Ordinanza n. 4846/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della parità scolastica per un liceo scientifico e un istituto tecnico, nonché il relativo preavviso di revoca
Esito
La controversia
L’ente gestore ha impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che ha disposto, con decorrenza dal 1° settembre 2026, la revoca della parità scolastica per due indirizzi dell’istituto. Il provvedimento era fondato sugli accertamenti ispettivi dell’INPS, i cui esiti erano stati notificati all’ente gestore il 5 marzo 2025. Nel corso del giudizio sono emerse questioni relative alla tempestività del deposito degli atti e dei documenti posti a fondamento del provvedimento amministrativo. In particolare, l’Amministrazione ha depositato soltanto il 7 luglio 2026 la documentazione relativa agli accertamenti ispettivi, già separatamente comunicata alla ricorrente nel procedimento ispettivo. È stata inoltre rilevata d’ufficio la tardività della documentazione depositata dalla ricorrente, ottenuta dall’INPS a seguito di un’istanza di accesso agli atti presentata il 18 maggio 2026, nonostante l’imminenza dell’udienza di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori e rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 aprile 2027. Il Collegio ha ritenuto necessario assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio, sottolineando il dovere dell’Amministrazione di depositare tempestivamente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento è stato emanato e quelli in esso citati. Ha quindi invitato l’Amministrazione a depositare tutti gli atti del procedimento, eventualmente ulteriori rispetto a quelli già prodotti, e ha sollecitato la ricorrente a comunicare tempestivamente l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. L’ordinanza non contiene una decisione sulla legittimità della revoca della parità scolastica né sui motivi di annullamento dedotti.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato e quelli in esso citati
Il deposito da parte dell’Amministrazione degli atti e documenti rilevanti deve avvenire tempestivamente, in funzione della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio processuale.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 73 c.p.a.
Il deposito tardivo della documentazione processuale è rilevato d’ufficio e incide sulla tutela del contraddittorio.
Massime di principio
- Il dovere dell’amministrazione di depositare in giudizio gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato o in esso citati deve essere assolto tempestivamente, poiché è funzionale all’effettivo esercizio del diritto di difesa e alla piena instaurazione del contraddittorio.
- Quando la documentazione rilevante viene depositata tardivamente, il giudice può disporre il rinvio della trattazione e ordinare il deposito integrale degli atti del procedimento, così da assicurare alle parti un confronto processuale effettivo.
- La tardività del deposito della documentazione processuale può essere rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo quando incide sulla possibilità delle parti di esaminare e contestare tempestivamente gli elementi rilevanti per la decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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