Ordinanza n. 236/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bergamo che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, TULPS, aveva rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione della sua efficacia. Nell’ambito cautelare, il giudice ha rilevato che il ricorso non conteneva una concreta deduzione del danno derivante dal diniego, né allegava un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando alla fase di merito ogni valutazione sul fumus boni iuris. Ha ritenuto che la sospensione non avrebbe apportato una concreta utilità all’interesse legittimo pretensivo azionato e che non vi fossero elementi sufficienti per ordinare all’amministrazione un riesame della fattispecie. In ogni caso, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il ricorso non deduceva alcun danno, tantomeno con carattere di gravità e irreparabilità, richiesto per l’adozione di misure cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, TULPS
Il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia è stato adottato dal Questore ai sensi di tale disposizione.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora, caratterizzato dalla gravità e irreparabilità del danno nelle more della decisione di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a interessi legittimi pretensivi, la sospensione cautelare di un diniego deve apportare una concreta utilità alla posizione azionata; in mancanza, la domanda cautelare non può essere accolta.
- La tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. richiede una deduzione specifica del danno derivante dall’atto impugnato e la dimostrazione che tale danno presenti carattere di gravità e irreparabilità nelle more della decisione di merito.
- In assenza di elementi sufficienti che giustifichino un riesame immediato della fattispecie, il giudice non può imporre in sede cautelare all’amministrazione di procedere al riesame del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1419/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1420/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 276/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 277/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 278/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1464/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →