Cassazione Penale, Sentenza n. 34615/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino (1 giugno 2017) sostenendo, in primo luogo, che la sentenza era stata ritenuta definitiva per errore a partire dal 24 giugno 2017 mentre la notifica all'imputato presso il domicilio eletto sarebbe avvenuta solo il 18 maggio 2021, sicché i termini per impugnare non sarebbero spirati. In secondo luogo ha censurato il fatto che, pur essendo stato dichiarato il proscioglimento per prescrizione, la Corte non aveva revocato la misura di confisca disposta in primo grado. Ha inoltre lamentato che la confisca era stata disposta dal Tribunale senza il parere del P.M. e che la Corte territoriale non aveva valutato il motivo di gravame relativo alla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso è stato depositato il 20 maggio 2021, mentre dagli atti risulta che la sentenza era stata notificata all'avv. Nan (difensore/domiciliatario) in data 8 giugno 2017, per cui i termini per l'impugnazione erano ormai spirati. La comunicazione successiva all'imputato da parte della Guardia di Finanza (18 maggio 2021) non riapre i termini di impugnazione. Conseguentemente il merito delle censure sulla confisca non è stato esaminato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I termini per impugnare decorrono dalla notifica della sentenza al difensore o al domiciliatario validamente costituito; la successiva comunicazione direttamente all'imputato non riapre i termini già decorsi.
- Un ricorso per cassazione proposto oltre i termini è inammissibile e il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sostanziali.
- Se si contesta la regolarità della notifica per riaprire i termini, è necessario fornire prova documentale che la notifica precedente non sia mai avvenuta o che la comunicazione formalmente ricevuta al difensore sia inesatta o nulla.
- Quando la Corte d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, questioni accessorie come la confisca richiedono espressa pronuncia: tuttavia tali questioni non saranno esaminate se il ricorso è inammissibile per termini.
- Se si intende contestare una misura patrimoniale (es. confisca) è opportuno sollevare il motivo entro i termini d'impugnazione e documentare l'omessa richiesta del parere del P.M. o altro vizio procedurale, pena la decadenza del riesame in Cassazione.
- In caso di dubbio sulla data di decorrenza dei termini di impugnazione conviene agire tempestivamente o, se possibile, proporre i rimedi incidentali previsti dalla legge (es. istanza di revoca o riesame nei termini), per non precludere l'accesso al giudice di legittimità.
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