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CCNL

CCNL Trasporto Aereo (Cisal - Cnai)

CCNLI855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2011 al 30 giu 2014

Parti stipulanti

SindacatiFISMICCONFSAL
Datori di lavoroCNAIUNAPIMCM CNAI

Sfera di applicazione

Disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nelle varie tipologie posti in essere dalle aziende e/o dalle società cooperative per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali "Aeroporti Gestione ed Appalti", inclusi, per quanto compatibili, rapporti di formazione e stages.

Inquadramento generale

Il contratto riguarda il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, gestione e servizi in appalto, impiegato presso aziende e società cooperative.

Validità:

  • Decorrenza: 01/07/2011
  • Scadenza: 30/06/2014

Nel testo completo compare anche una clausola sulla durata con scadenza al 31/08/2014, ma la sintesi di riferimento e l'intestazione contrattuale riportano validità dal 01/07/2011 al 30/06/2014.

Il CCNL sostituisce il precedente contratto del 25/06/2001 e successive modifiche. Si applica integralmente, salvo le deroghe consentite alla contrattazione di secondo livello.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CNAI
  • UNAPI
  • MCM CNAI

Organizzazioni sindacali

  • FISMIC
  • FISMIC aderente a CONFSAL

Trattamento economico

Paga base nazionale dal 01/07/2011

La sintesi distingue tra dipendenti e soci lavoratori. La paga base indicata comprende contingenza + minimo tabellare.

Retribuzioni mensili, scatti e indennità sostitutiva

LivelloPaga base soci (€)Paga base dipendenti (€)Scatto triennale (€)Indennità sostitutiva 2° livello (€)
Quadro di direzione1.660,001.760,0026,50-
Quadro1.660,001.760,0025,5039,50
11.520,001.620,0024,5036,50
21.420,001.520,0023,5035,00
31.395,001.495,0022,5033,00
41.307,001.407,0021,5032,00
51.220,001.320,0020,5031,00
61.133,001.233,0020,5030,00
71.040,001.140,0020,0029,00
8902,001.002,0020,0028,00

Note:

  • Gli scatti sono 10 triennali.
  • L'anzianità utile agli scatti decorre dal primo giorno del mese successivo all'assunzione, purché il lavoratore abbia compiuto 18 anni e non sia apprendista.
  • L'indennità sostitutiva è dovuta in assenza di contrattazione di 2° livello, per 13 mensilità, ed è utile al calcolo del TFR.
  • Per il quadro di direzione il testo prevede una retribuzione minima pari alla paga base del quadro maggiorata del 10%.

Tabella di dettaglio della paga base dipendenti dal 01/07/2011

ClassificazioneContingenza (€)Minimo tabellare (€)Paga base nazionale (€)
Quadro di direzione533,701.226,301.760,00
Quadro533,701.226,301.760,00
Livello 1530,071.089,931.620,00
Livello 2527,39992,611.520,00
Livello 3524,52970,481.495,00
Livello 4522,40884,601.407,00
Livello 5520,40799,601.320,00
Livello 6518,79714,211.233,00
Livello 7516,28623,721.140,00
Livello 8513,95488,051.002,00

Tabella di dettaglio della paga base soci lavoratori dal 01/07/2011

ClassificazioneContingenza (€)Minimo tabellare (€)Paga base nazionale (€)
Quadro di direzione533,701.126,301.660,00
Quadro533,701.126,301.660,00
Livello 1530,07989,931.520,00
Livello 2527,39892,611.420,00
Livello 3524,52870,481.395,00
Livello 4522,40784,601.307,00
Livello 5520,40699,601.220,00
Livello 6518,79614,211.133,00
Livello 7516,28523,721.040,00
Livello 8513,95388,05902,00

Quadri e personale direttivo

  • Indennità di funzione quadri: 180,00 € per 13 mensilità.
  • Indennità speciale personale direttivo non soggetto a limitazioni d'orario: 20% della paga base nazionale.
  • Quadro di direzione: retribuzione minima pari alla paga base del quadro +10%.

Divisori e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario173 con orario di 40 ore; 182 con orario di 42 ore; 195 con orario di 45 ore
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Altri elementi economici

VoceImporto / misura
Indennità di cassa / maneggio denaro5% mensile della paga base nazionale
Indennità mensa3,00 € giornalieri
Indennità di campo0,15 € al giorno se aeroporto fino a 20 km dal centro urbano; 0,20 € oltre 20 km
Indennità locali rumorosi0,25 € giornalieri
Indennità sotterranei0,20 € giornalieri
Reperibilità continuativa10% della paga base nazionale
Reperibilità fino a 6 settimane annue15% della retribuzione oraria
Trasfertadiaria pari a 1/52 della paga base nazionale mensile, oltre rimborso spese
Riparazioni sartoria divisa30,00 € annui uomini; 60,00 € annui donne
Codice di abbigliamento60,00 € nei mesi di aprile e settembre

Indennità mensa: dovuta nelle aziende con più di 10 dipendenti/soci lavoratori che non abbiano attivato il servizio mensa, per orari con pausa pranzo o prestazione divisa in due parti.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali per la generalità del personale.
  • 45 ore settimanali per i lavoratori discontinui o di semplice attesa/custodia.

Flessibilità e banca ore

Il contratto prevede una disciplina molto ampia della flessibilità:

  1. Possibilità di superare l'orario fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con retribuzione ordinaria per 40 ore e sola maggiorazione del 10% sulle eccedenze, accantonate in banca ore.
  2. Possibilità di ridurre l'orario fino a 32 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, mantenendo la retribuzione delle 40 ore con compensazione nel conto banca ore.
  3. In caso di riduzione del fabbisogno con successivo recupero, l'orario può scendere fino a 24 ore settimanali, anticipando la retribuzione piena e registrando il saldo nella banca ore.

Saldo massimo banca ore: 192 ore.

Liquidazione saldo attivo alla cessazione: maggiorazione del 20%.

Se le ore di intensificazione non vengono godute e il lavoratore ne chiede il pagamento:

  • 10% all'atto dell'intensificazione
  • +20% all'atto della liquidazione
  • maggiorazione complessiva: 30%

Preavviso di intensificazione/rarefazione:

  • normale: 72 ore
  • eccezionale: 24 ore

Indennità per minore preavviso accettato volontariamente:

  • da 72 a 24 ore: 0,20 € per ogni ora di minore preavviso
  • da 24 a 0 ore: 0,40 € per ogni ora di minore preavviso

Flessibilità annua

L'orario complessivo annuo può essere distribuito con:

  • aumento settimanale fino a 12 ore
  • massimo di 16 ore settimanali all'anno

Il recupero avviene nei periodi di minor lavoro oppure con maggiorazione del 10%.

Maggiorazioni

Lavoro ordinario in particolari condizioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno feriale15%
Lavoro notturno festivo20%
Lavoro festivo6%
Lavoro domenicale6%

Il lavoro notturno è quello prestato dalle 22:00 alle 06:00.

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Dalla 41ª alla 48ª ora settimanale15%
Oltre la 48ª ora settimanale20%
Straordinario diurno festivo30%
Straordinario notturno40%
Straordinario notturno festivo50%

Lavoro a turni

Per periodi superiori a 6 settimane nell'anno:

TipologiaIndennità
Lavoro a turni10% della paga base nazionale
Turno fisso notturno e/o festivo20% della paga base nazionale

Per turnazioni brevi inferiori a 6 settimane non spetta l'indennità forfetaria e si applicano le regole ordinarie. Per periodi superiori a 6 settimane ma inferiori a 26 settimane è prevista opzione sulle maggiorazioni; oltre 26 settimane si applica l'indennità forfetaria.

Riposo settimanale rinviato

In caso di rinvio del riposo oltre il 7° giorno spetta:

  • 5,00 € per ciascuna settimana soggetta a rinvio.

Ferie, permessi, festività

Ferie

  • 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane e a 160 ore lavorative.

Permessi

  • ROL: 16 ore annue.
  • Permessi non retribuiti: fino a 48 ore annue.

Festività

Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.

Festività soppresse

Gli importi relativi alle festività soppresse vengono versati alla cassa/ente di assistenza previdenza indicata dal contratto.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità (L. 53/2000)

  • 3 giorni lavorativi annui per decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o convivente stabile certificato.

Permessi straordinari retribuiti

EventoGiorni
Matrimonio di un figlio/a1
Nascita o adozione di un figlio/a2
Decesso di padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figli3
Decesso di suocero o nonno2

Malattia e infortunio

Malattia - periodo di comporto

  • Anzianità fino a 2 anni: massimo 6 mesi complessivi nel quinquennio.
  • Anzianità oltre 2 anni: 6 mesi + 1 settimana per ogni anno oltre il biennio, fino a un massimo complessivo di 12 mesi (365 giorni) nel quinquennio.

Malattia - trattamento economico

  • Primi 3 giorni (carenza): 80%, ma solo se la malattia supera 10 giorni lavorativi.
  • Dal 4° giorno:
    • anzianità fino a 2 anni: integrazione INPS fino all'80% del netto
    • anzianità oltre 2 anni: integrazione fino al 90% per i primi 6 mesi e 40% per il residuo comporto

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto: fino a quando dura l'inabilità temporanea.

Trattamento economico:

  • giorno dell'infortunio: 100% della retribuzione netta
  • 1°, 2° e 3° giorno successivi: 80% della retribuzione netta
  • dal 4° all'89° giorno: integrazione INAIL pari al 40% della retribuzione
  • dal 90° giorno in poi: integrazione tale da garantire il 70% della retribuzione netta

Maternità

La sintesi riporta che:

  • nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa,
  • salvo il 20% della tredicesima mensilità.

Restano ferme le prestazioni INPS previste dalla legge.

Periodo di prova

LivelloDurata
Quadri120 giorni di effettiva prestazione
1°90 giorni
2°60 giorni
3° e 4°45 giorni
5° e 6°30 giorni
7°20 giorni
8°15 giorni

Lavoratori di prima assunzione

Per i neoassunti con più di 29 anni può essere previsto un periodo iniziale nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello di approdo.

Livello di assunzioneLivello di approdoPeriodo massimo
32da 1 a 12 mesi oltre il periodo di prova
43da 1 a 12 mesi oltre il periodo di prova
54da 1 a 18 mesi oltre il periodo di prova
65da 1 a 18 mesi oltre il periodo di prova
76da 1 a 24 mesi oltre il periodo di prova
87da 1 a 24 mesi oltre il periodo di prova

Part-time

Minimi di durata

Dimensione aziendaMinimo settimanaleMinimo mensileMinimo annuale
Fino a 30 dipendenti16 ore64 ore532 ore
Oltre 30 dipendenti24 ore72 ore600 ore

Regole economiche

  • trattamento economico e normativo proporzionato all'orario ridotto;
  • lavoro supplementare: massimo 25% dell'orario concordato, maggiorazione 10%;
  • clausole elastiche e flessibili: maggiorazione 8%;
  • nel part-time verticale lo straordinario è consentito nei giorni a tempo pieno e retribuito con le maggiorazioni del full-time.

Part-time post-partum

Le aziende accolgono, entro il limite complessivo del 3% della forza occupata, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto da full-time a part-time avanzata da uno dei genitori.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello finaleDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
1°72 mesi202032
2°72 mesi202032
3°72 mesi202032
4°60 mesi202020
5°60 mesi202020
6°48 mesi181818
7°48 mesi181818

Inquadramento economico durante l'apprendistato

Inquadramento finale1° periodo2° periodo3° periodo
1° livello2° livello2° livello2° livello
2° livello3° livello3° livello3° livello
3° livello4° livello4° livello4° livello
4° livello5° livello5° livello5° livello
5° livello6° livello6° livello6° livello
6° livello7° livello7° livello7° livello
7° livello8° livello8° livello8° livello

Limiti alle assunzioni

Non si possono assumere apprendisti se non è stato mantenuto in servizio almeno il 70% degli apprendisti scaduti nei 18 mesi precedenti, salvo che siano scaduti meno di 3 contratti.

Contratti a termine e stagionali

Casi di utilizzo

Il contratto a termine è ammesso, oltre che nei casi di legge, per:

  • incrementi temporanei di attività,
  • punte di mercato,
  • nuove linee/servizi,
  • attività stagionali,
  • sostituzioni di assenti,
  • esigenze tecniche, amministrative, commerciali,
  • sperimentazioni di nuovi orari,
  • manutenzioni,
  • avvio nuove attività.

Durata

  • massimo 36 mesi complessivi tra proroghe e rinnovi;
  • possibile un ulteriore contratto una sola volta, fino a 12 mesi, presso la Direzione territoriale/provinciale del lavoro.

Stagionali

  • durata massima nell'arco dello stesso ciclo stagionale: 8 mesi per singolo contratto.

Diritto di precedenza

Nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 6 mesi successivi, per le stesse mansioni, a favore del lavoratore che:

  • abbia lavorato oltre 6 mesi;
  • manifesti la volontà per iscritto entro 15 giorni dalla cessazione.

Per gli stagionali la volontà va manifestata entro 15 giorni.

Trattamento economico

Per rapporti a termine, ferie e tredicesima maturano in proporzione per tanti 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto.

Somministrazione / limiti numerici

Lavoratori dipendentiNumero massimo lavoratori flessibili
da 0 a 51
da 6 a 102
da 11 a 154
da 16 a 306
da 31 a 508
da 51 a 10010
per ogni ulteriori 100ulteriori 10

Classificazione del personale

Il personale è inquadrato in:

  • Quadro di Direzione
  • Quadro
  • 8 livelli

con numerose esemplificazioni professionali per aree amministrative, tecniche, operative, commerciali, cargo, catering, manutenzione e servizi aeroportuali.

Preavviso

LivelloFino a 5 anniFino a 10 anniOltre 10 anni
Quadri80 gg100 gg120 gg
180 gg90 gg100 gg
270 gg80 gg90 gg
360 gg70 gg80 gg
450 gg60 gg70 gg
540 gg50 gg60 gg
630 gg40 gg50 gg
720 gg30 gg40 gg
815 gg20 gg25 gg

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

La retribuzione utile per il calcolo comprende:

  • paga base tabellare conglobata;
  • eventuali scatti di anzianità;
  • assegni ad personam;
  • aumenti di merito/superminimi;
  • tredicesima mensilità e premio ferie;
  • eventuali indennità erogate con continuità.

Bilateralità, assistenza e contribuzioni contrattuali

Il testo attribuisce un ruolo rilevante a:

  • ENMOA
  • ENBOA
  • ERBOA
  • FORMOA

Tra i principali richiami economici del testo completo:

  • contributo per assistenza contrattuale: 2,0% della paga base per 13 mensilità, di cui 1,0% a carico azienda e 1,0% a carico lavoratore, da versare all'ENMOA;
  • contributo formazione continua FORMOA: 0,50% a carico azienda;
  • sono inoltre previsti specifici contributi per bilateralità, assistenza sanitaria integrativa, mutualità e previdenza complementare secondo le regole del sistema CNAI/FISMIC richiamato dal contratto.

Osservazioni finali operative

Gli aspetti più caratterizzanti del CCNL sono:

  • distinzione retributiva tra dipendenti e soci lavoratori;
  • forte ricorso a flessibilità oraria e banca ore;
  • ampia disciplina delle indennità accessorie;
  • presenza di una struttura bilaterale articolata;
  • disciplina dettagliata di part-time, apprendistato, tempo determinato e turnazioni.

Accordi e rinnovi

CCNL / Testo consolidato del 15/07/2011Accordo Interconfederale CNAI - FISMIC del 20/04/2009Regolamento generale delle prestazioni ENMOA del 23/05/2011Accordo Interconfederale su RLS e sicurezza del 23/05/2011Accordo Interconfederale CNAI - FISMIC su apprendistato professionalizzante del 23/05/2011

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