Cassazione Civile, Ordinanza n. 26516/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due soggetti, quali obbligati solidali di un'associazione dilettantistica estinta, hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per IVA e altri tributi relativi all'anno 2006. I ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999, sostenendo che non fosse stata correttamente applicata la disciplina sui pagamenti tracciabili delle associazioni sportive dilettantistiche; (2) violazione della L. n. 398/1991 e della disciplina agevolativa IVA, lamentando che la CTR avesse escluso il regime forfettario e non avesse disposto la restituzione o compensazione delle somme versate a titolo di IRES sull'imponibile forfettizzato; (3) violazione dell'art. 69, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, assumendo che la CTR avesse erroneamente negato l'applicabilità della norma ai compensi corrisposti a soggetti qualificabili come staff tecnico o collaboratori sportivi dilettantistici.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR aveva accertato, in fatto, la mancanza di prova documentale delle modalità di pagamento e quindi dell'effettiva tracciabilità delle operazioni superiori alla soglia prevista dall'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999; tale inosservanza comportava, nel testo vigente ratione temporis, la decadenza dalle agevolazioni della L. n. 398/1991, sicché era legittima l'esclusione del regime agevolativo IVA. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dello ius superveniens del d.lgs. n. 158/2015, in quanto l'abrogazione della decadenza da agevolazione non aveva efficacia retroattiva e non riguardava una sanzione in senso proprio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva negato in diritto la riconducibilità astratta dei compensi alle categorie agevolate, ma aveva accertato in fatto che non fosse provata l'effettiva appartenenza dei percipienti allo staff tecnico o comunque la prestazione di attività per l'associazione; tale accertamento di fatto era insindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133
"I pagamenti ... sono eseguiti ... tramite conti correnti bancari o postali ... ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli"; "l'inosservanza ... comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398"
La norma impone la tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti delle associazioni sportive dilettantistiche; la sua inosservanza, nel testo vigente all'epoca, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
art. 37, comma 2, lett. a), L. 21 novembre 2000, n. 342
Ha modificato il testo dell'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999 applicabile ratione temporis.
d.m. Ministero delle finanze n. 473 del 1999
È richiamato come decreto attuativo idoneo a specificare ulteriori modalità di tracciabilità dei pagamenti e dei prelevamenti.
L. 16 dicembre 1991, n. 398
Costituisce il regime agevolativo di riferimento per le associazioni sportive dilettantistiche; la decadenza ex art. 25, comma 5, impedisce di fruirne.
art. 74, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale base del regime agevolativo di determinazione dell'IVA e della detrazione forfettaria, non applicabile in caso di decadenza dalle agevolazioni.
art. 2, L. n. 398/1991
È indicato come disposizione che richiama il regime agevolativo IVA di cui all'art. 74 d.P.R. n. 633/1972.
art. 29, d.lgs. n. 175 del 2014
La modifica che estende il regime agevolativo alle sponsorizzazioni è ritenuta irrilevante e non applicabile retroattivamente ai fatti di causa.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
L'abrogazione dell'inciso sulla decadenza dalle agevolazioni non è retroattiva e non incide sulla controversia, poiché riguarda la perdita di un beneficio e non una sanzione in senso proprio.
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato nel combinato disposto con l'art. 69, comma 2, per i compensi sportivi dilettantistici.
art. 69, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte afferma che la CTR non ha escluso la norma in diritto, ma ha accertato in fatto la mancata prova dei presupposti applicativi, cioè dell'effettiva appartenenza dei percipienti alle categorie agevolate.
art. 35, comma 5, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
È menzionato come norma interpretativa che ha ricompreso ulteriori attività di supporto all'attività sportiva dilettantistica.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione invocato dai ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato come base per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo.
Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2060
"la perdita della agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria"
È citata per affermare che la decadenza da un beneficio agevolativo non integra necessariamente una sanzione punitiva e non comporta applicazione retroattiva del favor rei.
Massime di principio
- Nei regimi fiscali agevolati per associazioni sportive dilettantistiche, il rispetto delle modalità di pagamento tracciabili è un presupposto sostanziale del beneficio: la mancata prova documentale della tracciabilità legittima la decadenza dall'agevolazione.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di prova documentale su un presupposto applicativo del regime agevolato, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti specifici del vizio motivazionale o della violazione di legge effettivamente dedotta.
- L'abrogazione successiva di una norma che prevedeva la decadenza da un'agevolazione fiscale non opera retroattivamente se la decadenza non ha natura sanzionatoria in senso proprio, ma comporta il semplice venir meno di un trattamento premiale.
- La modifica normativa che amplia un regime agevolativo non può essere invocata per fatti anteriori quando, secondo la disciplina vigente all'epoca, il contribuente fosse già decaduto dal beneficio per violazione dei presupposti di legge.
- In tema di compensi sportivi dilettantistici, non basta invocare astrattamente la disciplina agevolativa: occorre provare che i percipienti rientrino effettivamente nelle categorie previste dalla norma e che prestino attività per l'associazione.
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