Cassazione Civile, Ordinanza n. 05780/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasceva dalla liquidazione, eseguita poco prima dell'apertura della successione, di un dossier titoli cointestato tra il de cuius e una delle figlie. La somma ricavata era stata accreditata su un conto esclusivo della cointestataria, che aveva trattenuto l'intero importo. Un altro coerede aveva agito per ottenere la quota pari a un terzo della somma, sostenendo che il controvalore dovesse rientrare nell'asse ereditario del genitore. In primo grado la domanda era stata accolta e la sentenza confermata in appello. La corte territoriale aveva escluso la petizione ereditaria, ritenendola non esperibile perché il bene non esisteva più al momento dell'apertura della successione, ma aveva comunque qualificato la domanda come rivendicazione, respingendo l'eccezione di prescrizione. Con l'unico motivo di ricorso la soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1782, 1834, 2043, 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ammesso un'azione di rivendicazione avente ad oggetto non la cosa determinata, ma il denaro ricavato dalla vendita di titoli già liquidati e confluiti nel patrimonio della convenuta, cioè una pretesa di natura personale e non reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto erronea la qualificazione della domanda come rivendicazione, perché tale azione presuppone la restituzione della eadem res posseduta o detenuta dal convenuto; quando la cosa non esista più nella sua individualità o non sia nel possesso del convenuto, resta esperibile solo un'azione personale, eventualmente di risarcimento del danno o di restituzione di cosa fungibile, ma non la rivendica. Nel caso concreto, la pretesa riguardava il valore pecuniario del bene già liquidato e un credito sorto in capo al cointestatario e poi trasmissibile agli eredi, sicché non era configurabile un'azione reale di recupero del denaro.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata per censurare violazione e falsa applicazione di legge in sede di legittimità
art. 948 c.c.
richiamato per definire i limiti dell'azione di rivendicazione, ammessa solo per la restituzione della cosa determinata posseduta dal convenuto
art. 1782 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nel testo
art. 1834 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nel testo
art. 2043 c.c.
richiamato come possibile base di un'azione personale risarcitoria ove la cosa non sia più rivendicabile
art. 2934 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'eccezione di prescrizione
art. 2935 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al decorso della prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla prescrizione ordinaria
artt. 93 ss. l. fall.
richiamati per ribadire che, in materia concorsuale, per le cose fungibili e per il denaro non opera rivendica ma un diritto di credito da far valere nel passivo
Massime di principio
- L'azione di rivendicazione presuppone che l'attore domandi la restituzione della stessa cosa determinata di cui afferma la proprietà e che tale cosa sia ancora esistente nella sua individualità e nel possesso o detenzione del convenuto.
- Se la cosa è stata distrutta, alienata, confusa o comunque non è più individuabile come eadem res, non è proponibile la rivendicazione, ma soltanto un'azione personale di risarcimento o di restituzione, secondo la natura della pretesa.
- Il fatto che l'attore fondi la domanda sulla propria proprietà non basta, da solo, a convertire in azione reale una pretesa che, in sostanza, ha ad oggetto un credito di valore o di restituzione di denaro.
- Quando la controversia ereditaria riguarda il controvalore di un bene già liquidato prima dell'apertura della successione, la pretesa può tradursi in un diritto di credito trasmissibile agli eredi, ma non in una rivendicazione del denaro ricavato.
- In sede di legittimità è censurabile la sentenza di merito che qualifichi come rivendicazione una domanda che, per oggetto effettivo, è personale e non reale.
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