Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12147/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della lite definita con la precedente ordinanza di Cassazione, ma un procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. I ricorrenti hanno chiesto di correggere l'ordinanza n. 5845/2023 della Corte di cassazione, deducendo che nel dispositivo era stata omessa, per mera svista, la previsione della distrazione delle spese a favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario. La Corte ha rilevato che dall'atto emergeva ictu oculi l'omissione della statuizione sulla distrazione, e che si trattava dunque di un errore materiale emendabile. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo, integrandolo con la formula di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo della precedente ordinanza vada letto nel senso che la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese comprende anche la distrazione in favore del difensore della parte controricorrente dichiaratosi antistatario. Il procedimento si è quindi concluso con la rettifica formale dell'ordinanza originaria e con l'annotazione a cura della cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti del giudice

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato quale norma che disciplina il procedimento di correzione e l'annotazione del provvedimento corretto

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per consentire la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la difesa personale dell'avvocato ricorrente, che si è rappresentato da sé stesso

Massime di principio

  • L'errore materiale è correggibile quando dall'atto o dagli atti del procedimento risulti in modo immediato e obiettivo la mera svista del giudice, senza necessità di riesame del merito.
  • La mancata indicazione della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, ove la statuizione sia desumibile dal contesto decisorio e vi sia apposita richiesta, integra un errore materiale emendabile mediante correzione del dispositivo.
  • Il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. ha natura meramente rettificativa e non comporta modifica sostanziale della decisione, ma solo l'integrazione della sua esatta formulazione testuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.