Sentenza n. 64/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento 1) dell'ordinanza prot. n. 40496 del 03.12.2025 con la quale il Responsabile di Area del Comune di Agropoli ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite in forza della SCIA edilizia del 2024 e la cessazione immediata dell'uso collettivo (C.A.S.) con interdizione dell'ospitalità collettiva; 2) della comunicazione ex art.7, L.241/90, del 07/11/2025, con la quale il Responsabile comunale ha avviato il “procedimento finalizzato alla verifica dello stato legittimo dell'immobile sito in Agropoli (SA) località Morio Alto - Via Fontana (Cataasto fabbricati Fg. 39, p.lla 57, sub 5) e all'emissione di provvedimenti sanzionatori ex D.P.R. 380/2001”; 3) della relazione istruttoria redatta a seguito dei sopralluoghi del 03.11.2025 e del 05.11.2025, nonchè i relativi verbali, i cui estremi non sono conosciuti; 4) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione delle opere eseguite mediante SCIA edilizia e di cessazione immediata dell'uso collettivo dell'immobile, con interdizione dell'ospitalità collettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura di accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
La società, proprietaria dell'immobile acquistato nel 2024, impugnava l'ordinanza comunale del 3 dicembre 2025, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e da sopralluoghi, con cui il Comune contestava la mancanza di uno stato legittimo pienamente definito, la pendenza di una domanda di condono edilizio del 1985 e la presenza, nella corte, di un manufatto in muratura di circa 20 mq, privo di titolo edilizio e posto a meno di 10 metri da un vallone. L'ordinanza disponeva inoltre il ripristino delle opere di manutenzione straordinaria eseguite in forza della SCIA del 9 dicembre 2024 e la cessazione dell'uso collettivo dell'immobile adibito a centro di accoglienza straordinaria. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordine di ripristino delle opere oggetto di SCIA e SCA, adottato oltre il termine di trenta giorni previsto per l'esercizio dei poteri inibitori senza previo annullamento in autotutela e senza motivazione sull'interesse pubblico e sulla comparazione con l'affidamento privato. Contestava altresì la competenza del Comune a disporre la cessazione dell'accoglienza collettiva, sostenendo che l'individuazione e la valutazione dell'idoneità delle strutture di accoglienza straordinaria spettano alla Prefettura. Quanto al manufatto in muratura, il ricorso era volto a contestarne il ripristino, ma dal testo emerge che esso era stato realizzato senza titolo e non era ricompreso nella domanda di condono pendente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato l'ordinanza comunale nella parte relativa al ripristino delle opere di manutenzione straordinaria eseguite sulla base della SCIA del 9 dicembre 2024 e della SCA del 20 dicembre 2024, ritenendo che, decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990, l'amministrazione non potesse adottare direttamente un ordine inibitorio o ripristinatorio, ma dovesse esercitare i poteri di autotutela di cui all'art. 19, comma 4, motivando sull'interesse pubblico concreto alla rimozione del titolo e comparandolo con l'interesse privato. Ha inoltre annullato la parte dell'ordinanza che disponeva la cessazione dell'uso collettivo dell'immobile, ritenendo tale misura di competenza della Prefettura ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 142/2015, cui spettano l'individuazione delle strutture temporanee di accoglienza e la valutazione della loro idoneità. Il ricorso è stato invece respinto quanto al manufatto in muratura, perché realizzato senza titolo edilizio e non compreso nell'istanza di condono. Il TAR ha richiamato anche l'art. 149, lett. a), d.lgs. 42/2004, secondo cui determinati interventi di manutenzione straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
residuando in capo all'amministrazione [...] i soli poteri di autotutela
Dopo la formazione e il consolidamento della SCIA, l'amministrazione deve esercitare i poteri di autotutela per rimuovere gli effetti della segnalazione, con motivazione sull'interesse pubblico e comparazione degli interessi.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
la scadenza del termine di 30 giorni ex art. 19 comma 6-bis della legge 241/1990 dal ricevimento della segnalazione comporta la definitiva consumazione del potere inibitorio
Nella SCIA edilizia, il decorso del termine di trenta giorni consuma il potere inibitorio ordinario e consolida la posizione del segnalante, salvo l'esercizio dell'autotutela.
art. 149, lett. a), d.lgs. 42/2004
per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
Esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi indicati, quando non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
art. 11 d.lgs. 142/2015
L'accoglienza può essere disposta dal prefetto [...] Le strutture [...] sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale
Riserva alla Prefettura la disposizione dell'accoglienza straordinaria, l'individuazione delle strutture e la valutazione della loro idoneità, ferma la consultazione dell'ente locale.
art. 27 d.P.R. 380/2001
adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori e ripristinatori ex artt. 27 D.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia, esercitabili tuttavia nel rispetto della disciplina speciale applicabile alla SCIA consolidata.
art. 47 l. 47/1985
richiesta di condono ex L.47/85
È richiamata quale disciplina della domanda di condono edilizio presentata per opere realizzate in difformità dai titoli edilizi; la pendenza della domanda non ha impedito il ripristino del manufatto abusivo non incluso nella domanda.
Massime di principio
- Nella materia edilizia, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, l'amministrazione non può adottare direttamente provvedimenti inibitori, sospensivi o ripristinatori senza previamente esercitare i poteri di autotutela previsti dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990.
- L'esercizio dell'autotutela sulla SCIA edilizia consolidata richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli effetti della segnalazione, nonché la comparazione tra tale interesse e l'interesse privato del segnalante.
- La competenza a disporre l'accoglienza straordinaria dei richiedenti protezione internazionale, individuare le strutture destinate a tale funzione e valutarne l'idoneità spetta alla Prefettura; il Comune non può disporre autonomamente la cessazione dell'uso collettivo della struttura ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 142/2015.
- Un manufatto realizzato senza titolo edilizio e non ricompreso nella domanda di condono può essere assoggettato all'ordine di ripristino, anche quando altre opere dell'immobile siano state realizzate sulla base di una SCIA successivamente consolidata.
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