Sentenza n. 58/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti commissariali e dell'Ufficio d'Ambito relativi alla progettazione, localizzazione e approvazione preliminare della soluzione di collettamento e depurazione Gavardo-Montichiari, nonché all'istituzione del relativo tavolo tecnico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti del 2021 relativi alla preferenza per la soluzione progettuale Gavardo-Montichiari, all'indizione e conclusione della conferenza di servizi preliminare, all'istituzione del tavolo tecnico consultivo e alla partecipazione degli enti alle relative attività. Ha dedotto, tra l'altro, la nullità o illegittimità degli atti per carenza di potere del Commissario straordinario in materia di localizzazione dell'opera; la violazione dell'art. 4 del d.l. n. 32/2019 per mancato coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e mancata intesa con il Presidente della Regione; la mancata previa VAS; il contrasto con il Piano d'Ambito, il Regolamento regionale n. 6/2019, il PTCP e il PTR; l'uso di criteri comparativi arbitrari; il difetto di motivazione e di istruttoria nella scelta delle università incaricate e nella valutazione del fiume Chiese, della vulnerabilità delle falde, degli impatti delle condotte e dei contributi partecipativi del Comune; nonché la violazione delle regole sulla conferenza di servizi per la mancata convocazione della riunione sincrona. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata e l'illegittimità del decreto istitutivo del tavolo tecnico per sviamento e violazione del principio di tipicità. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'inammissibilità per difetto di interesse e, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Nel frattempo, la soluzione Gavardo-Montichiari è stata abbandonata in favore di una nuova soluzione con impianto unico a Lonato, ancora in fase di progettazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo fondata e assorbente l'eccezione delle amministrazioni resistenti. In base all'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie sugli atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e sul relativo demanio, anche quando gli atti siano adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla cura delle acque. Il progetto controverso non riguardava soltanto profili urbanistici, ambientali o espropriativi, ma la sostituzione dell'opera idraulica esistente con un nuovo sistema di collettamento e depurazione, caratterizzato da diverso tracciato, diversa localizzazione degli impianti e diverso recapito finale delle acque depurate, dal Lago di Garda al fiume Chiese. Le acque reflue trattate nell'ambito del servizio idrico integrato sono state qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale. Gli atti impugnati disciplinavano quindi direttamente il decorso, il trattamento, l'utilizzo e la destinazione finale delle acque pubbliche e stabilivano o modificavano la localizzazione di opere idrauliche. La rilevanza ambientale e urbanistica della vicenda è stata ritenuta meramente strumentale rispetto all'assorbente profilo della gestione e regimazione delle acque pubbliche. Il processo può essere riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle forme e nei termini di rito. Le ulteriori eccezioni e i motivi di merito sono rimasti assorbiti. Spese integralmente compensate per la natura processuale e la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, in relazione ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende agli atti che incidono direttamente sul regime, sull'uso, sulla localizzazione delle opere idrauliche o sulla struttura e consistenza dei beni demaniali idrici, anche se adottati da amministrazioni non preposte istituzionalmente alla tutela delle acque.
art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche la fognatura e la depurazione delle acque reflue; tale attività concorre alla qualificazione delle acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 l. n. 36/1994
Le disposizioni disciplinano le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione, confermando la loro rilevanza nell'ambito della gestione delle acque pubbliche.
art. 14, comma 3, l. n. 241/1990
Norma richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla convocazione e allo svolgimento della conferenza di servizi preliminare; la questione non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 14-bis, comma 2, lett. d), l. n. 241/1990
Norma richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla mancata convocazione della riunione sincrona; la questione è rimasta assorbita.
art. 14-ter l. n. 241/1990
Norma richiamata nei motivi di ricorso sulla conferenza di servizi; non esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 17-octies, comma 7, d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021
Norma istitutiva dei poteri del Commissario straordinario per la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda; i limiti concreti di tali poteri non sono stati esaminati nel merito.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- Il criterio di riparto della giurisdizione è costituito dall'incidenza concreta del provvedimento sul governo delle acque pubbliche, non dalla qualificazione formale dell'autorità emanante né dalla prevalenza nominale di profili urbanistici, ambientali o espropriativi.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che stabiliscono o modificano la localizzazione di opere idrauliche, ne disciplinano il tracciato o interferiscono direttamente con il regime e la destinazione delle acque.
- La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con modifica del tracciato delle condotte, della localizzazione degli impianti e del bacino idrico di recapito finale, costituisce attività di gestione e regimazione delle acque pubbliche e radica la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- La valutazione ambientale o urbanistica dell'opera non sottrae la controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando tali profili siano strumentali rispetto alla questione principale, rappresentata dalla gestione diretta delle acque pubbliche.
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