Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva incaricato un avvocato di proporre due ricorsi al TAR contro delibere comunali; i ricorsi erano poi andati perenti. Ritenendo che l’esito dipendesse da negligenza del difensore, il cliente lo aveva citato davanti al Tribunale con ricorso ex art. 702 c.p.c. per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale, in contumacia dell’avvocato, aveva accolto la domanda. In appello il difensore aveva dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo perché eseguita a un indirizzo non più valido e aveva chiesto anche la condanna della controparte per lite temeraria. La Corte d’appello aveva ritenuto nulla la notificazione, aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado e rimesso gli atti al Tribunale. Con il ricorso per cassazione l’avvocato ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che la notifica a indirizzo non valido fosse inesistente e non nulla, con conseguente improcedibilità e non rimessione al primo giudice; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese; 3) omesso esame del fatto relativo alla colpa della controparte nella notificazione errata; 4) ulteriore omesso esame, sempre in relazione alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata pronuncia espressa sulla domanda di responsabilità aggravata. La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che il vizio del luogo di notificazione, anche se il luogo sia del tutto privo di collegamento col destinatario, integra nullità e non inesistenza; ha osservato che la compensazione delle spese non viola il principio di soccombenza se la parte vittoriosa non è condannata alle spese e può essere sorretta da giusti motivi; ha ritenuto che la decisione di compensazione comporti implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e che la Corte territoriale avesse comunque escluso la colpa della controparte, attribuendo l’errore al notificatore. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la notificazione dell’atto introduttivo eseguita a un indirizzo non più valido era nulla e non inesistente; ha quindi ritenuto corretta la statuizione della Corte d’appello che aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado e rimesso la causa al Tribunale. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla compensazione delle spese e ha affermato che tale compensazione integra implicito rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., senza che vi fosse omissione di pronuncia o omesso esame decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
usato come rito introduttivo della domanda risarcitoria davanti al Tribunale.
art. 91 c.p.c.
la compensazione delle spese non viola il principio di soccombenza se la parte vittoriosa non è gravata delle spese; la valutazione di compensazione per giusti motivi è discrezionale.
art. 96 c.p.c.
la compensazione delle spese comporta implicito rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata.
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia quando la domanda ex art. 96 c.p.c. è rigettata implicitamente dalla statuizione sulle spese.
artt. 3 e seguenti l. 890 del 1982
richiamati dal ricorrente per sostenere l’inesistenza della notificazione, ma la Corte ha ritenuto il vizio riconducibile alla nullità.
l. n. 53 del 1994
richiamata dal ricorrente in tema di notificazioni eseguite dall’avvocato.
art. 291 c.p.c.
la nullità della notificazione può essere sanata con rinnovazione su ordine del giudice o spontaneamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il vizio relativo al luogo in cui è eseguita la notificazione dell’atto introduttivo, anche se l’indirizzo sia del tutto privo di collegamento con il destinatario, integra normalmente nullità e non inesistenza dell’atto notificatorio, con conseguente sanabilità ex tunc.
- La nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo o mediante rinnovazione, anche quando la parte intimata si costituisca solo per eccepire il vizio.
- La compensazione delle spese, ove la parte vittoriosa non sia condannata a sopportarle, non viola il principio di soccombenza e rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sorretta da giusti motivi.
- La decisione di compensare le spese può implicare il rigetto implicito della domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; tale statuizione non è censurabile in Cassazione se il capo sulle spese è insindacabile.
- L’omesso esame o l’omessa pronuncia non possono essere utilmente dedotti per aggirare l’insindacabilità della statuizione di compensazione delle spese quando la domanda ex art. 96 c.p.c. risulta assorbita o rigettata implicitamente.
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