Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore privato)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 4201/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia. Dal testo emerge che l'attività oggetto del provvedimento contestato è gestita dall'appellante da lungo tempo, costituisce un rilevante, verosimilmente unico, provento economico per lo stesso e occupa anche lavoratori dipendenti. Non sono esposti gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo né i motivi di appello contro la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., rilevando la sussistenza del periculum in mora, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata. Il pregiudizio è stato ravvisato nella rilevanza economica dell'attività per l'appellante, nella sua gestione risalente e nel coinvolgimento di lavoratori dipendenti. Per l'effetto, è stata sospesa l'esecutività della sentenza del TAR. La decisione non definisce l'appello nel merito; la causa è stata rinviata all'udienza del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma costituisce la base della domanda cautelare in appello; la sospensione dell'esecutività della sentenza è stata concessa in presenza di un danno grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando l'esecuzione è suscettibile di provocare un danno grave e irreparabile alla parte appellante.
  • Il rischio di perdita del principale o unico provento economico derivante da un'attività gestita da lungo tempo integra, in presenza degli ulteriori elementi valutati dal giudice, un possibile danno grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
  • La presenza di lavoratori dipendenti nell'attività interessata dal provvedimento costituisce un elemento idoneo a rafforzare la valutazione del pregiudizio cautelare conseguente alla sua esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.