Cassazione Penale, Sentenza n. 38571/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Patruno ha impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Bari (28/04/2022) relativa ai reati contestati: ricettazione (art. 648 c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e la violazione richiamata dal comma 3 dell'art. 76 del D.Lgs. 159/2011. I primi due motivi di ricorso contestavano la responsabilità penale come concorrente nei reati di ricettazione e resistenza; la Corte territoriale aveva però già valutato e respinto tali censure rilevando la consapevole compartecipazione dell'imputato, anche se era mero passeggero. L'ultimo motivo denunciava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione indicata nel capo c): tale motivo è stato ritenuto fondato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i primi due motivi (confermate le valutazioni di merito sulla compartecipazione dell'imputato nella ricezione del mezzo e nella condotta di resistenza) e ha invece accolto l'ultimo motivo relativo alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato indicato al capo c). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena complessiva in mesi 7 e giorni 10 di reclusione e in euro 300,00 di multa.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Applicata per configurare la ricettazione: il giudice di merito ha ritenuto che la consapevole compartecipazione dell'imputato nella ricezione del mezzo provento di illecito fosse sufficiente a fondare la responsabilità anche se egli era passeggero.
art. 337 cod. pen.
Interpretata nel senso che integra il reato la condotta di resistenza posta in essere nei confronti degli operatori di polizia giudiziaria; la Corte ha confermato che la condotta resistenziale rileva anche per un soggetto che si trovava come passeggero, quando sussiste una consapevole compartecipazione.
art. 76, comma 3, D.Lgs. 159/2011
Il decreto è indicato tra le contestazioni; dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione giurisprudenziale di tale norma nella motivazione della Corte di legittimità.
Massime di principio
- La qualifica di "mero passeggero" non esclude automaticamente responsabilità penale: se emergono elementi di consapevole compartecipazione nella ricezione di un bene provento di reato o nella condotta resistenziale, il passeggero può essere ritenuto concorrente.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (ricostruzione degli elementi di responsabilità e partecipazione) sono difficilmente rimesse in discussione in sede di legittimità se corredate da motivazione adeguata e non illogica.
- La prescrizione di un reato o contravvenzione deve essere espressamente valutata e dichiarata: la mancata declaratoria può costituire motivo fondato di annullamento parziale della sentenza.
- Quando una parte del cumulo di reati risulta estinta per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo e rideterminare la pena residua sui rimanenti capi.
- In impugnazione si deve valutare distintamente la fondatezza delle censure di diritto e la congruità della motivazione di merito; censure già esaminate e motivate correttamente dal giudice di merito sono normalmente respinte.
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