioni: per i Verza i motivi sono manifestamente infondati o aspecifici; la Corte ha confermato che i reati E) e H) non erano prescritti alla data della sentenza di appello (calcolo della prescrizione fino al 14/05/2021 tenendo conto degli atti interruttivi e della sospensione per legittimo impedimento), e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata in ordine agli elementi della ricettazione e al rigetto delle attenuanti. Quanto a Rodà, la questione della contumacia/assenza non era stata sollevata in appello e quindi non può essere proposta per la prima volta in Cassazione; anche il suo ricorso è pertanto inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità la Corte non ha potuto esaminare eventuali cause di estinzione del reato (prescrizione). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa sostenute.
Norme richiamate
art. 156 cod. pen.
Usata per calcolare il termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena edittale della ricettazione (otto anni dalla commissione).
art. 161 cod. pen.
Richiamato per l'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione (aumento del termine di un quarto), determinante nel conteggio temporale della prescrizione.
art. 606 c.p.p. (lett. C) e E))
Norme di ammissibilità dei motivi di cassazione: i motivi devono dedurre violazioni di legge o insufficiente/mancata motivazione; qui utilizzate per valutare la fondatezza e la specificità delle censure.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere il rilievo in Cassazione di cause di proscioglimento; la Corte osserva che il rilievo è precluso se il ricorso è inammissibile o contiene censure di fatto.
art. 712 c.p.
Norma sulla fattispecie meno grave; i ricorrenti chiedevano la riconduzione alla fattispecie di incauto acquisto/tenuità, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello escludesse tale qualificazione.
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione: richiamata in relazione all'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza delittuosa) la cui prova la Corte di appello ha ritenuto acquisita.
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione alla partecipazione al reato; la Corte d'appello aveva argomentato gli elementi a carico dei singoli imputati.
art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67 (comma 2)
Disciplina transitoria sui processi in absentia/contumacia: usata per valutare la posizione di Rodà e il regime applicabile; la Corte sottolinea che la questione non era stata tempestivamente eccepita in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte dichiara inammissibili i ricorsi ai sensi di tale articolo.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Utilizzata per richiamare il vizio di aspecificità che può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione in relazione alla mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata.
art. 548 c.p.p. co. 3
Richiamata in relazione ai profili di nullità/contumacia nei vari gradi di giudizio, nel contesto delle censure avanzate da Rodà.
Massime di principio
- Per dedurre la prescrizione in Cassazione occorre che il ricorso sia ammissibile e che la questione sia stata adeguatamente posta nei gradi precedenti: se il ricorso è inammissibile per motivi di fatto o di aspecificità, la Cassazione non può rilevare d'ufficio la prescrizione.
- Le censure di omessa o insufficiente motivazione devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della decisione impugnata; le generiche asserzioni di errata valutazione risultano inammissibili per aspecificità.
- Questioni processuali sulla contumacia/assenza e sulla notifica dell'estratto contumaciale devono essere tempestivamente eccepite nel giudizio di appello; non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se ciò comporta sorpresa processuale.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'annotazione precisa della data di consumazione, della pena edittale applicabile e degli atti interruttivi o delle sospensioni rilevanti; eventuali sospensioni per legittimo impedimento devono essere computate nel conteggio.
- Quando la Corte d'appello fornisce una motivazione esplicita e logica sui singoli fatti e sulle ragioni per escludere circostanze attenuanti o qualificare il reato, la parte che impugna deve dimostrare concretamente l'irragionevolezza o la contraddittorietà di quella motivazione per sperare in accoglimento in Cassazione.
- La proposizione di censure in punto di fatto comporta spesso l'inammissibilità del ricorso per 'causa originaria' e preclude il sindacato di nuove cause di estinzione del reato in Cassazione.
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