Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società due avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, contestando la deducibilità dei premi versati per strumenti di investimento di natura assicurativa collegati a patti di non concorrenza stipulati con gli amministratori. Secondo l'Amministrazione, i patti di non concorrenza erano giuridicamente inesistenti o nulli per difetto dei requisiti di legge e per sproporzione rispetto ai compensi degli amministratori; inoltre i premi avevano natura di investimento e avrebbero consentito una locupletazione dei soci assicurati mediante riscatto senza imposte, con conseguente indeducibilità dei costi e recupero a tassazione. La società aveva impugnato gli atti sostenendo la legittimità dell'operazione sul piano negoziale, contabile e fiscale. Dopo un primo accoglimento della CTP, la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione la società ha proposto ricorso, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria dando atto di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento integrale del dovuto e senza contestazioni dell'Ufficio sulla chiusura della lite.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale, non contestata dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
richiamato quale norma che consente la definizione agevolata dei carichi fiscali oggetto della controversia
art. 46 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Quando risulta documentalmente e non contestata l'avvenuta definizione agevolata dei carichi fiscali oggetto del giudizio, la controversia va dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
- La cessata materia del contendere comporta che il giudice non si pronunci sul merito delle censure di ricorso, limitandosi a prendere atto dell'intervenuta definizione della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Nella controversia tributaria estinta per definizione agevolata, le spese restano disciplinate dalla regola speciale del processo tributario e rimangono a carico di chi le ha anticipate.
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