Cassazione Penale, Sentenza n. 12759/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 429.480,00 in contanti. Il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto di sequestro per mancata immediata notifica al soggetto cui le cose sono state sequestrate, ex art. 321, comma 3-ter c.p.p., poiché la notifica è avvenuta dopo cinque mesi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti, sostenendo che il Tribunale non aveva fornito elementi concreti per ritenere che la somma provenisse da reato di ricettazione, limitandosi alla sproporzione tra la somma rinvenuta e i redditi dichiarati e ritenendo i precedenti penali non influenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il profilo della nullità: l'art. 321, comma 3-ter c.p.p. non prevede nullità per il ritardo nella notifica al soggetto cui le cose sono state sequestrate e l'inefficacia del sequestro è collegata al mancato rispetto dei termini e delle procedure previste dall'art. 321, comma 3-bis (rigorose disposizioni sul sequestro di urgenza), non alla mera notifica tardiva. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e non fondato nel merito: il Tribunale aveva motivato in modo congruo la sussistenza del fumus commissi delicti, avendo considerato l'ingente somma di denaro nascosta in una speciale intercapedine dell'autovettura, l'assenza di giustificazioni sul possesso, il contesto criminale del ricorrente (precedenti e collegamenti al traffico di stupefacenti), un precedente sequestro di ingente quantitativo di cocaina e il possesso di un telefono criptato. La valutazione dei fatti e degli elementi probatori è stata ritenuta insindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 3-ter
La norma prevede l'obbligo di notifica del provvedimento di convalida e sequestro alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, ma non introduce la nullità del decreto in caso di ritardo della notifica; la Corte ha escluso che il mancato tempestivo avviso comporti automaticamente nullità dell'atto.
art. 321 cod. proc. pen., comma 3-bis
La disciplina del sequestro di urgenza e dei relativi termini procedureali è collegata all'eventuale inefficacia del sequestro; la Corte ha richiamato che l'inefficacia si riferisce al mancato rispetto di questi termini e procedure, non alla mera tardiva notifica al soggetto.
art. 177 cod. proc. pen.
Richiamata per il carattere tassativo del regime delle nullità processuali: solo le nullità espressamente previste dalla legge possono essere dichiarate.
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti alla sindacabilità in Cassazione della motivazione di merito: la Corte non è chiamata a rivedere l'apprezzamento cronologico e logico-fattuale degli elementi effettuato dal giudice del merito quando sia adeguatamente motivato.
Sez. 3, n. 45706 del 16/07/2019 (Iacono) - richiamata
Giurisprudenza citata per distinguere i profili relativi alla notifica rispetto alle procedure di sequestro di urgenza; non massimata ma richiamata per principio.
Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021 (Peri) e Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 (Maddaloni)
Giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'individuazione del delitto presupposto (es. ricettazione/riciclaggio), è sufficiente individuare la tipologia del reato anche mediante prove logiche senza dover ricostruire integralmente tutti gli elementi storici e fattuali.
Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024 (Bernaschino)
Precisa che, in caso di rinvenimento di cospicue somme di denaro non giustificate, il fumus per ricettazione o riciclaggio può essere desunto dalla sproporzione dei redditi, dalle modalità di occultamento e da elementi ulteriori significativi, confermando l'orientamento della Corte.
Massime di principio
- Il ritardo nella notifica del provvedimento di sequestro alla persona cui le cose sono state sequestrate non determina automaticamente la nullità dell'atto: le nullità sono tassative e l'inefficacia del sequestro è collegata al mancato rispetto delle procedure e dei termini per il sequestro di urgenza (art. 321, comma 3-bis).
- In sede di sequestro preventivo il "fumus commissi delicti" può essere valutato anche tramite inferenze logiche: ingenti somme di denaro non giustificate, modalità particolari di occultamento e contesti personali/precedenti collegati a reati (p.es. traffico di stupefacenti) possono legittimare il sequestro per reati quali la ricettazione o il riciclaggio.
- La ricostruzione integrale della dinamica criminosa non è richiesta in sede cautelare: è sufficiente individuare la tipologia del reato presupposto con motivazione congrua e basata su elementi obiettivi e logici.
- Motivi difensivi generici, non specificamente assunti e non diretti a mettere in luce errori di diritto o palesi contraddizioni nella motivazione del giudice, sono destinati al rigetto in Cassazione.
- La Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare valutazioni di merito debitamente motivate (art. 325 c.p.p.); pertanto è strategico evidenziare vizi di diritto o di logica nella motivazione del giudice del merito per ottenere accoglimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12684/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12685/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12687/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12688/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12689/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12691/2026 del 07/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →