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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33521/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione a varie cartelle esattoriali relative a violazioni del codice della strada. In primo grado il giudice di pace aveva annullato tutte le cartelle e solo alcuni verbali, respingendo la domanda sui restanti verbali; tuttavia aveva compensato le spese. La parte privata aveva appellato solo la statuizione sulle spese, sostenendo che nei rapporti con la concessionaria della riscossione era risultata totalmente vittoriosa e che, quindi, non vi era base per la compensazione. Il Tribunale aveva accolto l'appello, condannando la concessionaria al rimborso delle spese di primo grado e di appello, ma la ricorrente per cassazione ha censurato la liquidazione delle spese del grado di appello: ha denunciato violazione dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle allegate e degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse liquidato solo Euro 400,00 senza adeguata distinzione per fasi e in violazione quantomeno dei minimi tariffari, poiché il valore della causa sarebbe stato di Euro 2.633,86, con compensi non inferiori, secondo la prospettazione, a Euro 870,00 ai valori medi o Euro 436,00 ai minimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura muovesse da un erroneo assunto sul valore della controversia in appello: poiché in primo grado le cartelle erano già state integralmente annullate e l'appello riguardava solo la riforma della compensazione delle spese, il valore del gravame ai fini della liquidazione doveva essere individuato nell'importo delle spese di primo grado oggetto di contestazione (Euro 450,00 oltre accessori), non nell'importo originario delle cartelle. Ha quindi escluso la violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014, rilevando anche che non esiste un vincolo normativo alla liquidazione secondo i valori medi, essendo sufficiente che il compenso resti tra minimo e massimo. Ha inoltre osservato che la doglianza era priva di specificità quanto alla pretesa necessità di distinguere analiticamente le fasi, e che comunque, prendendo a riferimento lo scaglione corretto, la liquidazione di Euro 400,00 non violava i minimi tariffari. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa dell'intimata. È stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    la liquidazione dei compensi deve avvenire entro i limiti minimo e massimo dei parametri tabellari; non è imposto un vincolo ai valori medi.

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato quale aggiornamento delle tabelle dei compensi professionali.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base della condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta insufficienza della motivazione sulla liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di impugnazione verte esclusivamente sulla regolazione delle spese di lite, il valore della controversia nel grado va determinato in base al differenziale tra quanto liquidato e quanto si assume dovuto, tenendo conto sia del disputatum sia del decisum.
  • Nel sistema dei compensi professionali disciplinato dal d.m. n. 55/2014 non esiste un obbligo normativo di liquidazione secondo i valori medi: il giudice può collocarsi tra minimo e massimo della tabella, con eventuale deroga motivata.
  • La censura contro la liquidazione delle spese deve essere specifica e coerente con il corretto scaglione di valore; se il ricorrente assume un valore della causa errato, la doglianza è inficiata a monte.
  • La richiesta di una distinta indicazione analitica dei compensi per ciascuna fase processuale non può essere coltivata in modo astratto, ma richiede la deduzione puntuale della violazione dei parametri tabellari in relazione alle fasi effettivamente svolte e al relativo scaglione di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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