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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1873

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1873 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32018R1873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi applicabili a specifiche importazioni di carni di pollame, uova e ovoalbumina, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. L'intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell'origine delle merci. La misura produce effetti immediati dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dei prezzi rappresentativi per talune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, limitatamente alle voci e origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 come sostituito. Incide sul regime dei dazi addizionali all'importazione e sulla fissazione dei prezzi rappresentativi utilizzati ai fini di tale regime. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1873 della Commissione interviene sul sistema dei prezzi rappresentativi previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione in taluni settori agricoli. La misura è adottata a seguito del controllo periodico dei dati di mercato e risponde all'esigenza di aggiornare i valori di riferimento per alcune merci importate, in funzione dell'origine.

Finalità e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare l'articolo 183, lettera b), e il regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a). I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 1484/95 stabilisce le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi per i settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. La verifica dei dati aggiornati ha evidenziato la necessità di modificare alcuni prezzi rappresentativi per riflettere le variazioni di mercato legate all'origine delle merci.

Ambito oggettivo della modifica

L'intervento non riscrive l'intero regime, ma sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con un nuovo allegato. Ne consegue l'aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni con riferimento a specifiche categorie di prodotti importati:

  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10;
  • pezzi disossati di tacchini, congelati, codice NC 0207 27 10;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, codice NC 1602 32 11.

Per ciascuna voce, il nuovo allegato indica il prezzo rappresentativo in EUR/100 kg, la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 e l'origine delle merci. Le origini espressamente menzionate sono, tra le altre, AR, BR, CL e TH per i pezzi disossati di pollame congelati; BR e CL per i pezzi disossati di tacchini congelati; BR per le preparazioni non cotte di pollame.

Effetti pratici per gli operatori

L'aggiornamento dei prezzi rappresentativi incide sulla determinazione del trattamento doganale delle importazioni interessate, in quanto questi valori sono funzionali al regime dei dazi addizionali all'importazione. Per gli operatori del settore, ciò comporta la necessità di verificare il prezzo rappresentativo applicabile in base al codice NC e all'origine della merce, nonché l'eventuale cauzione richiesta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza periodo transitorio. La Commissione evidenzia che tale decorrenza immediata è necessaria per assicurare l'applicazione rapida dei nuovi dati di mercato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato sui prezzi rappresentativi

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del presente regolamento, aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per alcune merci importate. Tra le voci interessate figurano: pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus congelati (codice NC 0207 14 10) con prezzi differenziati per origine AR, BR, CL e TH; pezzi disossati di tacchini congelati (codice NC 0207 27 10) per origini BR e CL; e preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice NC 1602 32 11) per origine BR.

Base giuridica e finalità dell'intervento

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. I considerando spiegano che il controllo regolare dei dati di mercato ha evidenziato la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi per alcune importazioni in ragione delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio esterodazi all'importazioneorganizzazione comune dei mercatiprodotti agroalimentari

Testo integrale

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