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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31432/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una ex dipendente di un ospedale aveva agito per ottenere differenze di trattamento di fine rapporto, sostenendo che il TFR fosse stato liquidato in misura inferiore al dovuto perché calcolato senza includere tutte le voci fisse e continuative percepite in costanza di rapporto. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo una somma inferiore a quella richiesta. In appello l’ospedale aveva contestato, tra l’altro, che il primo giudice avesse pronunciato oltre i limiti della domanda, che un precedente giudicato relativo ad altra controversia potesse vincolare anche la lavoratrice, e che l’indennità di mensa potesse essere inclusa nella base di calcolo del TFR. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto cinque motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione; violazioni in tema di prova e non contestazione circa l’estensione soggettiva di un precedente giudicato; violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno sul carattere autonomo dei compensi per attività in plus orario; violazione dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 333/1992 sulla natura non retributiva della mensa; e conseguente erroneità del computo del TFR. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e ha accolto solo in parte il quinto, rilevando che la mensa, se prevista dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis, può assumere natura retributiva nei limiti del valore convenzionale, sicché occorre un nuovo accertamento contabile sulla base della disciplina collettiva vigente nel periodo rilevante.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso e ha accolto per quanto di ragione il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari per un nuovo accertamento del calcolo del TFR, in particolare per verificare se e in quali limiti l’indennità di mensa fosse prevista dalla contrattazione collettiva o dagli accordi sindacali vigenti e, dunque, computabile nella base di calcolo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La domanda della lavoratrice è stata interpretata in modo omnicomprensivo, sicché non vi è stata ultrapetizione quando il giudice di merito ha considerato voci ulteriori rispetto a quelle nominate in ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure formulate su omesso esame e valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili o infondate perché prive di un adeguato confronto con l’accertamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione del principio di valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Non emerge una violazione del riparto dell’onere probatorio rispetto alla mancata dimostrazione dell’estensione soggettiva del giudicato invocato.

  • art. 2727 c.c.

    Il motivo fondato su presunzioni e prova del giudicato esterno è stato ritenuto inidoneo, per confusione e mancanza di specificità.

  • art. 2120 c.c.

    La base di computo del TFR comprende gli emolumenti corrisposti in modo non occasionale secondo il criterio legale, ma occorre verificare per ciascuna voce la sua effettiva natura e la disciplina collettiva applicabile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato spiega efficacia solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa; non vincola il terzo rimasto estraneo al processo in cui il giudicato si è formato.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 333/1992, conv. in L. n. 359/1992

    Il servizio mensa ha natura non retributiva, salvo che dalla contrattazione collettiva o dagli accordi sindacali vigenti derivi una indennità sostitutiva con valore convenzionale computabile nei limiti pattizi.

  • art. 33 d.P.R. n. 270/1987

    L’indennità di mensa risultava prevista, in epoca anteriore alla contrattualizzazione, da accordi sindacali recepiti in regolamenti governativi, rilevanti ai fini dell’accertamento della sua eventuale natura retributiva.

  • art. 68, comma 2, d.P.R. n. 384/1990

    La disciplina dell’indennità di mensa è stata richiamata come parte del quadro normativo collettivo da verificare per il periodo rilevante.

Massime di principio

  • In tema di TFR, il giudice deve verificare in concreto quali emolumenti abbiano carattere di continuità e siano computabili secondo l’art. 2120 c.c., ma deve anche accertare la disciplina collettiva applicabile a ciascuna voce, specie quando si discuta di indennità particolari come la mensa.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale è censurabile in cassazione solo se si dimostra un reale sconfinamento rispetto al petitum e alla causa petendi; se la domanda è formulata in modo omnicomprensivo rispetto agli emolumenti corrisposti non occasionalmente, non vi è extrapetizione.
  • Il giudicato esterno non può essere opposto a un soggetto rimasto estraneo al processo in cui quel giudicato si è formato; l’efficacia preclusiva ex art. 2909 c.c. opera soltanto tra le parti, gli eredi e gli aventi causa.
  • Una pronuncia resa in altra controversia su una qualificazione astratta di determinati compensi non esonera il giudice dal verificare in concreto la posizione del singolo lavoratore e le modalità di erogazione delle somme in contestazione.
  • L’indennità di mensa è, in via generale, non retributiva; può però assumere rilievo retributivo, ai fini del computo di istituti differiti, solo nei limiti in cui la contrattazione collettiva preveda una corrispondente indennità sostitutiva e nei limiti del suo valore convenzionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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