Cassazione Civile, Ordinanza n. 34762/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva liquidato in favore della società intimata l'indennizzo per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare, facendo decorrere il periodo rilevante non dal decreto di ammissione al passivo, ma dalla data di deposito dell’istanza di ammissione del credito. Il Ministero della giustizia ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, della L. n. 89/2001, sostenendo che per i creditori ammessi al passivo il termine di decorrenza debba essere individuato nel decreto di ammissione, tempestiva o tardiva, e non nel semplice deposito dell’istanza. La società intimata ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo manifestamente fondato il motivo alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui, per il creditore insinuato e poi ammesso al passivo, la durata ragionevole della procedura fallimentare va computata dal decreto di ammissione al passivo, perché solo da quel momento il creditore subisce gli effetti della durata irragionevole della procedura. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché verifichi la data di ammissione al passivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
violazione e/o falsa applicazione
Per il creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare, il termine iniziale per il computo della ragionevole durata decorre dal decreto di ammissione al passivo, non dal deposito della domanda di insinuazione.
artt. 97, 101 e 99 legge fallimentare
Sono richiamati per affermare che solo con il decreto di ammissione il creditore acquisisce la qualità che lo rende partecipe degli effetti della procedura, mentre la fase anteriore gli resta estranea.
art. 113 legge fallimentare
La durata pregressa resta, di regola, irrilevante per il creditore ammesso, salvo il profilo degli accantonamenti nei riparti parziali, che può assumere rilievo solo in presenza di specifiche misure o di un'opposizione non ancora definita in via definitiva.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il dies a quo per il creditore insinuato coincide con il decreto di ammissione al passivo, non con il deposito dell’istanza di ammissione.
- La fase precedente all’ammissione al passivo non è computabile ai fini dell’indennizzo, poiché fino a quel momento il creditore rimane estraneo alla procedura nella parte in cui rileva il pregiudizio da durata eccessiva.
- L’eventuale rilevanza di periodi anteriori può venire in considerazione solo in presenza di specifiche situazioni connesse agli accantonamenti nei riparti parziali e alle relative misure cautelari o opposizioni pendenti.
- Quando la decisione di merito si discosti da un orientamento consolidato senza valide ragioni, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame in applicazione del principio corretto.
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