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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7757/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che ha confermato la misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi per 9 mesi) emessa nei confronti di VITALI per il delitto continuato di corruzione relativo all'attività della società TICKETSMS. Le censure del ricorrente riguardavano: 1) la mancata congrua motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (il Tribunale aveva richiamato la "sistematicità" delle condotte e messaggi fino al luglio 2023 ritenuti indicativi di prosecuzione); 2) il mancato apprezzamento favorevole della sua incensuratezza e delle dimissioni da amministratore, nonché la generica qualificazione del nuovo amministratore come "longa manus"; 3) l'omessa motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio; 4) la carenza motivazionale sulla scelta della durata della misura (9 mesi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato in parte il ricorso e l'ha accolto in parte. Ha ritenuto non fondate le censure relative alla sussistenza del pericolo di reiterazione: la valutazione del Tribunale sulla sistematicità delle condotte, sulle risultanze intercettative e sui messaggi di luglio 2023 (compresa la frase "anche io lavoro x voi") è stata considerata coerente e idonea a supportare un fondato rischio di reiterazione, anche tenuto conto della permanenza della titolarità dell'80% delle quote sociali da parte degli indagati e della tardività delle dimissioni. Sono invece accolte le censure relative al pericolo di inquinamento probatorio (lett. a) dell'art. 274 c.p.p.), per difetto di motivazione specifica sul punto, e la censura sulla durata della misura: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla durata meramente apparente e ha richiamato l'obbligo di motivare il termine scelto. Perciò l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla parte relativa all'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p. e alla durata della misura, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame; nel resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    lett. a) concerne il pericolo di inquinamento probatorio: per le misure interdittive il giudice deve motivare specificamente la sussistenza di tale esigenza; l'assenza di motivazione al riguardo comporta annullamento parziale del provvedimento

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    lett. c) riguarda il pericolo di reiterazione: la valutazione è prognostica e non richiede la dimostrazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva; il giudice deve analizzare modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale, con maggiore approfondimento quanto più distante è temporalmente il fatto

  • art. 308, comma 2, cod. proc. pen.

    fissa il limite massimo di durata per le misure interdittive (12 mesi) e prevede la possibilità di rinnovo nei limiti dei termini; impone comunque al giudice un'adeguata e specifica motivazione sul termine indicato nell'ordinanza

  • art. 310, cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata in relazione all'appello al Tribunale (quadro procedurale dell'impugnazione delle misure interdittive)

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    indica la competenza per il nuovo esame in caso di annullamento parziale in Cassazione e giustifica il rinvio al Tribunale di Salerno per riesame dell'aspetto annullato

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) va valutato in modo prognostico: non è richiesta l'imminenza di nuove occasioni del reato, ma un'analisi complessiva di modalità, personalità e contesto; rilevanze successive ai fatti contestati possono legittimamente essere valorizzate per dimostrare persistenza del rischio
  • Riferimenti a contatti o messaggi posteriori al periodo oggetto dell'imputazione possono essere usati dal giudice per dimostrare la permanenza di rapporti e prospettive di prosecuzione dell'attività illecita, purché vengano indicati e motivati concretamente
  • Le dimissioni da incarichi amministrativi hanno valore attenuante solo se effettive e tempestive; la permanenza nella compagine societaria con quote rilevanti contrasta con l'argomento di cessata titolarità di fatto
  • Per la componente relativa al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) il giudice deve offrire una motivazione specifica e non meramente implicita; la sua carenza annulla la parte del provvedimento basata su tale esigenza
  • La scelta della durata di una misura interdittiva richiede motivazione specifica e proporzionata: indicare genericamente la necessitaà della misura non basta quando si fissi un termine significativo rispetto al massimo previsto (es. 9 mesi su 12)

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