Salta al contenuto
CCNL

CCNL Terziario - fino a 15 dip. (Confsal - Cifa Fedarcom)

CCNLH01B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 10 feb 2011 al 30 apr 2012

Parti stipulanti

SindacatiFESICA CONFSALCONFSAL FISALSCONFSAL
Datori di lavoroFEDARCOMCIFA

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle aziende del settore terziario, commercio, distribuzione e servizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori. Il testo contrattuale elenca un ambito molto ampio, comprendente tra l'altro commercio alimentare, fiori e piante, merci d'uso e affini, ausiliari del commercio e commercio con l'estero, servizi alle imprese, servizi di rete e servizi alle persone.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende del terziario, commercio, distribuzione e servizi che occupano fino a 15 dipendenti.

La sfera applicativa è molto ampia e comprende, tra le altre, attività di:

  • commercio alimentare;
  • distribuzione al dettaglio e all'ingrosso;
  • vendita di merci d'uso e affini;
  • ausiliari del commercio;
  • servizi alle imprese, alle organizzazioni e alle persone.

Validità

  • Decorrenza: 10/02/2011
  • Scadenza: 30/04/2012

Il testo contrattuale prevede rinnovo annuale tacito in mancanza di disdetta nei termini previsti.

Struttura retributiva di riferimento

La retribuzione normale è composta da:

  • paga base nazionale conglobata;
  • eventuali terzi elementi;
  • scatti di anzianità maturati;
  • ulteriori voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

Sono inoltre previsti:

  • divisore orario: 168
  • divisore giornaliero: 26
  • mensilità: 14

La 14ª mensilità è configurata come premio presenza, erogato secondo le percentuali contrattuali legate alle assenze.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • FEDARCOM
  • CIFA

Organizzazioni sindacali

  • FESICA CONFSAL
  • CONFSAL FISALS
  • CONFSAL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Di seguito i minimi salariali per aziende fino a 15 dipendenti, decorrenti dal 10/02/2011.

LivelloMinimo mensile (€)Scatto triennale di riferimento (€)Indennità di funzione (€)
Q2.378,0071,34180,00
11.982,0059,46-
21.782,0053,46-
31.594,0047,82-
41.445,0043,35-
51.352,0040,56-
61.264,0037,92-
71.163,0034,89-

Scatti di anzianità

  • Previsti 10 scatti triennali.
  • Gli aumenti periodici sono pari al 3% della retribuzione globale di fatto.
  • Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.

Indennità di funzione quadri

Ai lavoratori con qualifica di quadro spetta una indennità di funzione di 180,00 euro lordi mensili per 12 mensilità.

Elemento provvisorio in mancanza di contrattazione decentrata

In assenza di contrattazione di secondo livello, dalla retribuzione del mese di settembre 2011 è previsto un elemento provvisorio di 20,00 euro riparametrato, destinato a cessare e ad essere sostituito al momento della contrattazione decentrata.

Premio presenza

Il premio presenza è corrisposto entro il 31 luglio di ogni anno ed è parametrato alla presenza del lavoratore.

Giorni di assenza annuiPercentuale premio presenza (%)
Da 0 al 2° giorno120
Dal 3° al 4° giorno115
Dal 5° all'8° giorno110
Dal 9° al 10° giorno105
Dall'11° al 12° giorno100
Dall'13° al 14° giorno90
Dal 15° giorno in poi80

Nel computo delle assenze rilevano, in sintesi, le assenze non giustificate, la malattia non professionale, l'infortunio non sul lavoro, i permessi e le aspettative non retribuite e l'astensione facoltativa per maternità. Non rilevano, invece, ferie, ricoveri ospedalieri e convalescenze certificate, infortuni sul lavoro, malattie professionali, astensione obbligatoria di maternità, permessi retribuiti e permessi sindacali.

Indennità di cassa e maneggio denaro

Al personale adibito con continuità a operazioni di cassa, con piena responsabilità di gestione, spetta una indennità pari al 5% della paga base nazionale conglobata.

Personale di vendita retribuito a provvigione

Per il personale di vendita retribuito in tutto o in parte a provvigione deve essere garantita una media mensile almeno superiore del 5% alla paga base nazionale conglobata del livello di appartenenza, su base di osservazione non eccedente l'anno.

Orario di lavoro

Durata ordinaria

  • 40 ore settimanali
  • distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi.

Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di attesa o custodia il testo completo prevede 45 ore settimanali.

Flessibilità dell'orario

L'azienda può disporre eccedenze rispetto alle 48 ore settimanali lavorate per un massimo di 24 settimane annue.

Regole principali:

  • le ore eccedenti vanno compensate nel corso dell'anno con corrispondenti riduzioni di orario;
  • la compensazione deve avvenire entro 24 settimane dall'inizio della flessibilità;
  • in mancanza di recupero, le ore residue devono essere retribuite come straordinario.

Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale

Lavoro notturno

È considerato lavoro notturno quello svolto tra le 22:00 e le 06:00.

  • Maggiorazione: 15%

Lavoro straordinario

Le prestazioni oltre il normale orario settimanale sono compensate con le seguenti maggiorazioni:

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno feriale fino a 8 ore settimanali15%
Straordinario diurno feriale oltre 8 ore settimanali20%
Straordinario notturno fino a 8 ore settimanali35%
Straordinario notturno oltre 8 ore settimanali40%
Straordinario festivo30%
Straordinario festivo notturno50%

Il limite massimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore per lavoratore.

Lavoro domenicale e nel giorno di riposo settimanale

Le ore lavorate di domenica o nel giorno di riposo settimanale danno diritto a:

  • maggiorazione del 25%;
  • riposo compensativo.

Lavoro festivo

Il lavoro prestato nelle festività è compensato come lavoro straordinario festivo.

Festività

Sono considerate festive:

  • le festività civili e religiose previste dalla legge;
  • il Santo Patrono del luogo di lavoro.

Ferie, permessi e congedi

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 32 ore annue di permessi retribuiti
  • ROL: 16 ore annue

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono, salvo possibilità di fruizione entro il 30/06 dell'anno successivo secondo il testo contrattuale.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi, calcolati escludendo i giorni festivi.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui, anche frazionabili, per decesso o documentata grave infermità del coniuge o di parenti entro il 2° grado.
  • In alternativa è possibile concordare diverse modalità di espletamento della prestazione con riduzione di orario equivalente.

Maternità

Durante l'astensione obbligatoria è prevista una integrazione fino all'80% dell'indennità INPS; il datore di lavoro può facoltativamente corrispondere il restante 20%.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto

  • 180 giorni di calendario.
  • Il nuovo comporto decorre dopo ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi.
  • Il limite si verifica considerando i 17 mesi antecedenti.

Per patologie di particolare gravità il testo completo prevede conservazione del posto fino a 24 mesi.

Trattamento economico

La retribuzione, comprensiva dell'indennità INPS, è pari a:

Periodo di malattiaTrattamento
Primi 3 giorni100%
Dal 4° al 20° giorno75% della retribuzione giornaliera
Dal 21° al 180° giorno100% della retribuzione giornaliera

Infortunio

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica avvenuta
  • Trattamento economico: secondo quanto previsto dalla legge

Il testo integrale richiama inoltre la disciplina INAIL e il pagamento della giornata dell'infortunio a carico del datore di lavoro.

Periodo di prova

I limiti massimi del periodo di prova, espressi in giorni di effettivo lavoro, sono:

LivelloGiorni di prova
Quadri e 1° livello145
2° e 3° livello90
4° e 5° livello60
6° e 7° livello45

Rapporto a tempo parziale

Il trattamento economico e normativo del part-time è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Clausole elastiche e flessibili

Le ore prestate in attuazione delle clausole elastiche/flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 2%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello finale di destinazioneDurata
2° livello48 mesi
3° livello48 mesi
4° livello48 mesi
5° livello36 mesi
6° livello24 mesi

Inquadramento e trattamento economico

  • Prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello finale
  • Seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello finale
  • Per apprendistato finalizzato al 6° livello: inquadramento al 7° livello per la prima metà

Limiti numerici

Il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

Formazione

Il testo completo prevede almeno 120 ore annue di formazione interna e/o esterna.

Contratto a tempo determinato

Limiti numerici

Dimensione unità produttivaLimite
Meno di 15 dipendenti5 lavoratori
Da 16 a 30 dipendenti8 lavoratori
Oltre 30 dipendenti25% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato

Per le unità produttive fino a 15 dipendenti è comunque possibile procedere complessivamente a contratti a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.

Durata

  • durata massima ordinaria: 36 mesi
  • possibile proroga nei limiti di legge e contrattuali.

Somministrazione di lavoro

Limiti numerici

Dimensione aziendaleLimite
Meno di 15 dipendenti2 lavoratori
Da 16 a 30 dipendenti5 lavoratori
Oltre 30 dipendenti20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato

Per le unità produttive fino a 15 dipendenti, il totale complessivo tra contratti a termine e somministrazione non può superare 6 lavoratori.

Sono esclusi da tali limiti i contratti conclusi per:

  • avvio di nuove attività;
  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Classificazione del personale

Il contratto prevede:

  • Quadri
  • 1° livello
  • 2° livello
  • 3° livello
  • 4° livello
  • 5° livello
  • 6° livello
  • 7° livello

Nel testo sono riportate declaratorie e profili esemplificativi per ciascun livello. È inoltre prevista, in alcuni casi, la possibilità di ingresso temporaneo al livello inferiore per lavoratori privi di esperienza pregressa in specifici profili del 4°, 5° e 6° livello.

Preavviso di licenziamento o dimissioni

I termini di preavviso, in giorni di calendario, sono:

LivelliFino a 5 anni di servizioOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Q e 16090120
2 e 3304560
4 e 5203045
6 e 7152020

Il preavviso vale per entrambe le parti.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Si applica la disciplina di legge di cui alla L. 29/05/1982 n. 297 e all'art. 2120 c.c.

La base annua di calcolo comprende:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di anzianità;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno e/o maneggio denaro se continuative;
  • tredicesima e quattordicesima mensilità.

Il testo completo prevede inoltre la possibilità di anticipazione del TFR nei casi e nei limiti di legge.

Altri aspetti rilevanti

Tredicesima mensilità

È dovuta una mensilità aggiuntiva in occasione della vigilia di Natale.

Telelavoro

Il contratto disciplina anche il telelavoro, configurandolo come modalità volontaria di esecuzione della prestazione, con regolazione di strumenti, sicurezza, reversibilità e trattamento economico-normativo.

Enti bilaterali e contribuzione

Il testo prevede il ruolo dell'E.BI.NA.S.PRI e degli E.BI.S.PRI territoriali, nonché specifica contribuzione bilaterale.

Fondo interprofessionale

Per la formazione continua le parti destinano lo 0,30% dei salari imponibili a FONARCOM.

Disciplina sindacale

Sono regolati:

  • RSA;
  • permessi sindacali;
  • assemblee;
  • trattenute sindacali;
  • procedure conciliative in sede sindacale.

Sintesi operativa

In sintesi, il CCNL per il terziario fino a 15 dipendenti firmato da Confsal / Cifa Fedarcom prevede:

  • minimi tabellari differenziati per 8 livelli, da 1.163,00 euro del 7° livello a 2.378,00 euro dei quadri;
  • 14 mensilità, con 14ª strutturata come premio presenza;
  • 40 ore settimanali di lavoro ordinario;
  • ferie pari a 26 giorni lavorativi;
  • permessi per 48 ore annue complessive tra festività soppresse e ROL;
  • disciplina dettagliata di straordinario, notturno, domenicale e festivo;
  • comporto di malattia pari a 180 giorni con integrazioni economiche articolate;
  • specifici limiti numerici per apprendistato, tempo determinato e somministrazione;
  • preavvisi da 15 a 120 giorni in base a livello e anzianità.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro / Testo consolidato del 10/02/2011

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.