Sentenza n. 692/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 69500 del 15 novembre 2021, ricevuta da Fracar s.r.l. in data 16 novembre 2021, con cui la Provincia di Cuneo ha sospeso «l'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente l'accorpamento delle attività autorizzate e l'inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi, fino alla completa regolarizzazione delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuto sotto sequestro, su superfici destinate all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto dell'iter di AIA»; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto occorrere possa, la nota prot. n. 76342 del 16 dicembre 2021 con cui la Provincia ha richiesto di documentare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida del 15 novembre 2021 con debita relazione a firma di tecnico abilitato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15 aprile 2022: - della nota della Provincia di Cuneo, Protocollo n. 3209 del 20 gennaio 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e S.M.I. – L.R. 1/18 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera, Conferma sospensione iter rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fracar S.r.l. il 13/7/2022: - della nota della Provincia di Cuneo, Protocollo n. 2022/0027029 del 29 aprile 2022, recante per oggetto “Provvedimento di diffida. D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – D. Lgs. 209/03 e s.m.i. – L.R. 1/2018 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l. con sede legale in Polonghera. Attività di gestione rifiuti in difformità normativa ambientale ed alle prescrizioni autorizzative”; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, la nota della Provincia di Cuneo, inviata in data 29 aprile 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 1/2018 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera. Comunicazione motivi ostativi al rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.; la nota prot. n. 3209 del 20 gennaio 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e S.M.I. – L.R. 1/18 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera, Conferma sospensione iter rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”; la nota prot. 69500 del 15 novembre 2021, ricevuta da FRACAR S.r.l. in data 16 novembre 2021, con cui la Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio Ufficio Gestione Rifiuti ha sospeso “l'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente l'accorpamento delle attività autorizzate e l'inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi, fino alla completa regolarizzazione delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuto sotto sequestro, su superfici destinate all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto dell'iter di AIA”; la nota prot. n.76342 del 16 dicembre 2021 con cui la Provincia ha richiesto di documentare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida del 15 novembre 2021 con debita relazione a firma di tecnico abilitato, già gravate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dell’iter di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, successiva conferma della sospensione, diffida per la gestione dei rifiuti e comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’AIA
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui la Provincia di Cuneo aveva sospeso l’iter di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’accorpamento di attività già autorizzate e all’inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi. La sospensione era stata disposta fino alla regolarizzazione delle aree interessate da cumuli di rifiuti sottoposti a sequestro e destinate alle operazioni di recupero. Sono stati inoltre impugnati la richiesta di documentare l’adempimento alle prescrizioni, la conferma della sospensione, il provvedimento di diffida relativo alla gestione dei rifiuti in difformità dalla normativa ambientale e dalle prescrizioni autorizzative, nonché la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’AIA ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il testo della sentenza non riporta l’illustrazione dei singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione resa dalla società ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità. Ciò in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, che consente al ricorrente di disporre dell’azione fino alla trattenuta della causa in decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni che avevano originato la controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione processuale, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; la sentenza non ne esamina la legittimità.
d.lgs. 152/2006
Richiamato negli atti impugnati con riferimento alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e della gestione dei rifiuti; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.
d.lgs. 209/2003
Richiamato nel provvedimento di diffida impugnato; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.
l.r. Piemonte 1/2018
Richiamata negli atti impugnati insieme alla normativa ambientale statale; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né decidere d’ufficio il merito dopo la rinuncia sostanziale alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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