CCNL Terziario - fino a 15 dip. (Confsal - Cifa Fedarcom)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 10 feb 2011 al 30 apr 2012
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti delle aziende del settore terziario, commercio, distribuzione e servizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori. Il testo contrattuale elenca un ambito molto ampio, comprendente tra l'altro commercio alimentare, fiori e piante, merci d'uso e affini, ausiliari del commercio e commercio con l'estero, servizi alle imprese, servizi di rete e servizi alle persone.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende del terziario, commercio, distribuzione e servizi che occupano fino a 15 dipendenti.
La sfera applicativa è molto ampia e comprende, tra le altre, attività di:
- commercio alimentare;
- distribuzione al dettaglio e all'ingrosso;
- vendita di merci d'uso e affini;
- ausiliari del commercio;
- servizi alle imprese, alle organizzazioni e alle persone.
Validità
- Decorrenza: 10/02/2011
- Scadenza: 30/04/2012
Il testo contrattuale prevede rinnovo annuale tacito in mancanza di disdetta nei termini previsti.
Struttura retributiva di riferimento
La retribuzione normale è composta da:
- paga base nazionale conglobata;
- eventuali terzi elementi;
- scatti di anzianità maturati;
- ulteriori voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Sono inoltre previsti:
- divisore orario: 168
- divisore giornaliero: 26
- mensilità: 14
La 14ª mensilità è configurata come premio presenza, erogato secondo le percentuali contrattuali legate alle assenze.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- FEDARCOM
- CIFA
Organizzazioni sindacali
- FESICA CONFSAL
- CONFSAL FISALS
- CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Di seguito i minimi salariali per aziende fino a 15 dipendenti, decorrenti dal 10/02/2011.
| Livello | Minimo mensile (€) | Scatto triennale di riferimento (€) | Indennità di funzione (€) |
|---|---|---|---|
| Q | 2.378,00 | 71,34 | 180,00 |
| 1 | 1.982,00 | 59,46 | - |
| 2 | 1.782,00 | 53,46 | - |
| 3 | 1.594,00 | 47,82 | - |
| 4 | 1.445,00 | 43,35 | - |
| 5 | 1.352,00 | 40,56 | - |
| 6 | 1.264,00 | 37,92 | - |
| 7 | 1.163,00 | 34,89 | - |
Scatti di anzianità
- Previsti 10 scatti triennali.
- Gli aumenti periodici sono pari al 3% della retribuzione globale di fatto.
- Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.
Indennità di funzione quadri
Ai lavoratori con qualifica di quadro spetta una indennità di funzione di 180,00 euro lordi mensili per 12 mensilità.
Elemento provvisorio in mancanza di contrattazione decentrata
In assenza di contrattazione di secondo livello, dalla retribuzione del mese di settembre 2011 è previsto un elemento provvisorio di 20,00 euro riparametrato, destinato a cessare e ad essere sostituito al momento della contrattazione decentrata.
Premio presenza
Il premio presenza è corrisposto entro il 31 luglio di ogni anno ed è parametrato alla presenza del lavoratore.
| Giorni di assenza annui | Percentuale premio presenza (%) |
|---|---|
| Da 0 al 2° giorno | 120 |
| Dal 3° al 4° giorno | 115 |
| Dal 5° all'8° giorno | 110 |
| Dal 9° al 10° giorno | 105 |
| Dall'11° al 12° giorno | 100 |
| Dall'13° al 14° giorno | 90 |
| Dal 15° giorno in poi | 80 |
Nel computo delle assenze rilevano, in sintesi, le assenze non giustificate, la malattia non professionale, l'infortunio non sul lavoro, i permessi e le aspettative non retribuite e l'astensione facoltativa per maternità. Non rilevano, invece, ferie, ricoveri ospedalieri e convalescenze certificate, infortuni sul lavoro, malattie professionali, astensione obbligatoria di maternità, permessi retribuiti e permessi sindacali.
Indennità di cassa e maneggio denaro
Al personale adibito con continuità a operazioni di cassa, con piena responsabilità di gestione, spetta una indennità pari al 5% della paga base nazionale conglobata.
Personale di vendita retribuito a provvigione
Per il personale di vendita retribuito in tutto o in parte a provvigione deve essere garantita una media mensile almeno superiore del 5% alla paga base nazionale conglobata del livello di appartenenza, su base di osservazione non eccedente l'anno.
Orario di lavoro
Durata ordinaria
- 40 ore settimanali
- distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi.
Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di attesa o custodia il testo completo prevede 45 ore settimanali.
Flessibilità dell'orario
L'azienda può disporre eccedenze rispetto alle 48 ore settimanali lavorate per un massimo di 24 settimane annue.
Regole principali:
- le ore eccedenti vanno compensate nel corso dell'anno con corrispondenti riduzioni di orario;
- la compensazione deve avvenire entro 24 settimane dall'inizio della flessibilità;
- in mancanza di recupero, le ore residue devono essere retribuite come straordinario.
Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello svolto tra le 22:00 e le 06:00.
- Maggiorazione: 15%
Lavoro straordinario
Le prestazioni oltre il normale orario settimanale sono compensate con le seguenti maggiorazioni:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno feriale fino a 8 ore settimanali | 15% |
| Straordinario diurno feriale oltre 8 ore settimanali | 20% |
| Straordinario notturno fino a 8 ore settimanali | 35% |
| Straordinario notturno oltre 8 ore settimanali | 40% |
| Straordinario festivo | 30% |
| Straordinario festivo notturno | 50% |
Il limite massimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore per lavoratore.
Lavoro domenicale e nel giorno di riposo settimanale
Le ore lavorate di domenica o nel giorno di riposo settimanale danno diritto a:
- maggiorazione del 25%;
- riposo compensativo.
Lavoro festivo
Il lavoro prestato nelle festività è compensato come lavoro straordinario festivo.
Festività
Sono considerate festive:
- le festività civili e religiose previste dalla legge;
- il Santo Patrono del luogo di lavoro.
Ferie, permessi e congedi
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 32 ore annue di permessi retribuiti
- ROL: 16 ore annue
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono, salvo possibilità di fruizione entro il 30/06 dell'anno successivo secondo il testo contrattuale.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi, calcolati escludendo i giorni festivi.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui, anche frazionabili, per decesso o documentata grave infermità del coniuge o di parenti entro il 2° grado.
- In alternativa è possibile concordare diverse modalità di espletamento della prestazione con riduzione di orario equivalente.
Maternità
Durante l'astensione obbligatoria è prevista una integrazione fino all'80% dell'indennità INPS; il datore di lavoro può facoltativamente corrispondere il restante 20%.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto
- 180 giorni di calendario.
- Il nuovo comporto decorre dopo ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi.
- Il limite si verifica considerando i 17 mesi antecedenti.
Per patologie di particolare gravità il testo completo prevede conservazione del posto fino a 24 mesi.
Trattamento economico
La retribuzione, comprensiva dell'indennità INPS, è pari a:
| Periodo di malattia | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni | 100% |
| Dal 4° al 20° giorno | 75% della retribuzione giornaliera |
| Dal 21° al 180° giorno | 100% della retribuzione giornaliera |
Infortunio
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica avvenuta
- Trattamento economico: secondo quanto previsto dalla legge
Il testo integrale richiama inoltre la disciplina INAIL e il pagamento della giornata dell'infortunio a carico del datore di lavoro.
Periodo di prova
I limiti massimi del periodo di prova, espressi in giorni di effettivo lavoro, sono:
| Livello | Giorni di prova |
|---|---|
| Quadri e 1° livello | 145 |
| 2° e 3° livello | 90 |
| 4° e 5° livello | 60 |
| 6° e 7° livello | 45 |
Rapporto a tempo parziale
Il trattamento economico e normativo del part-time è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Clausole elastiche e flessibili
Le ore prestate in attuazione delle clausole elastiche/flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 2%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello finale di destinazione | Durata |
|---|---|
| 2° livello | 48 mesi |
| 3° livello | 48 mesi |
| 4° livello | 48 mesi |
| 5° livello | 36 mesi |
| 6° livello | 24 mesi |
Inquadramento e trattamento economico
- Prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello finale
- Seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello finale
- Per apprendistato finalizzato al 6° livello: inquadramento al 7° livello per la prima metà
Limiti numerici
Il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.
Formazione
Il testo completo prevede almeno 120 ore annue di formazione interna e/o esterna.
Contratto a tempo determinato
Limiti numerici
| Dimensione unità produttiva | Limite |
|---|---|
| Meno di 15 dipendenti | 5 lavoratori |
| Da 16 a 30 dipendenti | 8 lavoratori |
| Oltre 30 dipendenti | 25% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato |
Per le unità produttive fino a 15 dipendenti è comunque possibile procedere complessivamente a contratti a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.
Durata
- durata massima ordinaria: 36 mesi
- possibile proroga nei limiti di legge e contrattuali.
Somministrazione di lavoro
Limiti numerici
| Dimensione aziendale | Limite |
|---|---|
| Meno di 15 dipendenti | 2 lavoratori |
| Da 16 a 30 dipendenti | 5 lavoratori |
| Oltre 30 dipendenti | 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato |
Per le unità produttive fino a 15 dipendenti, il totale complessivo tra contratti a termine e somministrazione non può superare 6 lavoratori.
Sono esclusi da tali limiti i contratti conclusi per:
- avvio di nuove attività;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Classificazione del personale
Il contratto prevede:
- Quadri
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello
- 4° livello
- 5° livello
- 6° livello
- 7° livello
Nel testo sono riportate declaratorie e profili esemplificativi per ciascun livello. È inoltre prevista, in alcuni casi, la possibilità di ingresso temporaneo al livello inferiore per lavoratori privi di esperienza pregressa in specifici profili del 4°, 5° e 6° livello.
Preavviso di licenziamento o dimissioni
I termini di preavviso, in giorni di calendario, sono:
| Livelli | Fino a 5 anni di servizio | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Q e 1 | 60 | 90 | 120 |
| 2 e 3 | 30 | 45 | 60 |
| 4 e 5 | 20 | 30 | 45 |
| 6 e 7 | 15 | 20 | 20 |
Il preavviso vale per entrambe le parti.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Si applica la disciplina di legge di cui alla L. 29/05/1982 n. 297 e all'art. 2120 c.c.
La base annua di calcolo comprende:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno e/o maneggio denaro se continuative;
- tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il testo completo prevede inoltre la possibilità di anticipazione del TFR nei casi e nei limiti di legge.
Altri aspetti rilevanti
Tredicesima mensilità
È dovuta una mensilità aggiuntiva in occasione della vigilia di Natale.
Telelavoro
Il contratto disciplina anche il telelavoro, configurandolo come modalità volontaria di esecuzione della prestazione, con regolazione di strumenti, sicurezza, reversibilità e trattamento economico-normativo.
Enti bilaterali e contribuzione
Il testo prevede il ruolo dell'E.BI.NA.S.PRI e degli E.BI.S.PRI territoriali, nonché specifica contribuzione bilaterale.
Fondo interprofessionale
Per la formazione continua le parti destinano lo 0,30% dei salari imponibili a FONARCOM.
Disciplina sindacale
Sono regolati:
- RSA;
- permessi sindacali;
- assemblee;
- trattenute sindacali;
- procedure conciliative in sede sindacale.
Sintesi operativa
In sintesi, il CCNL per il terziario fino a 15 dipendenti firmato da Confsal / Cifa Fedarcom prevede:
- minimi tabellari differenziati per 8 livelli, da 1.163,00 euro del 7° livello a 2.378,00 euro dei quadri;
- 14 mensilità, con 14ª strutturata come premio presenza;
- 40 ore settimanali di lavoro ordinario;
- ferie pari a 26 giorni lavorativi;
- permessi per 48 ore annue complessive tra festività soppresse e ROL;
- disciplina dettagliata di straordinario, notturno, domenicale e festivo;
- comporto di malattia pari a 180 giorni con integrazioni economiche articolate;
- specifici limiti numerici per apprendistato, tempo determinato e somministrazione;
- preavvisi da 15 a 120 giorni in base a livello e anzianità.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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