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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30639/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)

La controversia

L'ente ecclesiastico impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'applicazione dell'aliquota IRES ridotta al 50% prevista per gli enti di beneficenza e istruzione, ritenendo non spettante il beneficio. In primo grado il ricorso era stato respinto e in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto corretta l'applicazione dell'aliquota ordinaria anche all'attività di vendita di oggetti religiosi; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 601/1973 e delle norme pattizie e di recepimento tra Stato e Chiesa, assumendo che i redditi derivanti dalla cessione di oggetti religiosi fossero collegati direttamente e immediatamente alla finalità di religione; con il terzo motivo denunciava violazione della disciplina sulle sanzioni tributarie e dello Statuto del contribuente, chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per l'esistenza di un serio contrasto giurisprudenziale e di oggettiva incertezza normativa all'epoca del periodo d'imposta 2008.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo limitatamente al terzo motivo. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla vendita di oggetti religiosi perché proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nuove eccezioni e domande nel processo tributario; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Quanto alle sanzioni, la Corte ha riconosciuto che, con riferimento all'anno d'imposta 2008, esisteva un oggettivo contrasto interpretativo sulla disciplina applicabile agli enti ecclesiastici, tale da integrare l'incertezza normativa rilevante ai fini della non irrogabilità delle sanzioni. La decisione impugnata è stata quindi confermata nel resto, mentre la domanda introduttiva è stata accolta limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione del principio di disponibilità e valutazione della prova, ma la Corte non l'ha accolta perché la questione era comunque nuova e quindi inammissibile in appello.

  • art. 6 d.P.R. n. 601/1973

    Il beneficio dell'aliquota ridotta alla metà spetta agli enti di beneficenza e istruzione e, per equiparazione pattizia, agli enti ecclesiastici aventi fini di religione e culto; per le attività commerciali svolte dall'ente il beneficio opera solo se l'attività è non prevalente e direttamente e immediatamente collegata a quella istituzionale.

  • Accordo 18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Santa Sede

    Gli enti ecclesiastici aventi fini di religione e culto e le attività dirette a tali scopi sono equiparati, quoad effectum, agli enti aventi fine di beneficenza e istruzione ai fini del beneficio fiscale richiamato.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario sono inammissibili le nuove domande ed eccezioni in appello; la questione sulla vendita di oggetti religiosi, non dedotta in primo grado, non poteva essere introdotta in secondo grado.

  • art. 6 d.P.R. n. 601/1973

    Richiamato anche per sostenere la spettanza dell'aliquota agevolata in relazione ai redditi derivanti dalla cessione di oggetti religiosi, ma la relativa censura è stata assorbita/inammissibile per novità della questione.

  • art. 7 l. n. 121/1985

    Norma richiamata insieme alle disposizioni pattizie per fondare l'equiparazione e il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici.

  • art. 16 l. n. 222/1985

    Norma richiamata insieme alle disposizioni pattizie per sostenere la connessione tra attività commerciale e finalità religiosa.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    La Corte ne ha fatto applicazione in relazione alla tutela dell'affidamento e all'esistenza di obiettiva incertezza normativa ai fini della disapplicazione delle sanzioni.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni non sono dovute quando la violazione dipende da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; la Corte ha ritenuto sussistente tale incertezza per il periodo d'imposta considerato.

  • Cass. n. 22784/2018

    Richiamata per affermare che l'omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra vizio della sentenza, perché il giudice non ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito su una domanda proposta in violazione delle preclusioni processuali.

  • Cass. n. 690/2007

    Richiamata come esempio di orientamento giurisprudenziale più risalente, fondato prevalentemente sul solo requisito soggettivo dell'essere ente ecclesiastico.

  • Cass. n. 1164/2023

    Richiamata come espressione dell'orientamento più recente secondo cui la riduzione dell'aliquota dipende dallo scopo religioso dell'ente e, per le attività commerciali, dal carattere non prevalente e dal collegamento diretto e immediato con l'attività istituzionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Costituisce il parametro per escludere le sanzioni quando il contribuente versa in oggettiva incertezza normativa al momento della violazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi dedotti in primo grado: una questione nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile e non può fondare un vizio di omessa pronuncia.
  • La natura impugnatoria del giudizio tributario impone al contribuente di censurare specificamente i profili di illegittimità dell'atto; ciò che non è stato dedotto non può essere recuperato in appello.
  • Il beneficio fiscale previsto per gli enti ecclesiastici equiparati agli enti di beneficenza e istruzione spetta solo per attività istituzionali o, se commerciali, per attività non prevalenti e strettamente collegate in modo diretto e immediato alla finalità religiosa.
  • La disapplicazione delle sanzioni tributarie richiede una situazione di oggettiva incertezza normativa valutata con riferimento al tempo della violazione; la presenza di un contrasto giurisprudenziale serio e coevo può escludere la punibilità amministrativa.
  • L'omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra un vizio denunciabile in cassazione, perché il giudice non è tenuto a decidere nel merito su domande che il processo non consente di esaminare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezzaDecadenza

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