Cassazione Penale, Sentenza n. 24151/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Grassi ha proposto istanza di revisione ex art. 630 comma 1 lett. A cod. proc. pen., deducendo contrasto tra il suo giudicato di condanna (Corte d'assise d'appello di Lecce, 10/03/2009, irrevocabile 18/12/2009) e la pronuncia assolutoria resa nei confronti di un coimputato (Greco) "per non avere commesso il fatto" nonché di altri coimputati, sostenendo che le risultanze obiettive alla base dell'assoluzione contraddicono i fatti storico-ricostruttivi che lo hanno portato alla condanna; i difensori hanno censurato l'ordinanza della Corte di appello per motivazione insufficiente e per non aver indicato perché non sussisterebbe il contrasto tra i giudicati. È stata prodotta anche una memoria personale del detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non ricorra il contrasto tra giudicati ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., perché le sentenze valgono solo se sussiste un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici su cui si fondano; nel caso di specie le divergenze sono riconducibili a differente valutazione giuridica e probatoria (anche dovuta alla diversità del rito e del regime di utilizzabilità delle prove), non a un contrasto oggettivo di fatti. La memoria personale del detenuto non è stata ammessa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
art. 630 comma 1 lett. A cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 630 come richiedente, per ammettere la revisione, un contrasto effettivo tra giudicati inteso come incompatibilità oggettiva dei fatti storici accertati; non è sufficiente che i due giudici abbiano dato valutazioni giuridiche diverse o che il diverso esito derivi dal diverso rito e dal differente regime di utilizzabilità delle prove
Giurisprudenza citata (Sez. 6, Sent. n. 16477 del 15/02/2022 - dep. 28/04/2022 Rv. 283317-01)
Fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati
Conferma il principio che non sussiste contrasto tra giudicati quando i fatti sono identicamente ricostruiti e il diverso esito deriva da valutazioni diverse o dal rito; l'inconciliabilità deve riguardare i fatti, non le valutazioni
Giurisprudenza citata (Sez. 4, Sent. n. 46885 del 07/11/2019 - dep. 19/11/2019 Rv. 277902-01)
Non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento
La revisione non può essere invocata per chiedere una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio già esaminato: la revisione è finalizzata a correggere errori di ricostruzione fattuale e non a rimettere in discussione la valutazione delle prove già oggetto di giudicato
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630, comma 1, lett. A, non basta una diversa valutazione giuridica o probatoria: è necessario dimostrare un effettivo contrasto tra i fatti storici accertati nelle due decisioni, ossia un'incompatibilità oggettiva dei nuclei fattuali
- Le divergenze di esito dovute a differenti riti (es. rito abbreviato vs rito ordinario) o al diverso regime di utilizzabilità delle prove non integrano di per sé il "novum" idoneo a travolgere il giudicato
- La parte istante ha l'onere di allegare elementi nuovi e rilevanti che possano incidere concretamente sul thema decidendum; mere riproposizioni delle stesse critiche già respinte sono inammissibili
- Memorie o atti redatti personalmente dal detenuto non hanno efficacia agli effetti dell'ammissione del ricorso in Cassazione quando non rispettano le forme processuali previste per il mezzo difensivo autorizzato
- L'inammissibilità del ricorso comporta responsabilità sul piano delle spese processuali e, frequentemente, la condanna a somme a favore della cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle ragioni di revisione prima di proporre il ricorso
- In presenza di sentenze contrastanti, è fondamentale comparare non solo l'esito (condanna/assoluzione) ma i fatti concretamente accertati e la loro ricostruzione; solo la dimostrazione di un'effettiva incompatibilità fattuale può aprire la strada alla revisione
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