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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 744 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IMPOSTE SULREDDITO - Operazioni soggettivamente inesistenti -Deducibilità dei costi -Disciplina di cui all'art. 14, comma 4 bis, L. n. 537 del 1993 - Modificaintrodotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012) - Carattere retroattivo -Sussiste - Illegittimità della ripresa In forzadella nuova normativa dell'art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 così comemodificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, applicabile retroattivamente, nel casodi operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati non sono statiutilizzati direttamente per commettere il reato, ma, nella maggior parte deicasi per essere commercializzati, perciò, perché non ci sia la deducibilità deicosti relativi a dette operazioni ai fini delle imposte sui redditi, non è piùsufficiente il coinvolgimento dell'acquirente in operazioni fatturate dasoggetto diverso dall'effettivo venditore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi sostenuti nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio aveva ritenuto sufficiente, per negare la deduzione, il coinvolgimento dell'acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo cedente. Il ricorrente ha invocato la disciplina più favorevole introdotta dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, che ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993, sostenendone l'applicazione retroattiva.

La decisione

La ripresa fiscale è stata ritenuta illegittima. La disciplina sopravvenuta è stata considerata retroattivamente applicabile e, nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, ha escluso che la sola consapevolezza o partecipazione dell'acquirente a operazioni fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo venditore sia sufficiente a negare la deducibilità dei costi. Poiché i beni erano destinati, nella maggior parte dei casi, alla commercializzazione e non erano stati utilizzati direttamente per commettere il reato, i relativi costi potevano essere dedotti, salvo la prova di ulteriori presupposti ostativi.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537 del 1993

    La disposizione, come modificata, disciplina la deducibilità dei costi collegati a operazioni illecite o soggettivamente inesistenti. La sua applicazione non consente di negare automaticamente la deduzione sulla base del solo coinvolgimento dell'acquirente in una fatturazione effettuata da un soggetto diverso dall'effettivo venditore.

  • Art. 8, Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

    La norma ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 e, secondo la sentenza, si applica retroattivamente in quanto disciplina più favorevole al contribuente.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la sola interposizione o diversità tra il soggetto fatturante e l'effettivo venditore non basta, di per sé, a escludere la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.
  • Occorre distinguere tra costi relativi a beni utilizzati direttamente per commettere un reato e costi relativi a beni effettivamente acquistati e destinati, ad esempio, alla commercializzazione: nel secondo caso la deduzione non può essere negata automaticamente.
  • La disciplina più favorevole introdotta dal D.L. n. 16 del 2012 può trovare applicazione retroattiva anche in relazione a periodi d'imposta precedenti.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare ulteriori elementi ostativi alla deduzione, come l'inesistenza effettiva dell'acquisto, l'assenza di inerenza, la fittizietà economica dell'operazione o l'utilizzo diretto dei beni per finalità illecite.
  • La decisione riguarda principalmente la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e non implica automaticamente la medesima conclusione per l'IVA, che segue presupposti e regole specifiche.

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